IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)"; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  540  dell'art.  1,  che  recita
testualmente: "Nello stato di previsione del  Ministero  dell'interno
e' istituito un fondo, con una dotazione di 125 milioni di  euro  per
l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017
al 2020, finalizzato alla  concessione  di  un  contributo  in  conto
interessi ai comuni, alle province e  alle  citta'  metropolitane  su
operazioni  di  indebitamento  attivate  nell'anno   2015,   il   cui
ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  da
adottare entro il  28  febbraio  2015,  sono  stabiliti  modalita'  e
criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui  al
primo periodo."; 
  Ritenuto che il contributo in conto interessi di  cui  all'art.  1,
comma 540, della legge n. 190 del  2014,  e'  erogato  dal  Ministero
dell'interno in favore dei comuni,  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane che abbiano attivato nuove operazioni di indebitamento,
sotto forma di mutuo presso  istituti  di  credito  autorizzati,  per
spese di investimento nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal
1° gennaio 2016; 
  Ritenuto che per spese di investimento sono  da  intendersi  quelle
riportate all'art. 3, comma 18, legge n. 350  del  24  dicembre  2003
(legge finanziaria 2004); 
  Rilevato l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni
normative richiamate; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
  Acquisito   il   parere,   con   osservazioni,   della   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 12 marzo 2015; 
  Ritenuto,  nella  determinazione  delle  modalita'  e  criteri  per
l'erogazione del contributo  in  conto  interessi,  di  aderire,  nel
rispetto delle disposizioni normative richiamate,  alle  osservazioni
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Modello di certificazione 
 
  1. E' approvato il modello di cui all'allegato A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, relativo alla  concessione  di
un contributo in conto interessi ai  comuni,  alle  province  e  alle
citta'  metropolitane  su  operazioni   di   indebitamento   attivate
nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1° gennaio 2016; 
  2. Il modello attesta  l'importo  degli  interessi  annui  e  degli
eventuali interessi di pre-ammortamento riferiti al solo  anno  2015,
dovuti sulle operazioni di  indebitamento  attivate  nell'anno  2015,
sulla  base  del  piano  di  ammortamento  vigente   alla   data   di
sottoscrizione dell'operazione di indebitamento. Per le operazioni di
indebitamento regolate a tasso variabile  l'importo  degli  interessi
annui, qualora non sia quantificato  in  modo  certo,  dovra'  essere
determinato sulla base del tasso di  interesse  contrattuale  vigente
alla data della trasmissione del modello; 
  3. La quantificazione del contributo annuale e degli  interessi  di
pre-ammortamento, che deriva  dai  fondi  erariali  stanziati  e  dal
numero degli enti che ogni anno ne hanno  diritto,  sara'  assicurata
nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo  risultasse
insufficiente alla copertura delle richieste pervenute il  contributo
e' assegnato mediante riparto del fondo stesso  secondo  il  criterio
proporzionale, ovvero sulla base dei criteri di riparto  che  saranno
oggetto di accordo nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  4. Il contributo annuale in  conto  interessi,  che  viene  erogato
dall'anno 2016 e fino all'anno 2020 e, comunque, non oltre la  durata
del piano di ammortamento, si consolida nell'importo certificato  nel
modello  trasmesso  nelle  modalita'  e  nei  termini   indicati   al
successivo art. 2, salvo quanto  previsto  dal  precedente  comma  3.
Qualsiasi variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata  nelle
stesse modalita' indicata al successivo art.  2,  per  consentire  la
rideterminazione del contributo annuo che non puo'  essere  superiore
agli oneri in conto interesse a carico dell'ente; 
  5. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall'anno
2016 e fino all'anno 2020 in due soluzioni di pari importo  entro  il
mese di aprile e ottobre di ogni anno; 
  6. Il  contributo  sugli  interessi  di  pre-ammortamento  riferiti
all'anno 2015 e' erogato in due soluzione di pari  importo  entro  il
mese di aprile ed ottobre 2016, congiuntamente al contributo  annuale
in conto interessi attribuito nel medesimo anno;