IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
 
  Nell'Adunanza del 25 febbraio 2015; 
1. Inquadramento generale. 
  L'affidamento   dei   servizi   attinenti    all'architettura    ed
all'ingegneria e' disciplinato dall'art. 91 del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE) (nel seguito, Codice),  in  relazione  all'importo  dei
relativi corrispettivi: inferiore ovvero pari o superiore  a  100.000
euro. Per l'affidamento dei servizi di importo  superiore  a  100.000
euro sono previste due diverse forme di pubblicita': per gli  appalti
fra 100.000 euro e la soglia comunitaria e' prescritta la pubblicita'
in ambito nazionale, mentre per gli  appalti  sopra  tale  soglia  e'
prescritta la pubblicita' sia in ambito nazionale che comunitario. 
  Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e'  quello
per cui non sono consentite  modalita'  di  affidamento  dei  servizi
tecnici diverse da quelle individuate dal Codice. L'art. 91, comma 8,
del  Codice,  vieta,  infatti,   «l'affidamento   di   attivita'   di
progettazione,   coordinamento   della   sicurezza   in    fase    di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione collaudo, indagine e attivita' di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da  quelle
previste dal presente Codice». 
  Un  secondo   elemento   cardine   e'   che   l'affidatario   della
progettazione preliminare puo' legittimamente partecipare anche  alla
gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva.  Anzi,
alla luce degli artt. 90 e ss., del Codice, si puo' ritenere  che  il
legislatore abbia  privilegiato  un  criterio  di  continuita'  nello
svolgimento delle varie fasi della progettazione, prevedendo il  solo
divieto per  gli  affidatari  degli  incarichi  di  progettazione  di
partecipare alla gara per l'appalto dei lavori (cfr. Avcp, parere  di
precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Infatti,  la  disciplina
dell'art. 90, comma 8,  del  Codice,  al  momento  vigente,  riguarda
esclusivamente l'appalto dei lavori e non la gara  per  l'affidamento
della progettazione e  non  prevede  alcuna  incompatibilita'  per  i
professionisti  che  abbiano   curato   i   precedenti   livelli   di
progettazione per il medesimo intervento. 
  Tuttavia, tale assetto normativo e' stato  recentemente  modificato
dalla legge recante «Disposizioni per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  Legge
europea  2013-bis»,  approvata  il  21  ottobre  2014,  al  fine   di
consentire  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  ai   principi
comunitari in tema di libera concorrenza e di parita' di  trattamento
e la possibile apertura di un procedimento d'infrazione. 
  Il comma 8 e' modificato nel senso di prevedere un divieto generale
di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e
degli eventuali subappalti e  cottimi  a  soggetti  affidatari  della
progettazione. Viene, tuttavia, inserita al successivo comma 8-bis la
disposizione secondo la  quale  il  divieto  non  trova  applicazione
laddove  i  progettisti   dimostrino   che   l'esperienza   acquisita
nell'espletamento dell'incarico  di  progettazione  non  e'  tale  da
determinare un vantaggio che possa falsare  la  concorrenza  con  gli
altri operatori. In adeguamento alla giurisprudenza  comunitaria,  la
nuova  disposizione  concede  all'affidatario  la   possibilita'   di
provare, in concreto, che l'esperienza  acquisita  nello  svolgimento
dell'incarico  non  ha  potuto  falsare  la  concorrenza,  attraverso
l'acquisizione  di  flussi  informativi   che   abbiano   determinato
un'asimmetria di conoscenze  rispetto  agli  altri  concorrenti.  Nel
bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' essere previsto che
il concorrente, ove fosse il soggetto affidatario della progettazione
dell'appalto  in  questione,  produca  la   documentazione   atta   a
dimostrare che l'esperienza acquisita nello svolgimento dell'incarico
non ha potuto falsare la concorrenza. 
  Un terzo elemento di base e' quello previsto dall'art. 91, comma 3,
del Codice, in base al quale  non  e'  consentito  il  subappalto  di
prestazioni relative alla redazione della relazione geologica  -  che
non comprende, va precisato, le prestazioni  d'opera  riguardanti  le
indagini  geognostiche  e  geotecniche   e   le   altre   prestazioni
specificamente indicate nel  citato  comma  3.  Conseguentemente,  il
bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione,  sia  presente
almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni (1) . 
  Sotto il profilo generale, inoltre, e'  utile  rammentare  che,  ai
sensi degli artt. 268 e 269 del d.P.R. del 5  ottobre  2010,  n.  207
(nel  seguito,  Regolamento),  non  puo'  essere   richiesta   alcuna
cauzione, provvisoria  o  definitiva,  per  partecipare  a  una  gara
d'appalto avente ad oggetto la redazione della  progettazione  e  del
piano di sicurezza e di coordinamento (2) ,  mentre  dovranno  essere
richieste, con le modalita' di cui agli artt. 75 e  113  del  Codice,
per i restanti servizi di cui all'art.  252.  Pertanto,  la  stazione
appaltante puo' chiedere al progettista soltanto  la  prestazione  di
una  copertura  assicurativa  per   la   responsabilita'   civile   e
professionale,  per  i  rischi  derivanti  dallo  svolgimento   delle
attivita' di competenza, ai sensi dell'art. 111 del Codice. 
  Da un punto di vista operativo, una volta stabilite la  classe/i  e
la  categoria/e  di  appartenenza  dei  servizi  da  affidare,   sono
necessarie tre operazioni: 
    1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara; 
    2. la determinazione dei  requisiti  di  carattere  speciale  che
devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara; 
    3. la specificazione - nel caso la gara  si  svolga  mediante  il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa - del contenuto
dell'offerta  da  presentare,  ai  fini  della  dimostrazione   della
professionalita' e della adeguatezza dell'offerta. 
  Per quanto riguarda il primo punto,  come  sara'  precisato  meglio
oltre, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre  a
base  di  gara  per  l'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria   ed
architettura,   ivi   compreso   l'appalto   c.d.   "integrato",   e'
obbligatorio fare riferimento ai  criteri  fissati  dal  decreto  del
Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013,  n.  143  (Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da  porre  a  base  di  gara
nelle procedure di affidamento  di  contratti  pubblici  dei  servizi
relativi  all'architettura  ed  all'ingegneria).  In  proposito,   si
sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  9,  ultimo
periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non
deve determinare un  importo  a  base  di  gara  superiore  a  quello
derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti. 
  Per motivi di trasparenza e correttezza e'  obbligatorio  riportare
nella documentazione di gara il procedimento adottato per il  calcolo
dei compensi posti a base di gara (art. 264, comma 1, lett.  d),  del
Regolamento).  Cio'  permettera'   ai   potenziali   concorrenti   di
verificare la congruita' dell'importo fissato, l'assenza di eventuali
errori  di  impostazione  o  calcolo,  permettendo  al  contempo   di
accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a  quelle
derivanti dal sistema precedente. 
  Per la seconda operazione - definizione dei requisiti di  carattere
speciale che devono possedere i  concorrenti  per  poter  partecipare
alla gara - si debbono identificare le  opere  cui  appartengono  gli
interventi oggetto  dell'incarico,  secondo  quanto  riportato  nella
tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e  le  corrispondenti  classi  e
categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie, in  quanto:
i) il requisito professionale da possedere  e'  costituito  dall'aver
svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche  classi  e
categorie;  ii)  l'entita'  del  predetto  requisito  e'  determinata
applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il  servizio,
un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti  di  gara,
tra il valore minimo e quello massimo previsti dal Regolamento. 
  La medesima necessita' di identificazione  sussiste  anche  per  la
terza operazione: la determinazione della migliore professionalita' o
della  migliore  adeguatezza  dell'offerta.   E   cio'   perche'   il
candidato/concorrente deve conoscere in base  a  quale  articolazione
degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sara'
effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento  che
un elemento di valutazione positiva sara' costituito  dalla  maggiore
omogeneita' fra l'intervento cui si riferisce il  servizio  e  quelli
gia' svolti. 
