IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
  Visto il decreto legislativo 4  novembre  2014,  n.  169,  recante:
"Disciplina sanzionatoria delle  violazioni  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004,
relativo ai diritti  dei  passeggeri  nel  trasporto  effettuato  con
autobus"; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 5 marzo 2015, n. 84, di attuazione  dell'art.  3,  comma  7,  del
citato decreto legislativo 169/14; 
  Visto in particolare l'art. 12 del regolamento (UE) n.  181/11,  il
quale dispone che gli Stati membri designano le stazioni  di  autobus
in cui e'  fornita  assistenza  alle  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta; 
  Visti in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo n.
169/2014: l'art. 1, comma 3, ai cui sensi il regolamento n.  181/2011
si applica, salvo quanto previsto  all'art.  18,  commi  1  e  2,  ai
servizi regolari la cui distanza prevista e' pari o superiore  a  250
km, nazionali od internazionali, tra  l'Italia  e  gli  Stati  membri
dell'Unione europea o del SEE,  oppure  la  Confederazione  elvetica;
l'art. 2, comma 1, lettera n), che definisce la stazione  di  autobus
come la stazione presidiata in cui, secondo un percorso  preciso,  un
servizio regolare prevede una fermata per l'imbarco o lo  sbarco  dei
passeggeri,  dotata   di   strutture,   tra   le   quali   il   banco
dell'accettazione, la sala d'attesa  o  la  biglietteria;  l'art.  3,
comma 7, in cui si stabilisce che le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e di Bolzano indicano le stazioni di autobus che forniscono
assistenza a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,  ai  fini
della designazione, prevista al citato art.  12  del  regolamento  UE
181/11, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Viste in particolare le seguenti disposizioni  del  citato  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 84/2015:  l'art.
2, comma 1, che  prevede  che  le  regioni  e  le  province  autonome
comunichino alla Direzione generale per il trasporto stradale  e  per
l'intermodalita' le stazioni di autobus da esse  individuate;  l'art.
2, comma 2, in base al quale, entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui  al  periodo  precedente,  con  decreto  del  Direttore  della
Direzione generale per il trasporto stradale e  per  l'intermodalita'
sono  designate,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,   del   decreto
legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le  stazioni  di  autobus  nelle
quali  e'  fornita  assistenza  alle  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita' ridotta; 
  Visto altresi' l'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 5  marzo
2015, n. 84, in base al quale le stazioni di autobus dotate di almeno
una delle strutture di cui all'art. 1, comma 1, ancorche' in esse non
siano previste almeno 55 fermate per  la  salita  o  la  discesa  dei
passeggeri, hanno comunque facolta' di chiedere  di  essere  indicate
tra  le  stazioni  che  forniscono  assistenza   alle   persone   con
disabilita' o a mobilita' ridotta; 
  Vista la comunicazione di cui all'art.  2,  comma  1,  del  decreto
ministeriale  84/2015,  inviata  alla  Direzione  generale   per   il
trasporto stradale e per  l'intermodalita'  da  parte  della  regione
Calabria, Dipartimento infrastrutture - lavori pubblici -  mobilita',
settore trasporto pubblico locale - Piano regionale dei  trasporti  -
Reti immateriali, Servizio  gestione  tecnica  dei  trasporti  (prot.
95422/SIAR del 25.03.15), con la quale e' individuata la stazione  di
autobus, denominata "TERMINAL ROMANO", sita in Crotone, alla  via  G.
Di vittorio n. 25; 
  Tenuto conto che,  secondo  quanto  contenuto  nella  comunicazione
della  regione  Calabria  prot.  n.  95422/SIAR  del  25.03.2015,  la
designazione della stazione "TERMINAL ROMANO"  risulta  congruente  i
criteri di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e  2,
comma 5, del decreto ministeriale n. 84/2015; 
  Ritenuto di dover  procedere,  in  ragione  dell'urgenza  derivante
dalla procedura di infrazione n. 2013/2260  pendente  sull'Italia  ai
sensi  dell'art.  258  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea per ritardo nell'applicazione del regolamento (UE)  181/2011,
alla designazione della predetta  stazione  "TERMINAL  ROMANO"  nelle
more dell'individuazione di ulteriori stazioni da parte delle Regioni
e Province autonome; 
 
                               Designa 
 
ai sensi dell'art. 3, comma 7, del  decreto  legislativo  4  novembre
2014, n. 169, la stazione di autobus  denominata  "TERMINAL  ROMANO",
sita in Crotone alla via G. Di Vittorio, n. 25. 
  Nella predetta stazione "TERMINAL ROMANO", ai sensi  dell'art.  13,
paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 181/2011, i vettori e l'ente
di gestione della stazione, nell'ambito delle rispettive  competenze,
prestano gratuitamente assistenza  almeno  nella  misura  specificata
nella parte a) dell'allegato I al Regolamento 181/2011  alle  persone
con disabilita' o a mobilita' ridotta. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  e  sul  sito  internet  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti http://www.mit.gov.it/. 
    Roma, 1° aprile 2015 
 
                                      Il direttore generale: Finocchi