IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la  legge  29  novembre  1984,  n.  798,  concernente  «Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia»; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d.  «legge  obiettivo»),
che, all'art. 1, ha  stabilito  che  le  infrastrutture  pubbliche  e
private e gli  insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse
nazionale, da realizzare per la modernizzazione  e  lo  sviluppo  del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  Programma
formulato secondo i criteri e le  indicazioni  procedurali  contenuti
nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare,  in
sede di prima applicazione della legge, il suddetto  Programma  entro
il 31 dicembre 2001; 
  Visto l'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166,  che,  oltre  ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato  da  questo
Comitato,  reca  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge  n.
443/2001; 
  Visto l'art.  11  della  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica  amministrazione»,
secondo il quale, a decorrere dal  1°  gennaio  2003,  ogni  progetto
d'investimento pubblico deve essere dotato  di  un  Codice  Unico  di
Progetto (CUP), e viste le  delibere  attuative  adottate  da  questo
Comitato; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., concernente «Piano
straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia
di normativa antimafia»  che,  tra  l'altro,  definisce  le  sanzioni
applicabili in caso di inosservanza  degli  obblighi  previsti  dalla
legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli  strumenti
di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»  e  s.m.i.,  e
visti in particolare: 
  la parte II, titolo III, capo IV, concernente  «Lavori  relativi  a
infrastrutture   strategiche    e    insediamenti    produttivi»    e
specificamente  l'art.   163,   che   conferma   la   responsabilita'
dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita'  di  questo
Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che  puo'
in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica  di  missione»,
alla quale e' demandata la responsabilita' di assicurare la  coerenza
tra  i  contenuti  della  relazione   istruttoria   e   la   relativa
documentazione a supporto; 
  l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto  2002,
n. 190, concernente la «Attuazione della legge  n.  443/2001  per  la
realizzazione delle infrastrutture e  degli  insediamenti  produttivi
strategici e di interesse nazionale»,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 17 agosto 2005, n. 189; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  in  particolare
l'art. 2 che: 
  dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione  lineare  del  10
per  cento  delle  dotazioni  finanziarie  iscritte,  a  legislazione
vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili  di  cui  all'art.  21,
comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  delle
missioni di spesa di ciascun  Ministero,  per  gli  importi  indicati
nell'Allegato 1 allo stesso decreto-legge; 
  prevede che (per compensare  gli  effetti  finanziari  previsti  al
successivo art. 9 «Contenimento delle spese  in  materia  di  impiego
pubblico», che risultassero,  per  qualsiasi  motivo,  conseguiti  in
misura inferiore  a  quella  prevista)  con  decreto  di  natura  non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri,  da  emanare
su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
deliberazione del Consiglio dei  ministri,  e  con  riferimento  alle
missioni  di  spesa   dei   Ministeri   interessati,   sia   disposta
un'ulteriore riduzione  lineare  delle  dotazioni  finanziarie  sopra
citate,  sino  alla   concorrenza   dello   scostamento   finanziario
riscontrato; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e s.m.i.,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che: 
  all'art. 16, comma 3, prevede riduzioni alle dotazioni  finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle  spese
rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero; 
  all'art. 32, comma 1, istituisce  nello  stato  di  previsione  del
Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   il   «Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di  interesse
strategico», con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000
milioni di  giuro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016  e
stabilisce  che  le  risorse  del  Fondo  sono  assegnate  da  questo