  In relazione  all'affidamento  delle  attivita'  di  supporto  alla
progettazione, si ricorda che le stesse possono attenere ad attivita'
meramente  strumentali  alla  progettazione   (indagini   geologiche,
geotecniche   e   sismiche,   sondaggi,   rilievi,   misurazioni    e
picchettazioni,  predisposizione  di  elaborati  specialistici  e  di
dettaglio, con l'esclusione delle relazioni  geologiche,  nonche'  la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La  "consulenza"
di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo
nazionale non e' contemplata; cio' discende dal principio generale in
base al quale la responsabilita'  della  progettazione  deve  potersi
ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista;  tra
l'altro, l'art. 91,  comma  3,  del  Codice  vieta  espressamente  il
subappalto delle attivita' di progettazione, nei  limiti  di  cui  al
medesimo comma, precisando  che,  resta  comunque  impregiudicata  la
responsabilita' del progettista. 
  A  questo  proposito  giova  ricordare  che  al  responsabile   del
procedimento e'  affidata  la  responsabilita',  la  vigilanza  ed  i
compiti   di    coordinamento    sull'intero    ciclo    dell'appalto
(progettazione,  affidamento,  esecuzione),  affinche'  esso  risulti
condotto in  modo  unitario,  in  relazione  ai  tempi  ed  ai  costi
preventivati.  In  particolare,  in  materia  di  progettazione,   al
responsabile unico  del  procedimento  e'  demandato  il  compito  di
redigere il documento preliminare alla progettazione e di  coordinare
le attivita' necessarie  alla  redazione  del  progetto  preliminare,
definitivo ed esecutivo. Pertanto,  gli  eventuali  soggetti  esterni
individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento
nelle sue attivita' di coordinamento e vigilanza sulla progettazione,
fermo  rimanendo  che  la  progettazione  e'  compito  di   esclusiva
competenza del progettista. E' consentito, invece,  l'affidamento  di
attivita' a  supporto  del  responsabile  del  procedimento,  con  le
modalita' gia' indicate dall'Avcp nella determinazione n. 3/2004. 
2. Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro. 
  L'art. 91, comma 2, del Codice stabilisce  principi  e  regole  per
l'affidamento degli appalti di  importo  inferiore  a  100.000  euro.
L'obbligo di rispettare i  principi  generali  richiamati,  quali  il
principio   di   non   discriminazione,   parita'   di   trattamento,
proporzionalita'  e  trasparenza,  viene  infatti  indirizzato   allo
svolgimento di una procedura,  ancorche'  negoziata  (cfr.  art.  57,
comma 6, del Codice), da svolgere tra soggetti scelti sulla  base  di
informazioni desunte dal mercato, relative alle loro  caratteristiche
di qualificazione economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa,  e
invitando almeno cinque concorrenti, salva la facolta' della stazione
appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte  o  ristrette.
Ai sensi dell'art. 57, comma 6, del  Codice,  inoltre,  la  selezione
degli operatori economici deve avvenire nel rispetto dei principi  di
concorrenza e rotazione. 
  Ulteriori  indicazioni  sono  poi  fornite   dall'art.   267,   del
Regolamento. In primo luogo la disposizione stabilisce che la  scelta
dei soggetti  da  invitare  deve  avvenire  tramite  gli  elenchi  di
operatori  economici,  all'uopo  costituiti,  ovvero  sulla  base  di
indagini di mercato finalizzate al singolo  affidamento,  assicurando
il pieno rispetto del principio di rotazione (cfr. comma 2). 
  Per espressa previsione dell'art. 267, comma 3,  nel  rispetto  del
principio  di  trasparenza,   e'   necessario   che   all'istituzione
dell'elenco di operatori economici consegua un'adeguata  pubblicita',
secondo le modalita' di  cui  all'art.  124,  comma  5,  del  Codice,
mediante un avviso contenente criteri e requisiti per  la  formazione
dell'elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo: 
    il richiamo a quanto disposto dall'art. 253, del Regolamento, che
vieta la  partecipazione  del  professionista  singolarmente  e  come
componente  di  un  raggruppamento  di  professionisti,  nonche'   la
contemporanea partecipazione a piu' di un raggruppamento; 
    il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti
nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta; 
    il divieto di cumulo degli incarichi al  di  sopra  di  un  certo
importo totale; 
    la   correlazione   dell'esperienza   pregressa   richiesta    al
professionista    con    le    tipologie     progettuali     previste
dall'amministrazione,   cosi'   come   individuate   in    sede    di
programmazione, in modo che le professionalita' richieste  rispondano
concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare. 
  Nell'avviso  le  stazioni   appaltanti   indicano   l'articolazione
dell'elenco sulla  base  delle  classi  e  categorie  dei  lavori  da
progettare e le fasce  di  importo  in  cui  si  intende  suddividere
l'elenco; nell'avviso puo' essere richiesto anche un requisito minimo
dell'esperienza pregressa relativo alla  somma  di  tutti  i  lavori,
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie  in  cui  si  intende
suddividere l'elenco. Le stazioni  appaltanti  devono  poi  prevedere
l'aggiornamento periodico degli elenchi,  adottando,  in  ogni  caso,
forme di pubblicita' adeguate,  in  modo  che  risulti  garantito  ai
professionisti in possesso dei prescritti  requisiti  il  diritto  di
iscriversi all'elenco stesso, senza limitazioni temporali. 
  Anche l'indagine di mercato deve essere svolta  previo  avviso,  da
pubblicarsi  secondo  le   medesime   modalita'   dell'elenco   degli
operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che  sono  in
possesso dei prescritti requisiti presenti nell'elenco o  individuati
tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire,
previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con  modalita'
di scelta oggettive, non discriminatorie e  proporzionali,  quali  la
rotazione e il sorteggio. 
  Nella scelta  degli  operatori  economici  da  invitare,  sia  essa
effettuata mediante  l'elenco  o  tramite  indagini  di  mercato,  si
ricorda la grande  importanza  del  rispetto  dei  principi  generali
richiamati dall'art. 267, comma 2, del Regolamento: trasparenza,  non
discriminazione  e   proporzionalita'.   Pertanto,   nell'avviso   di
selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla
stazione appaltante che consentano al  professionista  -  tramite  un
elenco delle  prestazioni  effettuate  negli  anni  precedenti  -  la
dimostrazione del possesso di una esperienza  professionale  adeguata
alla tipologia e all'importo  dell'incarico.  L'art.  267,  comma  9,
prevede  che  la  scelta  dell'affidatario  debba  essere  resa  nota
mediante  la  pubblicazione  dell'esito  della  selezione  sui   siti
informatici di cui all'art. 66, comma 7, del Codice, entro un termine
non superiore a quello indicato nell'art. 65, comma 1, del Codice. 
  Gli incarichi di importo inferiore a  40.000  euro  possono  essere
affidati secondo la procedura di cui  all'art.  125,  comma  11,  del
Codice (cfr. art. 267,  comma  10,  del  Regolamento  e  per  la  sua
interpretazione la determinazione Avcp n. 8/2011). In questo caso, il
ribasso  sull'importo  della  prestazione  viene  negoziato  fra   il
responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si  intende
affidare la commessa, sulla base della specificita' del caso. 
3. Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 euro. 
