IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
d'ora in avanti «decreto-legge», che prevede che, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d'imposta per le
attivita' cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, siano estese ai produttori
indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5 del
medesimo articolo;
Visto il comma 4 del citato art. 8, che stabilisce che con decreto
ministeriale siano dettate le relative disposizioni applicative,
nonche' quelle di definizione dei limiti massimi di spesa da
assegnare alle predette agevolazioni fiscali, tenuto conto del limite
massimo globale di cui al comma 3 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in
particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito
d'impresa;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in
particolare l'art. 17, concernente la compensazione dei crediti
d'imposta;
Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 14,
relativo al recupero degli aiuti illegali;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), ed in particolare i commi da 421 a 423 dell'art.
1, concernenti il recupero di crediti indebitamente utilizzati;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 7
maggio 2009, recante disposizioni applicative dei crediti d'imposta
concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla
realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del
2007;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione
della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa
comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di
procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti
d'imposta;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
modificazioni, recante il «Testo Unico dei Servizi di Media
Audiovisivi e radiofonici» e successive modificazioni, d'ora in
avanti: «TUSMA»;
Vista la comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di
Stato al cinema e all'audiovisivo del 15 novembre 2013;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la decisione di autorizzazione n. C(2014) 9291 final del 3
dicembre 2014 della Commissione europea;
Adotta
il seguente decreto:
Art. 1
Oggetto
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i crediti d'imposta di cui
all'art. 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estesi, alle
condizioni e con le modalita' di fruizione stabilite nel presente
decreto, ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come
definiti nel successivo art. 2, comma 1, lettera g).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tenuto conto del limite di
spesa annuo complessivo previsto dall'art. 8 del decreto-legge, ai
crediti d'imposta destinati ai produttori indipendenti di opere
audiovisive e' assegnato un importo massimo di risorse per anno pari
al 39% del predetto limite di spesa. Alle opere audiovisive destinate
al pubblico prioritariamente su reti di trasmissione elettronica di
cui all'art. 21, comma 1-bis, del TUSMA, per mezzo di un fornitore di
servizi media audiovisivi su altri mezzi, come definito nel
successivo art. 2, comma 1, lett. d) del presente decreto, e'
assegnato un importo annuo pari al 2% del limite di spesa annuo
complessivo. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, con proprio decreto adottato d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' adeguare, anche con riferimento
all'esercizio finanzario in corso, le percentuali di cui al presente
comma a seguito delle verifiche sull'effettivo utilizzo delle risorse
disponibili.