Comitato,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visti i successivi commi del succitato art. 32, che individuano  le
tipologie di finanziamenti revocabili (commi da  2  a  4)  e  inoltre
stabiliscono: 
  che i finanziamenti per la progettazione e la  realizzazione  delle
opere  ricomprese  nel  Programma  delle  infrastrutture  strategiche
revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono individuati con decreti, di
natura non regolamentare, dei Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
(comma 5); 
  che le quote  annuali  dei  limiti  di  impegno  e  dei  contributi
revocati  e  da  iscrivere   in   bilancio   affluiscono   al   Fondo
appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (comma 6) (c.d. «Fondo revoche»); 
  che, in particolare, le somme relative  ai  finanziamenti  revocati
iscritte in conto residui dovranno  essere  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con  gli
equilibri di finanza pubblica, sul medesimo  «Fondo  revoche»  (comma
6-bis); 
  che questo Comitato stabilisce la destinazione  delle  risorse  che
affluiscono al «Fondo revoche» per  la  realizzazione  del  Programma
delle infrastrutture strategiche di cui alla citata legge 21 dicembre
2001, n. 443, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
(comma 7); 
  Visto l'art. 1, comma 184, della legge 24  dicembre  2012,  n.  228
(legge di stabilita' 2013), che ha autorizzato, per  la  prosecuzione
del «Progetto per la salvaguardia della  laguna  e  della  citta'  di
Venezia: Sistema Mo.S.E.», la somma complessiva di 1.150  milioni  di
euro per le annualita' dal 2013 al 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 185 della legge  24  dicembre  2012  ,n.  228
(legge di stabilita' 2013), che ha  destinato  il  5  per  cento  del
valore  delle  annualita'  2014,  2015  e  2016   della   sopracitata
assegnazione alle Amministrazioni comunali  di  Venezia,  Chioggia  e
Cavallino  Treporti,  per  la  prosecuzione   degli   interventi   di
salvaguardia di competenza; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, che  prevede  riduzioni
alle  dotazioni  finanziarie  disponibili,  iscritte  a  legislazione
vigente in termini di competenza e  cassa,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU  di   altra   fiscalita'
immobiliare, di  sostegno  alle  politiche  abitative  e  di  finanza
locale, nonche' di cassa integrazione e  guadagni  e  di  trattamenti
pensionistici» che all'art. 15,  comma  3,  lettera  d),  dispone  la
riduzione di 100 milioni di  euro  a  valere  sull'autorizzazione  di
spesa prevista, per l'anno 2014, dall'art. 1, comma 184, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto l'art. 1, comma 71, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147
(legge di stabilita' 2014),  che  ha  autorizzato  la  spesa  di  401
milioni di euro per le annualita' dal 2014 al 2017 per consentire: 
  a.  la  prosecuzione  immediata  dei  lavori  del  Sistema  Mo.S.E.
previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale, con presa
d'atto da parte di questo Comitato; 
  b.  il  completamento  dell'intero  Sistema   Mo.S.E.,   con   atto
aggiuntivo alla Convenzione  generale  di  cui  alla  lettera  a)  da
sottoporre a questo Comitato; 
  Visto l'art. 1 della succitata legge 27 dicembre 2013, n. 147, che: 
  al comma 427 dispone l'adozione di misure tali da assicurare, anche
nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche
amministrazioni in misura non inferiore  agli  importi  indicati  dal
comma stesso; 
  al comma 428  prevede  che,  nelle  more  della  definizione  degli
interventi correttivi di cui al precedente comma  427,  le  dotazioni
finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza
e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di  ciascun
Ministero siano accantonate e rese indisponibili per  gli  importi  e
con le limitazioni indicati dallo stesso comma 428; 
  Visto l'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge  28  gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, che modifica gli importi delle dotazioni finanziarie  iscritte
a legislazione vigente delle spese  rimodulabili  delle  missioni  di
spesa di ciascun Ministero, accantonate e rese indisponibili ai sensi
del succitato l'art. 1, comma 428, della legge n. 147/2013; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che modifica gli importi di cui all'art. 1, commi 427  e  428,  della
citata legge n. 147/2013; 
  Visto l'art. 18, comma 3, del succitato decreto-legge  n.  90/2014,
che: 
    sopprime il magistrato delle acque per le province  venete  e  di
Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257,  e  ne
