IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Visti gli articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi
al suo esercizio», e successive modificazioni (di seguito LDA);
Visto l'art. 23 del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile
1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio», e successive modificazioni;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della
convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti
o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n.
490, relativo all'applicazione della convenzione internazionale
predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
settembre 1975, recante «Determinazione della misura e della
ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, di
«Attuazione della direttiva 92/100/CEE (codificata nella direttiva
2006/115/CE) concernente il diritto di noleggio, il diritto di
prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di
proprieta' intellettuale»;
Visto il decreto legislativo n. 68/2003, recante «Attuazione della
direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27, ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 11 marzo 2013, n. 59, con il quale si e' provveduto
all'individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei
requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del
mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 5 maggio 2014, n. 102, recante «Riordino, ai sensi dell'art.
7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, della materia del
diritto connesso al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014
con il quale l'on. dott. Luca Lotti e' stato nominato Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri on. dott. Luca Lotti sono state delegate
le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore,
vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonche' l'attuazione delle
relative politiche;
Considerato che, nell'ambito del sistema di comunicazione EU Pilot
(EU Pilot-5167/MARK) la Commissione UE il 17 settembre 2013 ha
chiesto al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio dei ministri informazioni in merito alla normativa italiana
che disciplina la misura del compenso dovuto ai produttori e agli
artisti interpreti ed esecutori di fonogrammi, contenuta in
particolare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
1° settembre 1975, recante la «Determinazione della misura e della
ripartizione del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22
aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio»;
Stante il riscontro formulato dal Governo italiano il 10 dicembre
2013 nell'ambito della citata procedura, con le informazioni
richieste e riferente la comunicazione dell'adozione dell'iniziativa
di modifica della normativa recata dal predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 1975;
Tenuto conto delle osservazioni dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato che, con segnalazione AS622 del 12 luglio
2009, effettuata ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, ha espresso al Ministro per i beni e le attivita' culturali
(ora Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)
alcune considerazioni in merito alle problematiche di carattere
concorrenziale delineatesi in materia di gestione dei diritti
connessi dei produttori fonografici e degli artisti, interpreti ed
esecutori, con particolare riferimento alla determinazione dei
compensi loro dovuti per l'utilizzazione in pubblico dei fonogrammi
sia a scopo di lucro che non di lucro;
Ritenuto di dover procedere alla modifica della disciplina recata
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
settembre 1975, relativa al diritto al compenso a favore delle
categorie di aventi diritto specificate dall'art. 73 della LDA, per
l'utilizzazione pubblica a scopo di lucro di fonogrammi, nonche'
all'emanazione di disposizioni anche relativamente all'ipotesi
prevista dall'art. 73-bis della LDA, di utilizzazione di cui all'art.
73 LDA effettuata a scopo non di lucro;
Vista la proposta del Comitato consultivo permanente per il diritto
d'autore di cui all'art. 190 LDA, in adunanza generale del 30
settembre 2014;
Sentiti sul tema i rappresentanti delle categorie interessate, come
da verbale dell'audizione del 10 ottobre 2014;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione, criteri e modalita'
di determinazione del compenso, procedure di ripartizione
1. La misura e le modalita' di determinazione e corresponsione del
compenso per l'utilizzazione del fonogramma, dovuto ai sensi degli
articoli 73 e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla
protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, sono individuate mediante accordi stipulati fra gli
organismi di intermediazione dei diritti connessi che operano a
favore dei produttori di fonogrammi, rispondenti ai requisiti minimi
stabiliti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 19 dicembre 2012, e le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative degli utilizzatori. E' fatta salva la
facolta' di ciascun titolare dei diritti di stipulare in ogni momento
accordi direttamente con gli utilizzatori dei propri fonogrammi.
2. La misura e le modalita' del compenso di cui al primo comma sono
determinate con equita' e ragionevolezza tenendo conto, tra l'altro,
del valore economico dell'effettivo utilizzo dei diritti negoziati,
della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri
materiali protetti. Si tiene altresi' in considerazione:
a) lo scopo di lucro o non di lucro per il quale e' effettuata
l'utilizzazione;
b) gli incassi lordi o le quote degli incassi lordi corrispondenti
alla parte ed al ruolo che il fonogramma o apparecchio impiegato per
lo sfruttamento del fonogramma occupa nella sua pubblica
utilizzazione;
c) la misura del compenso dovuto per la medesima utilizzazione dei
corrispondenti diritti d'autore di cui al titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.
3. La quota di ripartizione dell'ammontare del compenso, di cui al
comma 1, spettante agli artisti interpreti o esecutori le cui
interpretazioni o esecuzioni siano fissate o riprodotte nei
fonogrammi, e' pari al 50% dell'ammontare globale del compenso
stesso.
4. L'ammontare della quota di ripartizione di cui al comma 3,
spettante agli artisti interpreti o esecutori, e' versata ai medesimi
secondo quanto disposto dagli articoli 73 e 73-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, dall'art. 39 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2012.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, se non
diversamente pattuito, gli accordi stipulati ai sensi del comma 1,
continuano ad essere in vigore.