IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
degli Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione  della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori; 
  Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  n.
162 del 1999; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  gennaio  2015,
n. 8,  concernente  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, emanato per chiudere  la
procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta  applicazione
della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta  per  ascensori  e
montacarichi, nonche' della relativa licenza d'esercizio; 
  Visto, in particolare l'art. 1, comma 1,  lettera  d),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che  introduce
nel decreto del Presidente della Repubblica n. 162  del  1999  l'art.
17-bis con specificazioni e semplificazioni rispetto  alle  modalita'
di realizzazione dell'accordo preventivo  necessario,  ai  sensi  del
punto 2.2 dell'allegato I al medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 162 del  1999  e  successive  modificazioni,  nei  casi
eccezionali  in  cui  nell'installazione  degli  ascensori   non   e'
possibile realizzare i prescritti spazi liberi o  volumi  di  rifugio
oltre le posizioni estreme della cabina; 
  Visto,  inoltre,  l'art.  1,  comma  2,  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 8 del 2015, che prevede l'adozione  di
un decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  natura  non
regolamentare, al fine di stabilire la documentazione da  presentare,
a seconda dei casi, all'organismo  notificato  ovvero  ai  competenti
uffici del Ministero dello sviluppo economico, ai  sensi  del  citato
art. 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica  n.  162  del
1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Documentazione da presentare 
                   ai fini dell'accordo preventivo 
 
  1. Nell'allegato 1 al presente decreto e' indicata, unitamente alle
considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo
scopo, nella Sezione I, la documentazione da presentare da parte  del
proprietario  dello  stabile  e  dell'impianto  o  del   suo   legale
rappresentante, ad un organismo accreditato ai sensi del  regolamento
(CE) n. 765/2008 e notificato ai sensi dell'art. 9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.  162,  ai  fini  della
certificazione di cui all'art.  17-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile  1999,  n.  162,  e  successive
modificazioni. 
  2. La certificazione di cui al comma  1  deve  attestare,  per  gli
impianti in edifici  esistenti,  l'esistenza  delle  circostanze  che
rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2.
dell'allegato I al medesimo decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 162 del 1999 e successive modificazioni, nonche',  in  ogni  caso,
l'idoneita' delle soluzioni alternative  utilizzate  per  evitare  il
rischio di schiacciamento. 
  3. Nell'allegato 2 al presente  decreto  e'  stabilito  il  modello
della comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera a),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e successive
modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica  certificata
al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione
di  cui  al  comma  1,  ai  fini  della  realizzazione   dell'accordo
preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I  al  medesimo  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  162  del  1999  e  successive
modificazioni per l'installazione di ascensori in deroga  in  edifici
esistenti. La ricevuta del relativo messaggio  di  posta  elettronica
certificata  tiene  luogo  del  provvedimento  espresso  di   accordo
preventivo. Ai  fini  dell'eventuale  verifica  della  correttezza  e
completezza della comunicazione e della  relativa  certificazione  si
applicano i principi di cui all'art. 19, commi 3 e 4, della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  4. Nell'allegato 1 al presente decreto e' indicata, unitamente alle
considerazioni preliminari utili a meglio definirne il contenuto e lo
scopo, nella Sezione II, la documentazione da presentare da parte del
proprietario  dello  stabile  e  dell'impianto  o  del   suo   legale
rappresentante, al Ministero  dello  sviluppo  economico,  unitamente
alla  certificazione  di  cui  al  comma  1,  ai  fini   dell'accordo
preventivo di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e  successive
modificazioni. 
  5. Nell'allegato 3 al presente  decreto  e'  stabilito  il  modello
dell'istanza di cui all'art. 17-bis, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e  successive
modificazioni, da trasmettere mediante posta elettronica  certificata
al Ministero dello sviluppo economico, corredata dalla certificazione
di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e   della   ulteriore
documentazione  di  cui  al  comma  4,   ai   fini   dell'ottenimento
dell'accordo preventivo espresso di cui punto 2.2 dell'allegato I  al
medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 162  del  1999  e
successive modificazioni per l'installazione di ascensori  in  deroga
in edifici nuovi.