trasferisce  funzioni,  compiti  e  attribuzioni  al   provveditorato
interregionale per le opere pubbliche competente per territorio; 
    sopprime il Comitato tecnico di magistratura, di cui  all'art.  4
della  citata  legge  n.  257/1907,  disponendo   che   il   comitato
tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di  cui  al
precedente alinea sia competente a pronunciarsi sui progetti  di  cui
all'art. 9, comma 7, lettera a) del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72,  anche
quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro; 
  Visto  l'art.  36  del  succitato  decreto-legge  n.  90/2014,  che
individua  le  modalita'  di  monitoraggio  finanziario  dei   lavori
relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di
cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3,  lettera  e),  del
citato decreto legislativo n. 163/2006; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (G.U. n. 51/2002 S.O.),
con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato  art.  1  della
legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle  infrastrutture
strategiche, che include  il  «Progetto  per  la  salvaguardia  della
laguna e della citta' di Venezia: sistema MO.S.E.»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con  la
quale questo Comitato  ha  formulato,  tra  l'altro,  indicazioni  di
ordine  procedurale  riguardo  alle  attivita'  di  supporto  che  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere
ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi  nel
Programma delle infrastrutture strategiche; 
  Viste le delibere 29 novembre 2002, n. 109 (G.U.  n.  58/2003),  29
settembre 2003, n. 72 (G.U. n. 282/2003), 29 settembre  2004,  n.  40
(G.U. n. 21/2005), 20 dicembre 2004, n. 75 (G.U. 92/2005),  29  marzo
2006, n. 74 (G.U. n. 196/2006), 3 agosto 2007, n. 70 (G.U. n. 26/2008
S.O.), 31 gennaio 2008, n. 11 (G.U. n. 176/2008), 18  dicembre  2008,
n. 115  (G.U.  n.  120/2009),  18  novembre  2010,  n.  87  (G.U.  n.
212/2011), 5 maggio 2011, n. 5 (G.U. n. 298/2011) e 6 dicembre  2011,
n. 87 (G.U. n. 100/2012), con le quali  questo  Comitato  ha  assunto
determinazioni in ordine  al  «Progetto  per  la  salvaguardia  della
laguna e  della  citta'  di  Venezia:  sistema  MO.S.E.»,  destinando
contributi per la realizzazione dell'opera; 
  Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97 (G.U. n. 89/2013), con  la
quale questo Comitato ha provveduto  alla  rimodulazione  del  citato
«Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e  relativo  a  opere  di
interesse strategico», riducendo l'assegnazione  di  600  milioni  di
euro disposta con la delibera n. 87/2011 a favore del Mo.S.E  a  euro
47.691.866, da imputare interamente all'annualita' 2016; 
  Vista la delibera 11 dicembre 2012, n. 126 (G.U. n.  89/2013),  con
la quale questo Comitato ha nuovamente rimodulato  il  citato  «Fondo
infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di  interesse
strategico», riducendo l'importo di euro 47.691.866 per  l'anno  2016
destinato al Mo.S.E. dalla delibera n. 97/2012 dell'importo  di  euro
19.122.192,50; 
  Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 137 (G.U. n. 121/2013),  con
la quale e' stata disposta: 
  l'assegnazione di euro  28.567.250,50,  per  l'annualita'  2016,  a
favore del Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  a  valere
sulle risorse  del  «Fondo  infrastrutture  ferroviarie,  stradali  e
relativo a opere di interesse strategico» destinate al Mo.S.E.  dalla
citata delibera di questo Comitato n. 126/2012, sicche'  l'originaria
assegnazione al suddetto Mo.S.E. di 600 milioni di euro di  cui  alla
citata delibera n. 87/2011 e' stata ridotta a 2.423 euro; 
  l'assegnazione  al  MO.S.E.  di   quote   annuali   di   contributi
quindicennali disponibili sul capitolo 7060 dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  per  l'importo
complessivo di euro 179.776.158,97 e l'assegnazione programmatica  di
euro 68.967.994,61 a valere sulle risorse del Fondo  revoche  di  cui
all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011; 
  Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 7 (G.U. n. 120/2013), con la
quale  e'  stata  aggiornata  in  euro  28.569.673,50  l'assegnazione
disposta  con  la  richiamata  delibera  n.  137/2012  a  favore  del
Ministero  per  i  beni  e  le   attivita'   culturali,   utilizzando
integralmente le residue risorse, pari a 2.423 euro,  gia'  assegnate
al Mo.S.E con la citata delibera di questo Comitato n. 87/2011,  come
successivamente ridotte con le delibere n. 97/2012, n. 126/2012 e  n.
