IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo
sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte
sui redditi, di un credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie
di viaggi e tour operator individuati dal comma 1 del predetto art.
9, in relazione ai costi sostenuti per gli investimenti e attivita'
di sviluppo stabiliti nel comma 2;
Visto il comma 4 del citato art. 9, che stabilisce che con decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, siano dettate le disposizioni
applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, recante il testo unico delle
imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti
i componenti del reddito d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle dichiarazioni, e in particolare l'art. 17, concernente la
compensazione dei crediti d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'art. 14,
relativo al recupero degli aiuti illegali;
Visto il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta da
indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere
utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
dicembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre
2012, recante «Approvazione degli studi di settore relativi ad
attivita' economiche nel comparto dei servizi»;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico,
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni
applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in
premessa, con riferimento, in particolare:
a) alle tipologie delle spese eleggibili, alle soglie massime di
spesa eleggibile, nonche' ai criteri di verifica e accertamento
dell'effettivita' delle spese sostenute;
b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito
d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;
c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del
credito d'imposta medesimo;
d) alle modalita' per garantire il rispetto del limite massimo di
spesa.