IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e, in
particolare, l'articolo 2, comma 1-bis;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 242, comma 13-bis, 249 e
252, comma 4, ultimo periodo;
Vista l'appendice "V" del manuale "Criteri metodologici per
l'applicazione dell'analisi di rischio ai siti contaminati"
[http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-100609.pdf ],
revisione 2, elaborato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA), l'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale (ARPA), l'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) e l'Istituto
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), che individua lo scenario di esposizione
commerciale/industriale da applicare nell'analisi di rischio per la
bonifica dei siti nei quali sono stati realizzati e gestiti punti
vendita carburanti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanita' n. 9525 del 17
marzo 2014;
Visto il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale emanato n. 16081 del 14 aprile 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
Consultiva per gli Atti Normativi, all'Adunanza del 25 settembre
2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con
nota n. 1054 del 5 febbraio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il decreto individua criteri semplificati per la
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle
acque sotterranee per le aree di sedime o di pertinenza dei punti
vendita carburanti (di seguito denominati PV ).
2. Ai fini del comma 1 il decreto stabilisce:
a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa
in sicurezza d'emergenza;
b) le modalita' di caratterizzazione delle aree;
c) i criteri di applicazione dell'analisi di rischio
sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione
dell'area contaminata in funzione dell'effettivo scenario di
esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
e) criteri, modalita' e termini dello svolgimento
dell'istruttoria.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1-bis del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32
(Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53:
«1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti
costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici
in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale
non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici,
ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone
territoriali omogenee A.».
- Si riporta il testo degli articoli 242, comma 13-bis,
249 e 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante: «Norme in materia ambientale.», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:
«Art. 242 (Procedure operative ed amministrative). -
13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si
applicano le procedure semplificate di cui all'articolo
252, comma 4»
«Art. 249 (Aree contaminate di ridotte dimensioni). -
1. Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si
applicano le procedure semplificate di intervento riportate
nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.»
«Art. 252 (Siti di interesse nazionale). - 4. La
procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di
interesse nazionale e' attribuita alla competenza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' avvalersi anche dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica
relative alla rete di distribuzione carburanti.".
L'appendice "V" del manuale «Criteri metodologici per
l'applicazione di rischio ai siti contaminati» e'
visionabile al seguente indirizzo internet:
http://www.isprambiente.gov.it/files/temi/appendice-v-10060
9.pdf
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».