137/2012; 
  Vista la delibera 9 settembre 2013, n, 67 (G.U. n. 75/2014), con la
quale questo comitato: 
  ha assegnato in via definitiva  al  Sistema  Mo.S.E.  l'importo  di
67.687.148,61 euro a valere sulle risorse del Fondo  revoche  di  cui
all'art.  32,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  98/2011,  a  fronte
dell'importo di 68.967.994,61 euro gia' assegnato  programmaticamente
con la citata delibera n. 137/2012; 
  ha   destinato   l'importo   di   973.292.680   euro    a    valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  184,  della
legge n.  228/2012,  ad  interventi  strettamente  necessari  per  la
funzionalita' delle opere di difesa idraulica riportati nell'allegato
1 alla delibera stessa, rinviando, in mancanza di completa  copertura
finanziaria e nelle  more  dell'assegnazione  di  nuove  risorse,  la
realizzazione di alcuni interventi; 
  Considerato che l'intervento di cui sopra e' ricompreso nell'intesa
generale quadro tra Governo e  Regione  Veneto,  sottoscritta  il  24
ottobre 2003; 
  Vista la nota 21 luglio 2014, n. 28765, con la quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  proposto   l'iscrizione
all'ordine del giorno della prima riunione utile di  questo  Comitato
dell'argomento «Progetto per la salvaguardia  della  laguna  e  della
citta' di Venezia: Sistema Mo.S.E.. Presa d'atto dell'avanzamento dei
lavori: verifica di ottemperanza  alle  prescrizioni  impartite  alla
delibera CIPE 67/2013 e assegnazioni della legge 147/2013»; 
  Viste le note 28 luglio 2014, n. 29649 e 29 luglio 2014, n.  29933,
con le quali il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  ha
trasmesso la  relazione  istruttoria  e  la  documentazione  relativa
all'argomento in esame; 
  Vista la nota 16 ottobre 2014, n. 40556 con la quale  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso elementi istruttori
aggiuntivi; 
  Vista la nota acquisita al  protocollo  DlPE-4636  del  4  novembre
2014, con la quale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha
trasmesso il dettaglio di riduzioni, intervenute a seguito di diversi
provvedimenti legislativi, alle autorizzazioni di spesa recate  dalle
leggi di stabilita' 2013 e 2014 per il sistema Mo.S.E.; 
  Vista la nota 5 novembre 2014, n. 43534, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  ha  trasmesso  documentazione
istruttoria aggiornata alla luce delle predette riduzioni di spesa; 
  Preso atto dei contenuti della documentazione istruttoria trasmessa
dal Ministero proponente e in particolare: 
  che la legge n.  798/1984  indica  le  linee  guida  per  i  «Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia» e all'art. 4 istituisce un
Comitato per l'indirizzo, coordinamento e controllo per  l'attuazione
degli interventi (c.d. Comitatone). Tra gli interventi sono  comprese
opere alle  bocche  di  porto  con  sbarramenti  manovrabili  per  la
regolazione delle maree, previsione che ha trovato attuazione con  il
Sistema Mo.S.E.; 
  che il Sistema Mo.S.E. comprende opere di regolazione  delle  maree
alle bocche di porto della  Laguna  di  Venezia  (Lido,  Malamocco  e
Chioggia), opere complementari (dighe foranee di fronte  alle  bocche
di porto) e interventi strettamente connessi e funzionali alle  opere
alle bocche di porto; 
  che  il  Consorzio  Venezia  Nuova  (CVN),  unione  di  imprese   e
