IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nella parte in cui prevede che,  per  i  settori  non  coperti  dalla
normativa in  materia  d'integrazione  salariale,  si  costituiscano,
previa stipula di accordi collettivi e  contratti  collettivi,  anche
intersettoriali,  da   parte   delle   organizzazioni   sindacali   e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale, fondi di  solidarieta'  bilaterali  con  la  finalita'  di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per
cause previste dalla normativa in materia di  integrazione  salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno  2012,  n.
92, nella parte  in  cui  prevede  che,  in  alternativa  al  modello
previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai
settori  di  cui  al  citato  comma  4,  nei  quali  siano   operanti
consolidati sistemi  di  bilateralita',  le  predette  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali possono adeguare le  fonti  normative  ed
istitutive  dei  rispetti   fondi   bilaterali   ovvero   dei   fondi
interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13; 
  Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti gli Accordi interconfederali del 30  novembre  2012,  del  31
ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali,  in  attuazione
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  14,  della   sopra
richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno  convenuto
di  costituire  l'Associazione  denominata  "Fondo  di   solidarieta'
bilaterale  alternativo  per   l'Artigianato"   e   adeguare   l'atto
costitutivo  alle  finalita'  perseguite  dai  commi  da   4   a   13
dell'articolo innanzi citato; 
  Visto l'atto costitutivo di associazione ai  sensi  del  Capo  III,
Titolo II, del  Codice  Civile,  denominata  "Fondo  di  solidarieta'
bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424; 
  Considerate le finalita' perseguite dai fondi di cui al  comma  14,
volte  a  realizzare  ovvero  integrare   il   sistema,   in   chiave
universalistica, di tutela del reddito in  costanza  di  rapporto  di
lavoro e in caso di sua cessazione; 
  Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del
settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro,  in
caso  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,   in
considerazione  delle  peculiari  caratteristiche  ed  esigenze   del
predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3; 
  Considerata l'ulteriore necessita' di assicurare ai lavoratori  del
settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo art. 3 nel rispetto
di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 3; 
  Sentite, nella  riunione  del  29  maggio  2014  le  organizzazioni
individuate   nelle   parti    firmatarie    dei    citati    accordi
interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e  del  29
novembre 2013; 
  Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16  dell'art.  3
della legge n. 92/2012  disposizioni  per  determinare  requisiti  di
professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti  alla  gestione
dei Fondi;  criteri  e  requisiti  per  la  contabilita'  dei  Fondi;
modalita' volte a rafforzare la  funzione  di  controllo  sulla  loro
corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,
anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato e' gestito
dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI,
dello Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato,
di seguito denominato FSBA. 
  2. I  membri  degli  Organi  di  cui  al  comma  precedente  devono
possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita'  individuati
dal presente decreto.