  L'art. 263, comma 1, del  Regolamento  stabilisce  i  requisiti  da
richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento  di  servizi
tecnici  di  importo  superiore  a  100.000  euro.  In   particolare,
l'adeguata  esperienza  nello  svolgimento  di  servizi  analoghi  e'
provata con riferimento: 
    a) al fatturato globale per servizi  di  cui  all'art.  252,  del
Regolamento espletati negli ultimi  cinque  esercizi  antecedenti  la
pubblicazione del bando, per un importo variabile tra  2  e  4  volte
l'importo a base di gara; 
    b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni  di  servizi
di cui all'art. 252, relativi a lavori appartenenti ad  ognuna  delle
classi e categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da
affidare, individuate sulla base delle  elencazioni  contenute  nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe
e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo  stimato  dei  lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato  con  riguardo  ad  ognuna
delle classi e categorie; 
    c) all'avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due
servizi di cui all'art.  252,  relativi  ai  lavori  appartenenti  ad
ognuna delle classi e categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i
servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle   elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo  totale
non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80  volte  l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce  la  prestazione,  calcolato  con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi per  dimensione  e  per  caratteristiche  tecniche  a
quelli oggetto dell'affidamento; 
    d) numero medio annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli
ultimi tre anni  (comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e  continuativa
su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero  firmino  i
rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio
di direzione lavori e  che  abbiano  fatturato  nei  confronti  della
societa' offerente una quota superiore al  cinquanta  per  cento  del
proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA,  e
i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti  arti  e
professioni), in una misura variabile tra  2  e  3  volte  le  unita'
stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. 
  In base all'attuale formulazione dell'art. 253, comma  15-bis,  del
Codice, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione dei  requisiti
di  capacita'  tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria,   il
periodo di attivita' documentabile e' quello relativo ai migliori tre
anni del  quinquennio  precedente  o  ai  migliori  cinque  anni  del
decennio precedente la data di pubblicazione del bando  di  gara.  La
disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del  Codice,  incide,
quindi, sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell'art. 263,  del
Regolamento, consentendo di valutare il fatturato globale per servizi
espletati in un arco temporale decennale (nei  migliori  5  anni  del
decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale,  nonche'  di
considerare l'organico medio annuo del personale  tecnico  utilizzato
su  base  quinquennale  (nei  migliori  tre  anni   del   quinquennio
precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento. 
  Con  riferimento  ai  requisiti  di  fatturato,  si  ricorda   che,
relativamente agli appalti di servizi e forniture, la  giurisprudenza
amministrativa  e  l'Avcp  hanno  sempre  indicato  come  congruo   e
proporzionato un requisito non superiore  al  doppio  dell'importo  a
base di gara (3) . Si ritiene  che  tale  indirizzo  sia  estendibile
anche al requisito di fatturato cui all'art. 263, comma 1, lett.  a),
del  Regolamento.  In  sostanza,  si  considera  congruo  fissare  un
fatturato in misura pari al doppio dell'importo a base di gara, fermo
restando che, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del  Codice,  eventuali
requisiti piu'  stringenti  devono  essere  debitamente  motivati  in
relazione a specifiche  e  circostanziate  esigenze,  e  non  possono
essere in ogni caso superiori al limite di 4  volte  l'importo  della
gara (corrispondente all'estremo superiore previsto dalla  lett.  a).
Tale indicazione e' anche coerente con l'art. 58, par. 3, comma  2  e
con il considerando 83, della direttiva 2014/24/UE,  secondo  cui  il
requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il  doppio  del
valore  stimato  dell'appalto,  salvo  in   circostanze   debitamente
giustificate. Circostanze che - secondo la norma  e  il  considerando
richiamati -  potrebbero  attenere,  ad  esempio,  agli  alti  rischi
connessi  alla  esecuzione  dell'appalto  o  al  fatto  che  la   sua
tempestiva e corretta realizzazione e' di fondamentale importanza  in
quanto costituisce un  presupposto  necessario  per  l'esecuzione  di
altri appalti. Questo e' certamente il caso della progettazione delle
opere. 
  Ai fini della dimostrazione dei requisiti occorre rilevare  che  il
Regolamento, pur richiamandosi ad importi dei lavori  di  entita'  in
genere particolarmente elevata, si riferisce genericamente a  servizi
di cui all'art. 252, ovvero a «servizi attinenti all'architettura  ed
all'ingegneria  anche  integrata  e   gli   altri   servizi   tecnici
concernenti la  redazione  del  progetto  preliminare,  del  progetto
definitivo ed esecutivo nonche' le  attivita'  tecnico-amministrative
connesse  alla  progettazione».   Nella   generica   definizione   e'
ragionevole  ritenere  che  siano  ricompresi  anche  gli  studi   di
fattibilita' relativi ad opere pubbliche  realizzate,  anche  tramite
finanza  di  progetto,  e  ogni  altro  servizio  propedeutico   alla
progettazione che  abbia  condotto  alla  realizzazione  di  un'opera
pubblica o di pubblico interesse. 
  Pertanto, il requisito in argomento  non  puo'  essere  inteso  nel
senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a
base  di  gara.  Ne  discende  che,  ad  esempio,   nell'ipotesi   di
affidamento della progettazione e della  direzione  lavori,  ai  fini
della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i
servizi c.d. «di punta»,  in  relazione  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,  detti
requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso  di  incarichi
di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero  di
sola  direzione  lavori.  Si  deve,  infatti,  considerare  che,  per
consolidata giurisprudenza, la  logica  sottesa  alla  richiesta  del
requisito del "servizio di punta" e' quella di  aver  svolto  singoli
servizi di una certa entita' complessivamente considerati  e  non  di
aver svolto servizi identici a quelli da affidare  (cfr.  ex  multis,
Avcp,  parere  di  precontenzioso  del  13  febbraio  2014,  n.  33).
Pertanto, a titolo esemplificativo, nel  caso  di  affidamento  della
progettazione e della direzione lavori e'  necessario  e  sufficiente
che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna
delle classi e categorie e per gli importi  dei  lavori  indicati,  o
incarichi di progettazione e direzione lavori, o  solo  incarichi  di
progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. (4)  A  tale
fine, e' necessario che nel bando sia  richiesto  ai  concorrenti  di
allegare alla domanda di partecipazione alla gara l'elenco dei lavori
per  i  quali  hanno  svolto  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria, anche integrata, nel decennio antecedente la data  di
pubblicazione del bando. 
  Per quanto riguarda gli appalti di progettazione ed esecuzione  dei
lavori, occorre chiarire che  l'«approvazione»  richiamata  dall'art.
263, comma 2, del Regolamento ai fini dell'individuazione dei servizi
valutabili, si riferisce all'approvazione  da  parte  della  stazione
appaltante  come  definita  dagli  artt.  168  e  169,  del  medesimo
Regolamento.  Per  i  progetti  affidati  da   committenti   privati,
l'approvazione potrebbe essere riferita alla concessione  del  titolo
autorizzativo da parte dell'ente pubblico competente (es. concessione
edilizia rilasciata dal Comune). 
  Per quanto riguarda le unita'  facenti  parte  dell'organico  medio
annuo (5) , da fissarsi in misura variabile tra 2 e 3 volte le unita'
stimate nel bando di gara, la norma  deve  essere  interpretata  alla
luce di quanto previsto dall'art. 90, comma 1, lett. d), del  Codice,
ai sensi del quale e' ammessa la partecipazione alle gare  di  liberi
professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtu' loro
natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici.
Al   citato   requisito   dell'organico   deve,   pertanto,    essere
necessariamente data una lettura in ragione della  tipologia  diversa
tipologia di soggetti partecipanti alla gara. Il requisito va  dunque
inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti
organizzati  in  forma  societaria  (societa'  di  professionisti   e
societa' di ingegneria) e come possesso delle unita'  minime  stimate
nel  bando  per  i  liberi  professionisti.  Questi  ultimi  potranno
raggiungere il numero di unita' fissate nel bando di gara mediante la
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
  Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessita'  di  effettuare
un'attenta valutazione in ordine  alle  unita'  minime  richieste  ai
concorrenti.  Tale   analisi   deve   essere   volta   a   bilanciare
opportunamente  l'esigenza  di   avere   un   organico   idoneo   per
l'espletamento dell'incarico con la necessita' di garantire  la  piu'
ampia partecipazione alla gara. 
  Va ricordato, infine, che, qualora la  progettazione  di  cui  alla
classe I categorie  a),  b),  c),  d)  ed  e)  riguardi  immobili  di
interesse  storico  artistico  sottoposti  a  vincoli  culturali   la
progettazione, ai sensi  dell'art.  52,  del  regio  decreto  del  23
ottobre 1925, n. 2537,  e'  riservata  ai  laureati  in  architettura
(Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239). 
4. Classi, categorie e tariffe professionali. 
  Ai fini della qualificazione per la partecipazione  alla  gara,  si
ritiene che i criteri da adottare debbano essere  analoghi  a  quelli
gia'  forniti  con  la  precedente  determinazione  Avcp  n.  5/2010.
Pertanto, nell'ambito della stessa categoria edilizia,  le  attivita'
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei  servizi  da  affidare
(non necessariamente di identica  destinazione  funzionale)  sono  da
ritenersi  idonee  a  comprovare  i  requisiti  quando  il  grado  di
complessita' sia almeno  pari  a  quello  dei  servizi  da  affidare.
Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di
ospedali (E.10), caratterizzati dal  grado  di  complessita'  pari  a
1,20, puo'  ritenersi  idoneo  a  comprovare  requisiti  per  servizi
tecnici caratterizzati da pari  complessita',  quali  quelli  per  la
realizzazione di tribunali (E.16), o da  minore  complessita',  quali
quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessita'
pari a 1,15). 
  Tale criterio e' confermato dall'art.  8  del  d.m.  143/2013,  ove
afferma che «gradi di complessita'  maggiore  qualificano  anche  per
opere di complessita' inferiore all'interno  della  stessa  categoria
d'opera». Le considerazioni di  cui  sopra,  applicabili  alle  opere
inquadrabili  nelle  attuali   categorie   «edilizia»,   «strutture»,
«viabilita'»,  non  appaiono  estensibili  ad   ulteriori   categorie
(«impianti», «idraulica», ecc.), in quanto nell'ambito della medesima
categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse
specificita'; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi  per
la  realizzazione  di  impianti  elettrici  non   appare   idoneo   a
qualificare  il  progettista  per  la   realizzazione   di   impianti
termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da  minore
grado  di  complessita'  nella  tabella  Z-1,   come   dimostrano   i
riferimenti, nella stessa tabella, alle classi  e  categorie  di  cui
alla legge n. 143/1949. 
  In relazione, poi, alla comparazione, ai fini  della  dimostrazione
dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n.
143/1949, si rileva l'esigenza che  le  stazioni  appaltanti  evitino
interpretazioni  eccessivamente  formali  che   possano   determinare
ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. 
  In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera,  identificate
dal d.m. 143/2013, nella categoria  E.10,  deve  essere  indicata  la
corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla  legge
n. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in  genere  tutti
gli edifici di rilevante importanza tecnica  ed  architettonica);  si
osserva, invece, come, in  base  alla  classificazione  di  cui  alla
tabella  dell'art.  14  della  legge   n.   143/1949   gli   ospedali
risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una
valutazione circa la complessita' delle opere da ritenersi  da  tempo
superata. 
  Nella determinazione Avcp n. 5/2010, tale questione e'  stata  gia'
affrontata, evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato,
hanno interpretato l'articolo 14, della legge n.  143/1949,  in  modo
discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto
dei minimi tariffari allora inderogabili. Per  esempio  gli  ospedali
sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e
non alla categoria d) [....]. Pertanto, nei bandi  occorre  precisare
che i requisiti sono dimostrati,  oltre  che  con  progetti  valutati
dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base  di
progettazioni di opere che le stazioni appaltanti  hanno  considerato
appartenenti alla classe I, categoria c)». 
  Tale criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione  del
possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di
opere, evidenziando come, in caso di incertezze  nella  comparazione,
deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione  delle
opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta. 
  Infine, si  ricorda,  alla  luce  delle  disposizioni  intervenute,
l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare  i  corrispettivi
per i servizi di ingegneria e architettura  applicando  rigorosamente
le aliquote  di  cui  al  d.m.  143/2013;  tale  determinazione  deve
risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e  dei
corrispettivi da porre a base di gara. Cio', oltre che  per  evidenti
motivi  di  consentire  la  formulazione  di   offerte   congrue   ed
adeguatamente valutate da parte dei concorrenti,  anche  per  evitare
che una sottostima dell'importo dei servizi da affidare  sia  elusiva
delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per  il
ricorso procedure piu' rigorose imposte dalla corretta determinazione
dell'importo da porre a base di gara. 
5. Criteri di aggiudicazione. 
  Per  gli  affidamenti  superiori  a  100.000   euro   il   criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  come  espressamente
indicato all'art. 266, del  Regolamento,  appare  il  piu'  idoneo  a
garantire una corretta valutazione della qualita'  delle  prestazioni
offerte dagli operatori economici. La stessa premessa al Regolamento,
recita, tra l'altro, che «Ritenuto  che,  in  relazione  all'articolo
266, comma 4, la disposizione che configura il criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione
applicabile  per  l'affidamento  dei  servizi  di   architettura   ed
ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi  di  specifici  servizi
che richiedono una valutazione  dell'offerta  non  limitata  al  solo
elemento prezzo ma estesa  anche  ad  elementi  relativi  all'aspetto
tecnico dell'offerta e che la disposizione trova copertura  normativa
di rango primario nell'articolo 81, comma 1,  del  codice,  attuativa
degli articoli 55 e 53, rispettivamente della direttiva 2004/17/CE  e
2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari,  relative
alla remunerazione di servizi specifici». (6) 
  Tale criterio e' visto con favore anche dal legislatore comunitario
che, con l'art. 67, della direttiva  2014/24,  incoraggia  l'utilizzo
del c.d. criterio del miglior «rapporto qualita'/prezzo». 
  Uno  degli   aspetti   controversi   dell'utilizzo   del   criterio
dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa,  o  miglior  rapporto
qualita'/prezzo secondo la nuova direttiva, era legato all'esperienza
pregressa, elemento ascrivibile ai requisiti di natura soggettiva  da
valutarsi in sede di ammissione a cui la giurisprudenza  ha  via  via
attribuito anche connotati  di  tipo  «oggettivo»  con  possibilita',
quindi, di una sua valutazione anche in sede di aggiudicazione. 
  Con particolare riferimento ai servizi di ingegneria,  tale  ultima
interpretazione trovava  gia'  conferma  nella  previsione  contenuta
all'art. 266, comma 1, lett. b), n.1), del Regolamento,  secondo  cui
l'offerta tecnica deve essere documentata da «un  numero  massimo  di
tre  servizi  relativi  a   interventi   ritenuti   dal   concorrente
significativi della propria capacita'  a  realizzare  la  prestazione
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili  affini
a quelli oggetto dell'affidamento». Un'ulteriore conferma viene dalla
nuova  direttiva  2014/24,   che,   al   considerando   94,   ammette
espressamente tale possibilita', ribadita poi dall'art. 67, comma  2,
lett. b). Si ritiene, quindi, che eventuali  criteri  di  valutazione
tecnica connessi all'esperienza passata siano ammissibili  anche  nel
caso dei servizi tecnici,  sempreche'  abbiano  un'influenza  diretta
sull'offerta e siano connessi all'oggetto della prestazione. 
6. Indicazioni  sull'applicazione  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa. 
  6.1. Fissazione della soglia e formula per il prezzo. 
  L'art. 83, comma 2, del Codice, prevede la possibilita' di  fissare
una soglia minima di punteggio che i concorrenti  devono  raggiungere
su uno o piu' criteri di valutazione.  Cio'  consente  alla  stazione
appaltante di selezionare, per la successiva fase di valutazione  del
prezzo, solo i concorrenti che hanno  offerto  soluzioni  progettuali
che  soddisfano  determinati  standard   di   qualita'.   Particolare
attenzione deve essere posta nella determinazione  della  soglia.  Un
valore troppo basso  potrebbe  vanificarne  gli  effetti,  mentre  un
valore  troppo  alto  potrebbe  portare  all'esclusione  di   offerte
tecniche comunque adeguate in relazione agli obiettivi della stazione
appaltante. 
