IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri
tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi
idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse,
prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base
all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi
inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti
fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la
definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione,
tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia
ambientale e successive modificazioni, in particolare gli articoli
119 e 154;
Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre
2011, n. 214;
Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla
regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo
21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
in particolare il comma 1 lettera d) che disciplina l'adozione da
parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo
della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in
proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi
tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della
collettivita' in attuazione del principio del recupero integrale del
costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»;
Considerato che e' necessario stabilire i criteri tecnici e
metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa
tenendo conto dei diversi utilizzi;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata n. 140/2014 reso
nella seduta del 13 novembre 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 di disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18
dicembre 2014;
Visto il nulla osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con
nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Approvazione dei criteri di valutazione del costo ambientale e del
costo della risorsa
1. Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee guida
per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per
i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di
cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE" e
nel relativo allegato tecnico n. 1 "Proposta metodologica per la
rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse
tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 327/1
del 22.12.2000.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Si riporta il testo dell'art. 88 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O.:
"Art. 88. Compiti di rilievo nazionale
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli
interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di
raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla
definizione di modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel
settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca
e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio; alla valutazione degli
effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il
censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la
disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle
acque dall'inquinamento ;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla
scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione
della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle
linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse
idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la
individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con
finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico
integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio
1994, n. 36;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che
devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale
ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la
gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e
di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di
conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio
tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione
dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il
fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di
acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori
di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle
iniziative per la realizzazione delle opere e degli
interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale
dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi
idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto
disposto dall'art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico
anche volte a garantire omogeneita', a parita' di
condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione
di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e
metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto
dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
r) alla definizione del metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate
dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini
idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita'
di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15,
comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19,
comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla
progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di
opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e
capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard
volti a garantire omogeneita' delle condizioni di
salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa
delle coste;
[bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto
pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le
funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono
esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
Si riporta il testo degli articoli 119 e 154 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, S.O. n. 96:
"Art. 119. (Principio del recupero dei costi relativi
ai servizi idrici)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al Capo I del titolo II della parte terza
del presente decreto, le Autorita' competenti tengono conto
del principio del recupero dei costi dei servizi idrici,
compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa,
prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata
in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e, in particolare, secondo il principio «chi
inquina paga».
2. Entro il 2010 le Autorita' competenti provvedono ad
attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad
incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse
idriche in modo efficiente ed a contribuire al
raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di
qualita' ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE
nonche' di cui agli articoli 76 e seguenti del presente
decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero
dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di
impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie
e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute
in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche
del recupero dei suddetti costi, nonche' delle condizioni
geografiche e climatiche della regione o delle regioni in
questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le derivazioni delle
acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari
settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile,
industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al
recupero dei costi sulla base dell'analisi economica
effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del
presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'art. 121 sono
riportate le fasi previste per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui alla
parte terza del presente decreto."
"Art. 154. (Tariffa del servizio idrico integrato)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio
idrico integrato ed e' determinata tenendo conto della
qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, delle
opere e degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi
di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree
di salvaguardia, nonche' di una quota parte dei costi di
funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che
sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del
recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina
paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico
integrato hanno natura di corrispettivo.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto
della necessita' di recuperare i costi ambientali anche
secondo il principio «chi inquina paga», definisce con
decreto le componenti di costo per la determinazione della
tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di
impiego dell'acqua.
3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul
territorio nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da
parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza
di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del
canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso
delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del
processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora,
restituisca le acque di scarico con le medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.
4. Il soggetto competente, al fine della redazione del
piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1,
lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza
del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera
d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la
trasmette per l'approvazione all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas.
5. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori, nel
rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.
6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate,
anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi,
agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonche' per i
consumi di determinate categorie, secondo prefissati
scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa
redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di
tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti
ricettivi stagionali, nonche' per le aziende artigianali,
commerciali e industriali.
7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni
tiene conto degli investimenti pro capite per residente
effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini
dell'organizzazione del servizio idrico integrato.".
Si riporta il testo dell'art. 21, comma 19, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre
2011, n. 284, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214):
"Art. 21. Soppressione enti e organismi
(Omissis).
19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono
trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei
servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all'Autorita' stessa dalla legge 14
novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012
(Individuazione delle funzioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma
19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231:
"Art. 1. Funzioni del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in
materia di servizi idrici non trasferite all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in
particolare:
a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento
ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti
gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi
generali e priorita' di intervento;
b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di
qualita' della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs.
n. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore;
c) definisce criteri e indirizzi per favorire il
risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa
idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;
d) definisce i criteri per la definizione del costo
ambientale e del costo della risorsa per i vari settori
d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di
inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e
settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della
collettivita' in attuazione del principio del recupero
integrale del costo del servizio e del principio «chi
inquina paga»;
e) definisce i criteri per la determinazione della
copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal
servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi
che lo compongono nonche' dai servizi di captazione e
adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad
usi misti civili e industriali, per i vari settori
d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di
inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e
settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della
collettivita';
f) definisce gli obiettivi generali di qualita' del
servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite
le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;
g) puo' definire indirizzi per realizzare, attraverso
una modulazione differenziata della tariffa, una
perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti
di risorse idriche.".
Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 12
settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Note all'art. 1:
Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9 della citata
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse.