IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la
disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la
presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
Visto il decreto in data 2 aprile 2013, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma
140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto in data 3 gennaio 2011 di diniego all'abilitazione
all'Istituto «Scuola di psicoterapia Ericksoniana»;
Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la «Scuola di
Psicoterapia Ipnotica Ericksoniana - SPIE» ha chiesto l'abilitazione
ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia in Paterno' (Catania) - via Vacca, 35 -, per un numero
massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20
unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del
25 giugno 2014;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 15 dicembre 2014 trasmessa
con nota prot. 3936 del 17 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di Psicoterapia Ipnotica
Ericksoniana - SPIE» e' abilitata ad istituire e ad attivare nella
sede principale di Paterno' (Catania) - via Vacca, 35 -, ai sensi
delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2015
Il capo del Dipartimento: Mancini