  Relativamente alla valutazione del prezzo, si deve far  riferimento
alla formula prevista dall'allegato  M  al  Regolamento.  La  formula
limita il coefficiente (il punteggio economico) assegnato ad  offerte
di ribasso superiori alla media aritmetica delle offerte  presentate,
corretta per un coefficiente X. La finalita' di tale  limitazione  e'
quella di disincentivare i concorrenti a formulare ribassi  eccessivi
e ai quali possano corrispondere progetti di  scarsa  qualita'  (cfr.
determinazione Avcp del 24 novembre 2011, n. 7). 
  Accanto alla possibilita' di prevedere soglie minime di sbarramento
al punteggio tecnico, si evidenzia la necessita'  di  procedere  alla
c.d.  «riparametrazione»  dei   punteggi   tecnici   qualora   nessun
concorrente raggiunga il massimo del punteggio tecnico  previsto  nel
bando di gara (cfr. Allegato M al Regolamento). L'operazione risponde
all'esigenza di garantire un  rapporto  invariabile  tra  il  fattore
prezzo ed il fattore qualita' stabiliti nel bando di gara (cfr. Cons.
St.,  sez.  V,  12   giugno   2009,   n.   3716).   In   assenza   di
riparametrazione, infatti, poiche' il punteggio  economico  assegnato
alla migliore offerta di prezzo e' sempre pari al punteggio economico
massimo previsto  mentre  cio'  non  si  verifica  per  il  punteggio
tecnico, si rischia  di  attribuire  all'offerta  economica  un  peso
effettivo maggiore di quello inizialmente fissato nel bando di gara. 
  Con riferimento alla disposizione di cui  all'art.  266,  comma  1,
lett. c), punto 1), del Regolamento, relativo alla misura percentuale
di ribasso prestabilita nel bando, si ritiene che  detto  limite  non
possa essere previsto. Pur comprendendo la finalita' della previsione
normativa di contenere eventuali eccessi di ribasso in sede di  gara,
si ritiene che la disposizione presenti profili di contrasto  con  la
normativa comunitaria e che la  selezione  di  progetti  di  qualita'
possa efficacemente avvenire adottando le seguenti strategie: 
    limitazione del peso della componente del prezzo  che,  ai  sensi
dell'art. 266, comma 5, del Regolamento  puo'  variare  da  10  e  30
punti. Fissare, ad esempio, un peso  pari  a  10,  significa  ridurre
notevolmente il confronto  concorrenziale  sul  prezzo  relativamente
alla qualita'; 
    fissazione di un  coefficiente  X  elevato  (0,85  o  0,9)  nella
calibrazione della formula di cui Allegato M; 
    inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, in
modo da  selezionare  solo  le  offerte  che  soddisfano  determinati
standard qualitativi; 
    la descritta riparametrazione dei punteggi tecnici, con la  quale
si premiano le offerte di maggiore qualita'. 
  Una maggiore qualita' puo' essere ottenuta anche mediante controlli
maggiormente rigorosi sulla congruita' delle offerte presentate e con
la  predisposizione  del  documento   preliminare   all'avvio   della
progettazione, di competenza del responsabile unico del procedimento,
puntuale, prescrittivo e completo di tutti gli elementi necessari per
il raggiungimento degli obbiettivi ivi fissati. 
  6.2. Elementi di valutazione e criteri motivazionali. 
  L'art. 266, comma 4, del Regolamento, prevede i seguenti criteri di
valutazione delle offerte: 
    a) adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma  1,
lett. b) punto 1); 
    b)  caratteristiche  metodologiche  dell'offerta  desunte   dalla
illustrazione  delle  modalita'  di  svolgimento  delle   prestazioni
oggetto dell'incarico; 
    c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; 
    d) riduzione  percentuale  indicata  nell'offerta  economica  con
riferimento al tempo. 
  Il successivo comma 5, dell'art. 266, stabilisce che ai criteri  di
valutazione debbano essere attribuiti i fattori ponderali nei  limiti
delle forcelle di seguito indicate: 
    1)  per  il   criterio   a)   (professionalita'   o   adeguatezza
dell'offerta): da 20 a 40; 
    2)  per   il   criterio   b)   (caratteristiche   qualitative   e
metodologiche   dell'offerta    o    caratteristiche    metodologiche
dell'offerta): da 20 a 40; 
    3) per il criterio c) (ribasso percentuale): da 10 a 30; 
    4) per il criterio d) (riduzione percentuale): da 0 a 10. 
  Il Regolamento dispone, altresi', che: 
    1. la professionalita' o l'adeguatezza dell'offerta (criterio  di
valutazione a) e' valutata sulla base della documentazione presentata
dai concorrenti costituita (art. 266, comma 1, lett. b), punto 1)  da
schede di formato A3 o formato A4 in un numero  compreso  tra  tre  e
cinque, nel caso di schede di formato A3, e  tra  sei  e  dieci,  nel
caso, di schede di formato A4 (art. 264, comma  3,  lett.  a)  di  un
numero massimo di tre servizi  relativi  a  interventi  ritenuti  dal
concorrente significativi della propria  capacita'  a  realizzare  la
prestazione  sotto  il  profilo  tecnico,   scelti   fra   interventi
qualificabili affini a quelli  oggetto  dell'affidamento,  secondo  i
criteri desumibili dalle tariffe professionali (art.  266,  comma  1,
lett. b), punto 1); 
    2. le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta  o
le   caratteristiche   metodologiche   dell'offerta   (criterio    di
valutazione b) sono valutate sulla  base  di  una  relazione  tecnica
costituita da un numero massimo di cartelle,  compreso  tra  venti  e
quaranta (art. 264, comma 3, lett. b)), illustrativa delle  modalita'
con cui saranno  svolte  le  prestazioni  oggetto  dell'incarico  con
riferimento,  a  titolo  esemplificativo,  ai  profili  di  carattere
organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale  e  impiantistico,
nonche' a quelli relativi alla sicurezza e alla  cantierabilita'  dei
lavori (art. 266, comma 1, lett. b), punto 1). 
  Qualora  la  prestazione  riguardi  opere  caratterizzate  da  piu'
aspetti, per esempio, qualora si  tratti  di  progetti  integrati  e,
cioe', progetti che prevedono prestazioni di  natura  architettonica,
strutturale  ed  impiantistica,  il  criterio   di   valutazione   a)
(professionalita'  o  adeguatezza   dell'offerta)   dovrebbe   essere
suddiviso in sub-criteri  e  relativi  sub-pesi  (professionalita'  o
adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalita' o
adeguatezza dell'offerta su  piano  strutturale,  professionalita'  o
adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico). 
  Come  rilevato  dall'Avcp  nella  determinazione  n.   7/2011,   la
costruzione della scala  delle  valutazioni  in  riferimento  sia  al
criterio  di   valutazione   a)   (professionalita'   o   adeguatezza
dell'offerta) sia al  criterio  di  valutazione  b)  (caratteristiche
qualitative   e   metodologiche   dell'offerta   o    caratteristiche
metodologiche  dell'offerta)  impone  che  il  disciplinare  di  gara
stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di
gara di valutare  quando  un'offerta  e'  migliore  di  un'altra.  La
documentazione a corredo  dell'offerta  ed  i  criteri  motivazionali
previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i  criteri  a)  e
b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare  riguardino
la  sola  prestazione  di  progettazione,  la  sola  prestazione   di
direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. 
