IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10,  recante  «Misure
urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e  di
riduzione  controllata   della   popolazione   carceraria»   ed,   in
particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4; 
  Vista la legge 9  novembre  2012,  n.  195,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione del Protocollo opzionale alla  Convenzione  delle  Nazioni
Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti,  fatto  a  New  York  il  18  dicembre  2002»,   ed,   in
particolare, gli articoli 17 e seguenti del Protocollo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione consultiva
per degli atti normativi in data 25 settembre 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
con nota 008558 del 2 ottobre 2014; 
 
                     Adotta il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto sono nominati: 
    a) «decreto-legge»: il decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  146,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; 
    b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni»; 
    c) «Garante»: il Garante  nazionale  dei  diritti  delle  persone
detenute o private  della  liberta'  personale,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge; 
    d) «Ufficio»: l'Ufficio del Garante nazionale dei  diritti  delle
persone detenute o private della  liberta'  personale,  istituito  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge; 
    e) «Protocollo ONU»: Protocollo opzionale alla Convenzione  delle
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o  pene  crudeli,
inumani  o  degradanti,  fatto  a  New  York  il  18  dicembre  2002,
ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195; 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          23 dicembre 2013, n.  146,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 (Misure urgenti in tema
          di tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e  di
          riduzione controllata della popolazione carceraria): 
                «Art. 7 (Garante nazionale dei diritti delle  persone
          detenute o private  della  liberta'  personale).  -  1.  E'
          istituito, presso il Ministero della giustizia, il  Garante
          nazionale dei diritti  delle  persone  detenute  o  private
          della liberta' personale, di  seguito  denominato  «Garante
          nazionale». 
                2. Il Garante nazionale e'  costituito  in  collegio,
          composto dal presidente e da due membri, i quali restano in
          carica per cinque anni non prorogabili.  Essi  sono  scelti
          tra    persone,    non    dipendenti    delle     pubbliche
          amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza
          nelle discipline afferenti la tutela dei diritti  umani,  e
          sono nominati, previa delibera del Consiglio dei  Ministri,
          con decreto del Presidente  della  Repubblica,  sentite  le
          competenti commissioni parlamentari. 
                3. I componenti del  Garante  nazionale  non  possono
          ricoprire cariche  istituzionali,  anche  elettive,  ovvero
          incarichi  in   partiti   politici.   Sono   immediatamente
          sostituiti in caso di dimissioni,  morte,  incompatibilita'
          sopravvenuta,  accertato  impedimento  fisico  o  psichico,
          grave violazione dei doveri  inerenti  all'ufficio,  ovvero
          nel caso in cui riportino condanna  penale  definitiva  per
          delitto non colposo. Essi non hanno diritto  ad  indennita'
          od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo  restando  il
          diritto al rimborso delle spese. 
                4. Alle dipendenze  del  Garante  nazionale,  che  si
          avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione
          dal Ministro  della  giustizia,  e'  istituito  un  ufficio
          composto da personale dello  stesso  Ministero,  scelto  in
          funzione  delle  conoscenze  acquisite  negli   ambiti   di
          competenza del Garante.  La  struttura  e  la  composizione
          dell'ufficio sono determinate  con  successivo  regolamento
          del Ministro della giustizia, da adottarsi entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                5.  Il  Garante  nazionale,  oltre  a  promuovere   e
          favorire  rapporti  di   collaborazione   con   i   garanti
          territoriali,  ovvero  con   altre   figure   istituzionali
          comunque denominate,  che  hanno  competenza  nelle  stesse
          materie: 
                  a) vigila, affinche'  l'esecuzione  della  custodia
          dei detenuti, degli internati, dei  soggetti  sottoposti  a
          custodia  cautelare  in  carcere  o  ad  altre   forme   di
          limitazione  della  liberta'  personale  sia   attuata   in
          conformita'  alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla
          Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui  diritti
          umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai
          regolamenti; 
                  b) visita, senza necessita' di autorizzazione,  gli
          istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari
          e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone
          sottoposte a misure di sicurezza  detentive,  le  comunita'
          terapeutiche e  di  accoglienza  o  comunque  le  strutture
          pubbliche e private dove si trovano  persone  sottoposte  a
          misure alternative o alla misura  cautelare  degli  arresti
          domiciliari, gli istituti penali per minori e le  comunita'
          di  accoglienza  per  minori  sottoposti  a   provvedimenti
          dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e  senza
          che  da  cio'  possa  derivare  danno  per   le   attivita'
          investigative in corso, le camere di sicurezza delle  Forze
          di  polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a  qualunque
          locale  adibito  o  comunque   funzionale   alle   esigenze
          restrittive; 
                  c) prende visione, previo  consenso  anche  verbale
          dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo  della
          persona detenuta  o  privata  della  liberta'  personale  e
          comunque  degli  atti   riferibili   alle   condizioni   di
          detenzione o di privazione della liberta'; 
                  d) richiede alle amministrazioni responsabili delle
          strutture indicate alla lettera  b)  le  informazioni  e  i
          documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione  non
          fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa  il
          magistrato di sorveglianza  competente  e  puo'  richiedere
          l'emissione di un ordine di esibizione; 
                  e) verifica il rispetto degli adempimenti  connessi
          ai diritti previsti agli articoli 20 , 21 , 22 , e  23  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394   ,   e   successive
          modificazioni, presso i  centri  di  identificazione  e  di
          espulsione previsti dall' articolo 14 del  testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286  ,  e
          successive  modificazioni,  accedendo   senza   restrizione
          alcuna in qualunque locale; 
                  f)     formula      specifiche      raccomandazioni
          all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle
          norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e
          dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della  legge
          26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione  interessata,  in
          caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel  termine
          di trenta giorni; 
                  g)    trasmette    annualmente    una     relazione
          sull'attivita'  svolta  ai  Presidenti  del  Senato   della
          Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro
          dell'interno e al Ministro della giustizia.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 17,  18,  19,  20,
          21, 22 e 23  del  «Protocollo  opzionale  alla  Convenzione
          delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o
          pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il  18
          dicembre 2002»: 
                «Art.  17.  Ogni  Stato  Parte  mantiene,  designa  o
          istituisce, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in  vigore
          o la ratifica del presente Protocollo  o  la  sua  adesione
          allo  stesso,  uno  o  piu'  meccanismi  nazionali  per  la
          prevenzione indipendenti, destinati a prevenire la  tortura
          a livello nazionale.  I  meccanismi  istituiti  da  entita'
          decentralizzate possono essere  designati  come  meccanismi
          nazionali  per  la  prevenzione  ai  sensi   del   presente
          Protocollo  se   sono   conformi   alle   disposizioni   di
          quest'ultimo. 
