IL DIRETTORE GENERALE 
                     della prevenzione sanitaria 
 
  Vista la domanda in data 7 gennaio 2015, con la quale  la  Societa'
Idropejo S.r.l. con sede in Cogolo di Pejo (Trento), Viale E. Colombo
16, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale
naturale denominata «Pejo Fonte Alpina» che sgorga nell'ambito  delle
concessioni minerarie «Alpina» e  «Palon»  site  nel  territorio  del
Comune di Pejo (Trento), oltre alla dicitura gia' autorizzata,  anche
le indicazioni concernenti l'alimentazione dei lattanti; 
  Esaminata la documentazione prodotta; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di  attuazione
della    direttiva    2009/54/CE    sulla    utilizzazione    e    la
commercializzazione delle acque minerali naturali; 
  Visto il decreto  ministeriale  12  novembre  1992,  n.  542,  come
modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; 
  Visto il decreto interministeriale salute - attivita' produttive 11
settembre 2003; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  aprile  1952,   n.   570   di
riconoscimento dell'acqua minerale naturale Pejo Fonte  Alpina  e  il
decreto dirigenziale 19 marzo 1999, n. 3137-081 con il quale e' stato
confermato  detto  riconoscimento  e,  per  le  etichette,  e'  stata
autorizzata la seguente dicitura: «Puo' avere effetti diuretici»; 
  Visto il parere  della  III  Sezione  del  Consiglio  superiore  di
sanita' espresso nella seduta del 24 febbraio 2015; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1) Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Pejo Fonte Alpina»
di  Pejo  (Trento),  condizionata  senza   l'aggiunta   di   anidride
carbonica, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  8  ottobre
2011, n.  176,  puo'  essere  riportata,  oltre  alla  dicitura  gia'
autorizzata,  anche  la  seguente:  «L'allattamento  al  seno  e'  da
preferire, nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale
puo' essere  utilizzata  per  la  preparazione  degli  alimenti,  dei
lattanti». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Copia del presente decreto sara' trasmesso alla  ditta  richiedente
ed ai competenti organi provinciali. 
    Roma, 11 marzo 2015 
 
                                        Il direttore generale: Guerra