  Il  Regolamento  stabilisce  in  modo  chiaro  ed  esaustivo  quale
contenuto deve avere la documentazione a  corredo  dell'offerta.  Non
contiene, invece, alcuna  indicazione  sui  possibili  contenuti  dei
criteri  motivazionali  da  impiegare  nella  fase  valutativa  delle
offerte. Si offrono di seguito alcune indicazioni al riguardo: 
    a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio
motivazionale dovrebbe prevedere  che  si  riterranno  piu'  adeguate
quelle offerte la cui documentazione consenta di  stimare,  per  piu'
aspetti, il livello di specifica professionalita',  affidabilita'  e,
quindi, di qualita' del concorrente, in quanto  si  dimostra  che  il
concorrente  ha  redatto  progetti  che,   sul   piano   tecnologico,
funzionale,  di  inserimento  ambientale,  rispondono   meglio   agli
obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi
studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di  costruzione,
di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera; 
    b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio
motivazionale  dovrebbe  prevedere  che  sara'  considerata  migliore
quella offerta per la quale la relazione dimostri che  la  concezione
organizzativa   e   la   struttura   tecnico-organizzativa   prevista
nell'offerta,  nonche'  i  tempi  complessivi  che   il   concorrente
impieghera' per la realizzazione della prestazione sono coerenti  fra
loro  e,  pertanto,  offrono  una  elevata  garanzia  della  qualita'
nell'attuazione della prestazione. 
  Per quanto riguarda la valutazione della migliore  professionalita'
o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle
proprie capacita' professionali, presenta progetti  appartenenti  non
soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali  alla
prestazione  dello  specifico  servizio  (per  esempio  il   progetto
riguarda una scuola media ed il  concorrente  presenta  tre  progetti
appartenenti anch'essi  al  gruppo  di  interventi  strumentali  alla
prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione
migliore. 
  Nel caso di affidamento della prestazione  di  sola  progettazione,
per il criterio di valutazione b), i criteri  motivazionali  dovranno
specificare che  sara'  considerata  migliore  quella  relazione  che
illustrera' in modo piu' preciso, piu' convincente e piu' esaustivo: 
    a)  le  tematiche  principali  che  a  parere   del   concorrente
caratterizzano la prestazione; 
    b)  le  eventuali  proposte  progettuali  migliorative   che   il
concorrente, in relazione alle esigenze della committenza,  a  quelle
dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed  ambientale
in cui vanno inserite  le  opere  da  realizzare,  ritiene  possibili
rispetto al documento preliminare alla progettazione; 
    c)  le  azioni  che  intende   sviluppare   in   relazione   alle
problematiche specifiche degli interventi, dei  vincoli  correlati  e
delle interferenze esistenti nel territorio in cui  si  realizzeranno
le opere; 
    d) le modalita' di esecuzione del  servizio  anche  con  riguardo
all'articolazione temporale delle varie fasi  previste  evidenziando,
fra le altre cose, le modalita' di  interazione/integrazione  con  la
committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,  acquisizione
pareri,  validazione   e   approvazione   del   progetto,   procedure
espropriative, ecc.), nonche' le misure e gli interventi  finalizzati
a garantire la qualita' della prestazione fornita; 
    e) le risorse umane e strumentali messe  a  disposizione  per  lo
svolgimento del servizio, attraverso la redazione: 
      dell'elenco  dei  professionisti   personalmente   responsabili
dell'espletamento delle varie parti del servizio,  con  l'indicazione
della posizione di ciascuno nella  struttura  dell'offerente  (socio,
amministratore,   dipendente),   delle   rispettive    qualificazioni
professionali, delle principali esperienze analoghe  all'oggetto  del
contratto  e  degli  estremi  di   iscrizione   nei   relativi   albi
professionali, nonche' il nominativo, la  qualifica  professionale  e
gli estremi  di  iscrizione  al  relativo  albo  professionale  della
persona  incaricata  dell'integrazione  fra  le   varie   prestazioni
specialistiche; 
      dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento
delle diverse fasi attuative della prestazione. 
  Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i  criteri
motivazionali dovranno specificare  che  sara'  considerata  migliore
quella  relazione  che  illustrera'  in  modo  piu'   preciso,   piu'
convincente e piu' esaustivo: 
    a) le modalita' di esecuzione del servizio in sede di  esecuzione
delle opere progettate con riguardo  all'organizzazione  dell'Ufficio
di direzione lavori, alle  attivita'  di  controllo  e  sicurezza  in
cantiere; 
    b) le modalita' di interazione/integrazione con la committenza; 
    c) la consistenza e qualita' delle risorse  umane  e  strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio,  attraverso  la
redazione: 
      dell'elenco  dei  professionisti   personalmente   responsabili
dell'espletamento delle varie parti del  servizio  di  direzione  dei
lavori, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura
dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle  rispettive
qualificazioni professionali  delle  principali  esperienze  analoghe
all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei  relativi
albi professionali; 
      organigramma del  gruppo  di  lavoro  adibito  all'espletamento
delle diverse fasi attuative del servizio. 
  In caso di  affidamento  congiunto  di  progettazione  e  direzione
lavori logicamente i criteri motivazionali  devono  essere  costruiti
tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni. 
7. Verifica e validazione della progettazione. 
  La verifica e la validazione dei progetti  con  il  Regolamento  ha
acquisito un'importanza peculiare nell'ambito della contrattualistica
pubblica, importanza che era  solo  implicitamente  riconosciuta  dal
precedente d.P.R 21 dicembre 1999, n. 554. Il  ruolo  della  verifica
dei progetti e' stato ulteriormente rafforzato dal decreto  legge  13
maggio 2011, n.  70,  che  ha  introdotto  il  comma  1-bis  all'art.
240-bis, del Codice, nel quale si prevede  che  «Non  possono  essere
oggetto  di  riserva  gli   aspetti   progettuali   che,   ai   sensi
dell'articolo 112, del Regolamento, sono stati oggetto di verifica». 
  L'Autorita' ha  costantemente  affermato  (si  veda  per  tutti  la
deliberazione Avcp del  18  marzo  2009,  n.  22)  l'obbligo  per  le
stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di appalti di lavori
sulla base di progetti esecutivi redatti e  validati  in  conformita'
alla  vigente  normativa  e  quello  del   responsabile   unico   del
procedimento di verificare, in contraddittorio con le parti,  che  il
progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente e al documento
preliminare della progettazione. 
  A testimonianza dell'importanza attribuita ai processi di  verifica
e validazione dei progetti vi e' il fatto che il  Regolamento  dedica
alla materia ben 16 articoli (dal 44 al 59). Secondo quanto  previsto
dal  Regolamento  «la  verifica  e'  finalizzata  ad   accertare   la
conformita' della soluzione  progettuale  prescelta  alle  specifiche
disposizioni  funzionali,   prestazionali,   normative   e   tecniche
contenute nello studio di  fattibilita',  nel  documento  preliminare
alla progettazione ovvero negli  elaborati  progettuali  dei  livelli
gia' approvati». La verifica accerta in particolare: 
    a) la completezza della progettazione; 
    b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi
aspetti; 
    c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta; 
    d) i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo; 
    e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e  di
contenzioso; 
    f) la possibilita' di  ultimazione  dell'opera  entro  i  termini
previsti; 
    g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
    h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
    i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesto. 
  Ai  sensi  dell'art.  55,  del  Regolamento:  «La  validazione  del
progetto posto a base di gara e' l'atto formale che riporta gli esiti
delle verifiche. La validazione e' sottoscritta dal responsabile  del
procedimento» e si basa  sul  rapporto  conclusivo  che  il  soggetto
preposto alla verifica deve redigere ai sensi dell'art. 54, comma  7,
del Regolamento e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In
sede di validazione il responsabile del procedimento puo'  dissentire
dalle conclusioni del verificatore, in tal  caso  l'atto  formale  di
validazione  o  mancata  validazione  del  progetto  deve   contenere
specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a  base  di
gara e' un elemento essenziale del bando o della  lettera  di  invito
per l'affidamento dei lavori. 
