LA CORTE DEI CONTI Nell'adunanza del 17 febbraio 2015; Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL); Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8; Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006); Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Vista la nota n. 128 del 9 febbraio 2015 con la quale e' stata convocata la Sezione delle autonomie per l'adunanza del giorno 17 febbraio 2015; Vista la nota con la quale il Presidente della Corte dei conti ha invitato, alla adunanza odierna, il Ragioniere Generale dello Stato, il Capo Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali del Ministero dell'interno, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Unione Province d'Italia ed il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; Uditi nell'odierna seduta i rappresentanti del Ministero dell'interno, della Ragioneria generale dello Stato, della Conferenza delle Regioni, della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dell'Unione Province d'Italia e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; Uditi i relatori Presidente di Sezione Mario Falcucci e i Consiglieri Alfredo Grasselli, Rinieri Ferone, Paola Cosa, Adelisa Corsetti; Premesso La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in virtu' delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005 e negli artt. 1 e 3 del d.l. n. 174/2012, e' tenuta a redigere linee guida per le attivita' degli organi di revisione contabile degli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi. Alla Sezione e' attribuito dalla legge un potere che si sostanzia nell'esercizio di una funzione regolativa tecnica nel momento in cui le Linee guida, nella modalita' del «questionario», assumono una forma di prescrizione puntuale. Le Linee guida, se per consolidata tradizione assumono solitamente la forma di questionari con un preciso percorso di analisi contabile e gestionale, possono consistere anche nell'emanazione di indirizzi per l'attivita' di controllo. In questa prospettiva, infatti, sono state adottate deliberazioni con le quali sono state impartite raccomandazioni agli organi di revisione a seguito della situazione creatasi con la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2013 e 2014 degli enti locali (deliberazioni Sezione delle autonomie n. 23/2013/INPR e n. 18/2014/INPR). In questo quadro, in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni volte all'armonizzazione degli ordinamenti contabili degli enti territoriali, si ritiene di dover fornire indicazioni di principio ed operative su alcuni profili di particolare rilevanza, anche al fine di orientare l'uniformita' dei comportamenti degli organi di revisione contabile e le correlate attivita' di controllo delle Sezioni regionali della Corte. La presente deliberazione e' anche finalizzata a fornire agli enti (Regioni ed Enti locali) uno strumento di orientamento per affrontare correttamente le operazioni propedeutiche all'adozione degli schemi di bilancio armonizzati, tra cui quelle di riaccertamento straordinario dei residui unite alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilita', segnalando al contempo le criticita' che potrebbero emergere da un'applicazione non coerente dei principi contabili, tenendo conto delle finalita' della riforma, dell'impatto sul procedimento amministrativo, nonche' delle responsabilita' della dirigenza nell'attuazione delle nuove regole contabili. L'armonizzazione e' anche sede di verifica del necessario allineamento delle scritture contabili tra i diversi livelli di governo, secondo una logica di integrazione e collaborazione istituzionale. Considerato Lo specifico punto del programma delle attivita' di controllo per l'anno 2015 (cfr. punto 6 della deliberazione n. 1/SEZAUT/2015/INPR) prevede che la Sezione delle autonomie fornisca indicazioni in merito alle operazioni propedeutiche all'applicazione dei nuovi principi contabili e all'adozione degli schemi di bilancio armonizzato, con particolare riferimento al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, finalizzate alla cancellazione o alla reimputazione delle poste in conto residui risultanti dall'attivita' di ricognizione e alla costituzione di appositi fondi (Fondo pluriennale vincolato; Fondo crediti di dubbia esigibilita' con vincolo nell'avanzo di amministrazione). Il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di Regioni ed Enti locali e l'istituzione di un «idoneo» Fondo crediti di dubbia esigibilita', costituiscono strumenti basilari per l'avvio della nuova contabilita' e per la salvaguardia dell'equilibrio unitario della finanza pubblica, che trova nei novellati artt. 81, 97, 117 e 119 Cost. il parametro cui deve informarsi l'attuazione della predetta disciplina (in tal senso, cfr. C. cost., sentenza n. 88 del 2014). Tali operazioni straordinarie, che non devono coinvolgere soltanto le competenti strutture tecniche delle Amministrazioni, vanno condotte secondo i principi di prudenza ed effettivita', cosi' da far emergere il reale stato di salute finanziaria degli enti territoriali, in una visione allargata agli andamenti gestionali degli organismi partecipati. Delibera Di adottare le unite linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilita' delle Regioni e degli Enti locali (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126) che costituiscono parte integrante della presente deliberazione. Le suddette indicazioni sono rivolte anche agli Organi di revisione delle Regioni e degli Enti locali, operanti nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti di compatibilita' con gli specifici ordinamenti. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato in Roma nell'adunanza del 17 febbraio 2015. Il Presidente: Squitieri I relatori Falcucci - Grasselli Ferone - Cosa - Corsetti Depositata in segreteria il 24 febbraio 2015 Il dirigente: Prozzo