cooperative di costruzione, nazionali e locali, e' il  concessionario
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato  alle
Acque  di  Venezia  (MAV),  per  la  realizzazione   dei   piani   di
salvaguardia della Laguna di Venezia, tra i quali  rientra  anche  il
Sistema Mo.S.E., e che le funzioni, compiti e  attribuzioni  del  MAV
sono state trasferite dal citato art. 18, comma 3, del  decreto-legge
n. 90/2014, al provveditorato interregionale alle opere pubbliche  di
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto; 
  che il CVN opera secondo un Piano Generale degli  Interventi  (PGI)
formulato sulla base degli indirizzi del Comitatone e  approvato  dal
Comitato tecnico del MAV e dallo stesso Comitatone (adunanza  del  19
giugno  1991),  nonche'  indicato  dalla  legge  n.   139/1992   come
riferimento per lo sviluppo e il finanziamento degli interventi; 
  che la legge 3 agosto 1998, n.  295,  stabilisce  le  modalita'  di
finanziamento  del  Sistema  Mo.S.E.  sulla  base  dello   stato   di
attuazione degli interventi e su proposta del citato Comitatone; 
  che in data 4 ottobre 1991 e' stata stipulata, tra il MAV ed il CVN
la  Convenzione  rep.  n.  7191  che,  insieme  ai  successivi   atti
attuativi, definisce la disciplina generale del rapporto  concessorio
per la realizzazione degli interventi di  salvaguardia  previsti  nel
PGI,  da  realizzare  per  lotti  in   funzione   dei   finanziamenti
disponibili; 
  che in particolare, per  poter  perimetrare  l'impegno  finanziario
pubblico per la realizzazione del sistema di regolazione delle maree,
il MAV ed il CVN hanno stipulato l'atto rep. n. 8067/2005,  attuativo
della convenzione rep. n. 7191/1991, con il quale hanno  previsto  la
realizzazione delle citate opere sulla base  di  un  «prezzo  chiuso»
(Contratto a prezzo chiuso - CPC); 
  che il  «prezzo  chiuso»  si  riferisce  alle  sole  opere  di  cui
all'allegato a) del  contratto,  comprendente  opere  di  regolazione
delle maree, indagini tecniche, sorveglianza, interventi morfologici,
studi,     espropri      e      interferenze,      ad      esclusione
dell'infrastrutturazione dell'area nord dell'arsenale  di  Venezia  e
del monitoraggio ambientale; 
  che l'art. 4 del CPC prevede la compensazione delle variazioni  del
prezzo dei materiali da costruzione, previste all'art. 26 della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.; 
  che l'art. 5 del CPC prevede che il CVN dovra'  eseguire  tutte  le
varianti  al  progetto  esecutivo  ordinate  dal  concedente,  dovra'
introdurre  le  varianti  derivanti  da  prescrizioni   dettate   dal
Comitatone con voto n. 116/2002 e dalla Commissione regionale per  la
salvaguardia di Venezia nella seduta  del  26  gennaio  2004,  e  che
dovranno  essere  considerate  varianti  le  modifiche  derivanti  da
sorpresa geologica o apportate su richiesta di autorita' terze e  che
tali varianti possano determinare variazioni in aumento o diminuzione
del prezzo chiuso; 
  che il CPC prevede che anche le attivita' da realizzarsi «a misura»
(interventi morfologico - ambientali, studi,  indagini,  monitoraggi,
ecc.) siano soggette alle clausole della Convenzione Generale rep. n.
7191/1991; 
  che l'importo di 68.967.994,61 euro  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo revoche di cui all'art.  32,  comma  6,  del  decreto-legge  n.