  Per quanto riguarda i soggetti che possono svolgere l'attivita'  di
verifica, il Regolamento, al pari della progettazione, prevede che la
verifica  sia  effettuata  dalle  strutture  interne  della  stazione
appaltante o di altre amministrazioni di cui puo' avvalersi ai  sensi
dell'art. 33, comma 3, del  Codice  (7)  .  Il  successivo  art.  48,
stabilisce che, in caso di impossibilita'  di  affidare  la  verifica
alle  strutture  interne,  il  responsabile  del  procedimento  possa
affidare l'appalto di servizi avente ad  oggetto  la  verifica  della
progettazione ad un soggetto esterno dotato di determinati requisiti.
Entrambe le citate disposizioni prevedono caratteristiche diverse che
devono possedere i soggetti  verificatori,  riassunte  nella  tabella
seguente, per importo dei lavori. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Secondo la norma europea UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17020  «Valutazione
della conformita', Requisiti per il funzionamento  di  vari  tipi  di
organismi che eseguono ispezioni»: 
    a) l'organismo di ispezione di tipo A  deve  essere  indipendente
dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere  collegato  ad  un
soggetto   giuridico   che   e'   impegnato   nella    progettazione,
fabbricazione,  fornitura,   installazione,   acquisto,   proprieta',
utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad  ispezione;  ne'
lui ne' il suo personale devono impegnarsi in attivita'  che  possano
essere  in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio   ed
integrita'; 
    b) l'organismo di ispezione  di  tipo  B  puo'  svolgere  servizi
unicamente a favore dell'organizzazione di cui fa parte (ovvero della
stazione appaltante); deve essere stabilita  una  chiara  separazione
delle   responsabilita'   del   personale    di    ispezione    dalle
responsabilita' del personale impiegato nelle altre funzioni; ne' lui
ne' il suo personale  devono  impegnarsi  in  attivita'  che  possano
essere  in  conflitto  con  la  loro  indipendenza  di  giudizio   ed
integrita'; 
    c) l'organismo di ispezione di tipo C e' una struttura  che  puo'
essere incardinata nell'ambito di organizzazioni che  svolgono  anche
attivita' di  progettazione;  tuttavia,  deve  disporre,  all'interno
dell'organizzazione, di meccanismi  di  salvaguardia  per  assicurare
adeguata separazione di responsabilita' e di rendicontazione  tra  le
ispezioni e le altre attivita'; la progettazione e l'ispezione  dello
stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di  Tipo  C,
non devono essere eseguite dalla stessa persona. 
  L'articolo 49, comma 2, del Regolamento prevede  che:  «L'attivita'
di verifica della progettazione,  con  esclusione  dell'attivita'  di
verifica   relativa   ai   livelli   di   progettazione    verificati
internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni  alla  stazione
appaltante, e' affidata  unitariamente».  La  norma  stabilisce  che,
qualora  la   stazione   appaltante   voglia   affidare   all'esterno
l'attivita'  di  verifica,  il  soggetto  verificatore  deve   essere
selezionato con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli  ambiti
(architettonico, ambientale,  strutturale,  impiantistico,  ecc.)  di
progettazione  appaltati.  Non  appare,  quindi,  possibile  affidare
l'attivita' di verifica della progettazione a soggetti diversi. 
  Per quanto concerne  le  procedure  di  affidamento,  per  espresso
rimando contenuto nell'art. 51,  del  Regolamento,  si  applicano  le
disposizione relative all'affidamento dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura, gia' esaminate in  altra  parte  delle  presenti  linee
guida, cui si rimanda. 
  Peculiare  e'  invece  la  disciplina  relativa  ai  requisiti   di
partecipazione.  L'art.  50,  comma  1,  prevede  che   i   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di  partecipazione  alle
gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti
elementi: 
    a) fatturato globale per servizi di  verifica,  realizzato  negli
ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una  misura  non
inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto del servizio  di
verifica; 
    b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno  due
appalti di servizi di verifica  di  progetti  relativi  a  lavori  di
importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da
affidare e di natura analoga allo  stesso.  Per  l'individuazione  di
servizi  di  verifica  analoghi  si  fa  riferimento  alle  classi  e
categorie previste dalla legge n. 143/1949. 
  I requisiti di cui alla lettera a), per  le  ragioni  gia'  esposte
nella parte relativa ai requisiti  di  partecipazione  alle  gare  di
progettazione, devono ora  intendersi  in  misura  non  superiore  al
doppio dell'importo a base di  gara.  Si  precisa  che  il  fatturato
globale richiesto e' quello attinente ai soli servizi di verifica. 
  Per  quanto  concerne  la  redazione  dei  bandi  di  gara,  questi
dovrebbero  contenere  tutta   la   documentazione   necessaria   per
permettere ai concorrenti di effettuare un'attenta valutazione  delle
implicazioni  tecnico-temporali  ed  economiche   connesse   con   le
attivita' di verifica del progetto posto a base di gara. Si tratta di
garantire la  possibilita'  di  accedere  al  documento  relativo  al
livello inferiore a quello della progettazione per cui si  chiede  la
verifica (il documento preliminare alla progettazione e/o  lo  studio
di fattibilita' per il progetto preliminare; il progetto  preliminare
per il progetto definitivo; il progetto definitivo  per  il  progetto
esecutivo), nonche' all'elenco degli  elaborati  per  il  livello  da
verificare. 
8. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee. 
  Accanto alle procedure per l'individuazione di un  progettista,  il
Codice prevede delle procedure finalizzate alla individuazione di  un
progetto, ovvero i concorsi di idee e di progettazione. 
  L'art. 3, comma 41, del  Codice,  stabilisce  che  «I  concorsi  di
progettazione sono  le  procedure  intese  a  fornire  alla  stazione
appaltante,   soprattutto   nel    settore    della    pianificazione
territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria  o
dell'elaborazione dei dati, un piano o un  progetto,  selezionato  da
una commissione giudicatrice  in  base  ad  una  gara,  con  o  senza
assegnazione di premi». 
  Il concorso di progettazione e il concorso di idee  sono  procedure
che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno, ovvero il
progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo  ed  economico  da
un'apposita commissione, in relazione ad  una  preindicata  esigenza,
distinguendosi in cio' dall'appalto di servizi di  progettazione  nel
quale l'oggetto del contratto e' una prestazione  professionale  tesa
ad un risultato, per cui la procedura e' finalizzata  alla  selezione
del relativo progettista (cfr. deliberazione Avcp del 9 maggio  2007,
n. 125). 
  Nell'ambito dell'acquisizione di prestazioni attinenti  ai  servizi
di architettura  e  di  ingegneria  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche, l'art. 91, comma 5, del Codice,  afferma  che,  quando  la
prestazione  riguarda  la  progettazione  di  lavori  di  particolare
rilevanza    sotto    il    profilo    architettonico,    ambientale,
storico-artistico e conservativo, le stazioni appaltanti valutano  in
via prioritaria l'opportunita' di applicare la procedura del concorso
di progettazione o del concorso di idee. 
  Sotto il profilo procedurale, si rammenta, anzitutto, che gli artt.
102 e 103 del Codice stabiliscono l'obbligatorieta' dei bandi e degli
avvisi, nonche' i relativi  contenuti.  Detti  bandi  e  avvisi  sono
pubblicati conformemente all'art. 66, commi 2 e seguenti, del Codice. 