                Art.   18.   1.   Gli   Stati   Parte    garantiscono
          l'indipendenza dei meccanismi nazionali per la  prevenzione
          nell'esercizio delle loro  funzioni  e  l'indipendenza  del
          loro personale. 
                2. Gli Stati Parte prendono i provvedimenti necessari
          per assicurare che gli esperti del meccanismo nazionale per
          la prevenzione possiedano le  competenze  e  le  conoscenze
          professionali   richieste.   S'impegnano   ad    assicurare
          l'equilibrio fra i sessi e una rappresentanza adeguata  dei
          gruppi etnici e minoritari del Paese. 
                3.  Gli  Stati  Parte   s'impegnano   a   mettere   a
          disposizione le risorse  necessarie  al  funzionamento  dei
          meccanismi nazionali per la prevenzione. 
                4.  Nell'istituire  i  meccanismi  nazionali  per  la
          prevenzione, gli Stati Parte tengono debitamente conto  dei
          Principi relativi allo statuto delle istituzioni  nazionali
          per la promozione e la protezione dei diritti umani. 
                Art. 19. I meccanismi nazionali  per  la  prevenzione
          hanno almeno le seguenti attribuzioni: 
                  a)  esaminare  regolarmente  la  situazione   delle
          persone private della liberta' che si trovano nei luoghi di
          detenzione di cui all'articolo 4, al fine di rafforzare, se
          necessario, la loro protezione contro la  tortura  e  altre
          pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti; 
                  b)   rivolgere   raccomandazioni   alle   autorita'
          competenti ai  fini  di  migliorare  il  trattamento  e  la
          situazione  delle  persone  private  della  liberta'  e  di
          prevenire la tortura e altre  pene  o  trattamenti  crudeli
          inumani o degradanti, tenendo conto delle norme  pertinenti
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                  c) presentare proposte  e  osservazioni  in  merito
          alla legislazione vigente o a progetti di legge in materia. 
                Art. 20. Per consentire ai meccanismi  nazionali  per
          la prevenzione di adempiere  il  loro  mandato,  gli  Stati
          Parte s'impegnano ad accordare loro: 
                  a) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il
          numero delle persone private della liberta' che si  trovano
          nei luoghi di detenzione di cui all'articolo 4  cosi'  come
          il numero dei luoghi di detenzione e la loro ubicazione; 
                  b) l'accesso a tutte le informazioni concernenti il
          trattamento di tali persone e  le  relative  condizioni  di
          detenzione; 
                  c) l'accesso a tutti i luoghi di detenzione e  alle
          relative installazioni e attrezzature; 
                  d) la possibilita' di intrattenersi  in  privato  e
          senza  testimoni,  se  necessario  per  il  tramite  di  un
          interprete, con le persone private  della  liberta'  e  con
          qualsiasi altra persona che il meccanismo nazionale per  la
          prevenzione   ritiene    possa    fornirgli    informazioni
          pertinenti; 
                  e) la liberta' di scegliere i luoghi da visitare  e
          le persone da incontrare; 
                  f)  il   diritto   di   avere   contatti   con   il
          Sottocomitato  per   la   prevenzione,   di   trasmettergli
          informazioni e d'incontrarlo. 
                Art. 21. 1. Nessuna autorita'  e  nessun  funzionario
          puo' ordinare, applicare, autorizzare o tollerare  sanzioni
          nei confronti di una persona  o  di  un'organizzazione  per
          aver comunicato informazioni, vere o false,  al  meccanismo
          nazionale   per   la   prevenzione;   tale    persona    od
          organizzazione non dovra' in alcun caso  subire  pregiudizi
          d'altro genere. 
                2.  Le  informazioni   confidenziali   raccolte   dal
          meccanismo nazionale per  la  prevenzione  vanno  protette.
          Nessun dato  personale  e'  pubblicato  senza  il  consenso
          esplicito dell'interessato. 
                Art. 22. Le autorita' competenti  dello  Stato  Parte
          interessato esaminano  le  raccomandazioni  del  meccanismo
          nazionale per la  prevenzione  e  instaurano  con  esso  un
          dialogo in merito ai possibili provvedimenti di attuazione. 
                Art. 23.  Gli  Stati  Parte  al  presente  Protocollo
          s'impegnano a pubblicare e a divulgare i  rapporti  annuali
          dei meccanismi nazionali per la prevenzione.». 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. - 4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 23 dicembre  2013,
          n. 146, si veda nelle note alle premesse.