  Nel bando o avviso occorre specificare il  costo  presunto  che  la
stazione appaltante prevede per la realizzazione dell'opera  posta  a
concorso, dato al quale i concorrenti devono fare  riferimento  nella
redazione  delle  proposte  progettuali.  Questo  dato  deve   essere
relazionato ai dati fisici e dimensionali dell'opera da realizzare  e
va indicato a seguito di una precisa valutazione e studio di  merito,
che deve  potersi  riscontrare  in  maniera  evidente  nel  documento
preliminare alla progettazione. La sua indicazione e' basilare  nella
generalita'  dei  concorsi,  ma   diviene   comunque   indispensabile
ogniqualvolta la commissione giudicatrice debba formulare le  proprie
valutazioni  anche  in  base  al  criterio   del   «costo»   per   la
realizzazione  del  progetto  proposto.  E'   importante,   altresi',
informare i concorrenti,  specificandolo  nel  bando,  del  carattere
vincolante  o  meno  di  tale  importo.  In  quest'ultimo   caso,   i
concorrenti dovranno motivare adeguatamente la  previsione  di  spesa
connessa al progetto e gli scostamenti dall'importo indicato. 
  Si evidenzia,  inoltre,  l'importanza  di  una  chiara  indicazione
dell'oggetto del concorso con riferimento allo studio di fattibilita'
a base della programmazione triennale  ed  al  documento  preliminare
alla  progettazione.  Al  riguardo,   nel   caso   di   concorso   di
progettazione, l'art. 15, comma 7, del Regolamento,  prevede  che  il
documento preliminare sia integrato con i documenti  preparatori  del
concorso  stesso,   predisposti   a   cura   del   responsabile   del
procedimento, e che tali documenti  siano  redatti  ai  fini  di  una
maggiore corrispondenza  della  progettazione  all'identificazione  e
quantificazione dei bisogni  dell'amministrazione  aggiudicatrice,  e
che definiscano il contenuto del concorso (cfr. art.  128,  comma  1,
del Codice). 
  Per i concorsi sotto soglia  comunitaria,  l'art.  110  del  Codice
precisa  che  devono  essere  espletati  nel  rispetto  dei  principi
generali di trasparenza, parita' di trattamento, non  discriminazione
e proporzionalita', con la procedura di cui all'art. 57, comma 6, del
Codice; l'invito deve essere rivolto ad almeno  cinque  soggetti.  In
merito ai principi menzionati, si richiamano le considerazioni  e  le
indicazioni svolte con riferimento agli appalti di importo  inferiore
a 100.000 euro e quanto disposto dall'art. 66, comma 15, del Codice. 
  In base all'attuale normativa, quindi, le  procedure,  mediante  le
quali si puo' indire un concorso di progettazione, sono: 
    a) procedura aperta,  che  consente  la  partecipazione  a  tutti
coloro che si trovano in possesso dei requisiti minimi richiesti  dal
bando e dalla normativa; 
    b) procedura ristretta, che consente la partecipazione soltanto a
soggetti preselezionati con una delle seguenti modalita': 
      selezione  svolta  mediante  una   valutazione   preventiva   e
soggettiva dei concorrenti; 
      selezione di carattere progettuale, mediante lo svolgimento  di
un concorso di idee senza formazione di graduatoria. 
  Relativamente alla procedura ristretta, il  legislatore  ha  inteso
porre come facoltativa la  possibilita'  di  finalizzare  o  meno  la
procedura concorsuale al conferimento di successivi incarichi e  cio'
tanto  nel  concorso  di  idee  quanto  nell'ambito  della  procedura
concorsuale a due gradi. Tale facolta', pero', deve essere esercitata
nel bando di gara (art. 109 del Codice). 
  Va  specificato  che  il  concorso  di  progettazione  puo'  essere
considerato anche la prima fase di una procedura di affidamento di un
servizio di progettazione (art. 99, comma 2, lett. a),  del  Codice).
In tal caso,  poiche'  l'affidamento  dei  livelli  di  progettazione
successiva avviene con procedura negoziata, il legislatore  ha  posto
l'attenzione sulla necessita' di riportare nel bando del  concorso  i
requisiti richiesti per lo svolgimento di tale prestazione (art. 108,
comma 6, del Codice) e di  considerare  applicabile  l'art.  62,  del
Codice.  Ai  fini  della  selezione  dei  concorrenti  occorre   fare
riferimento ai criteri indicati nell'allegato L nel Regolamento. 
  Nei concorsi, siano essi di progettazione o di idee, e'  necessario
adottare  criteri  di   valutazione   di   carattere   essenzialmente
qualitativo e specificamente legati al  progetto,  sulla  base  degli
obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione.  Si
ricorda, in proposito, che l'Autorita' ha affermato che  non  possono
essere  previsti  nella  fase  di  prequalifica  elementi  di  natura
economica (cfr. Avcp, parere di precontenzioso del 23 aprile 2008, n.
124). 
  Tutto cio' premesso e considerato; 
 
                              Determina 
 
secondo quanto espresso nei punti che precedono. 
  Approvato dal Consiglio nella seduta del 25 febbraio 2015. 
 
                                               Il presidente: Cantone 
 
  Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 marzo 2015. 
 
Il segretario: Esposito 

(1) Al riguardo si rinvia alla determinazione Avcp  del  27  febbraio
    2002 n.  3,  «Relazione  geologica»,  laddove  sono  chiarite  le
    modalita' con le quali l'amministrazione acquisisce la  relazione
    geologica e, in particolare, si chiarisce che  «il  rapporto  fra
    geologo ed affidatario  possa  essere  indifferentemente  sia  di
    natura indipendente, sotto forma di associazione temporanea,  sia
    di natura subordinata, in qualita' di dipendente, sia  di  natura
    parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale
    coordinata e continuativa». 

(2) Si veda, sul punto, la determinazione Avcp dell'11 luglio 2007 n.
    6. 

(3) Cfr. deliberazioni Avcp del  19  dicembre  2013,  n.  40,  del  7
    novembre 2012, n. 92; parere sulla normativa del 7  maggio  2009,
    n. 59. 

(4) In tal senso, nell'ottica di  individuare  requisiti  adeguati  e
    proporzionati alla prestazione e  di  consentire  la  piu'  ampia
    partecipazione di professionisti, per l'affidamento dell'incarico
    di collaudo risulterebbe restrittivo della concorrenza richiedere
    un'esperienza professionale maturata con esclusivo riferimento al
    collaudo, senza tener conto di  altre  attivita'  che  presentano
    aspetti affini  o  attinenti  quali,  ad  esempio,  la  direzione
    lavori, la progettazione, il coordinamento  della  sicurezza  nei
    cantieri (cfr. determinazione Avcp n. 2/2009). 

(5) Si rammenta che tale  numero  debba  intendersi  come  somma  del
    personale impiegato negli anni considerati (tre esercizi)  diviso
    il numero degli anni (tre). 

(6) Il ricorso al criterio del prezzo piu' basso e' ammissibile  solo
    per gli affidamenti di importo inferiore a centomila  euro  e  in
    caso di semplicita' delle prestazioni da svolgere. Si ritiene che
    le ragioni per il ricorso  al  criterio  del  prezzo  piu'  basso
    debbano comunque essere ben motivate  nella  lettera  di  invito.
    Nell'ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo piu' basso,  per
    evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi  sul
    prezzo possano avere ricadute negative sulla qualita' dell'opera,
    si puo' ricorrere  all'esclusione  automatica  dalla  gara  delle
    offerte di cui all'art. 124, comma 8, del Codice. 

(7) Il  citato  art.  33,  comma  3,  prevede:  «Le   amministrazioni
    aggiudicatrici e i soggetti di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
    lettere b), c), f), non possono affidare a  soggetti  pubblici  o
    privati  l'espletamento  delle  funzioni  e  delle  attivita'  di
    stazione   appaltante   di   lavori   pubblici.    Tuttavia    le
    amministrazioni aggiudicatrici possono affidare  le  funzioni  di
    stazione appaltante  di  lavori  pubblici  ai  servizi  integrati
    infrastrutture  e  trasporti  (SIIT)   o   alle   amministrazioni
    provinciali, sulla base  di  apposito  disciplinare  che  prevede
    altresi' il rimborso dei costi  sostenuti  dagli  stessi  per  le
    attivita' espletate, nonche' a centrali di committenza».