98/2011, assegnato  programmaticamente  al  Sistema  Mo.S.E.  con  la
citata delibera n. 137/2012, e'  stato  modificato  in  67.687.148,61
euro ed assegnato in via definitiva dalla citata delibera n.  67/2013
con le seguenti annualita': 
 
           (euro) 
2015 -    4.400.494,57 
2016 -   16.953.320,68 
2017 -   16.953.320,68 
2018 -   16.953.320,68 
2019 -   11.296.226,00 
2020 -    1.130.466,00 
         ------------- 
Totale - 67.687.148,61 
    che le quote annuali di contributi quindicennali disponibili  sul
capitolo 7060 del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
assegnate al Sistema Mo.S.E. con  la  citata  delibera  n.  137/2012,
allegato 3, vengono aggiornate come segue: 
 
                                                               (euro) 
 
=====================================================================
|  Annualita'  |      Importo      |  Annualita' |     Importo      |
+==============+===================+=============+==================+
|     2011     |   15.535.733,65   |     2018    |  15.535.729,65   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|     2012     |   15.535.729,65   |     2019    |  15.535.729,65   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|     2013     |   15.535.729,65   |     2020    |  15.535.729,65   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|     2014     |   15.535.729,65   |     2021    |  15.535.729,65   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|     2015     |   15.535.729,65   |     2022    |   5.359.695,41   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|     2016     |   15.535.729,65   |     2023    |   2.359.695,41   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|     2017     |   15.535.729,65   |     2024    |   1.163.742,00   |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
|              |                   |   Totale    |  179.779.162,97  |
+--------------+-------------------+-------------+------------------+
 
  che, relativamente ai suddetti contributi, per  le  annualita'  dal
2011 al 2014 si e' previsto l'utilizzo in erogazione diretta  per  un
totale di 62.142.922,60 euro e per le annualita' dal  2015  al  2024,
che totalizzano 117.633.240,37, si e' prevista l'attualizzazione  con
un volume di investimento stimato di 104 milioni di euro; 
  che, alla luce di quanto sopra, i  contributi  annuali  disponibili
sul capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
assegnati al Sistema Mo.S.E. con la citata delibera n. 137/2012  sono
suscettibili di sviluppare un volume di investimento  totale  pari  a
166.142.922,60 euro; 
  che l'art. 1, comma 184, della citata legge 24  dicembre  2012,  n.
228 (legge di stabilita' 2013) ha autorizzato,  per  la  prosecuzione
del «sistema Mo.S.E.», l'importo complessivo di 1.150 milioni di euro
cosi' distribuiti per annualita': 
 
                                                               (euro) 
 
  =================================================================
  |    2013   |    2014   |    2015    |    2016    |   Totale    |
  +===========+===========+============+============+=============+
  | 45.000.000|400.000.000| 305.000.000| 400.000.000|1.150.000.000|
  +-----------+-----------+------------+------------+-------------+
 
    che, tenuto conto di quanto previsto all'art. 1, comma 185, della
citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013),  il
quale ha destinato il 5 per cento del valore delle  annualita'  2014,
2015 e 2016 delle sopracitate risorse alle  amministrazioni  comunali
di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, si rendeva disponibile per
il Mo.S.E. un importo effettivo di 1.094,750 milioni  di  euro  cosi'
distribuito per annualita': 
 
                                                               (euro) 
 
  =================================================================
  |    2013   |    2014    |    2015    |   2016    |   Totale    |
  +===========+============+============+===========+=============+
  | 45.000.000| 380.000.000| 289.750.000|380.000.000|1.094.750.000|
  +-----------+------------+------------+-----------+-------------+
 
  che il MAV e il CVN hanno quindi  stipulato,  in  data  8  febbraio
2013, il 43° atto attuativo rep. n. 8602  alla  Convenzione  rep.  n.
7191/1991, avente ad oggetto il 10° stralcio del «Piano di esecuzione
per il completamento delle opere  di  regolazione  delle  maree  alle
bocche di porto», registrato dalla Corte dei conti in data 14  maggio
2013; 
  che il  citato  43°  atto  attuativo  disciplina  l'utilizzo  delle
risorse assegnate con la legge di stabilita' 2013, pari  a  1.094,750
milioni di euro, per il completamento delle opere civili alle  bocche
di porto, della conca di navigazione, delle opere elettromeccaniche e
degli impianti, per monitoraggi e servizi di sicurezza marittima, per
studi  e   indagini,   per   l'infrastrutturazione   dell'area   nord
dell'arsenale di Venezia, per il sistema di gestione delle  paratoie,
per il sistema informativo e per interventi morfologici; 
  che il cronoprogramma  contrattualizzato  del  43°  atto  attuativo
(allegato sub «H») prevedeva il completamento delle opere alle bocche
di porto e dei  lavori  funzionali  alla  messa  in  esercizio  delle
barriere entro il 31 dicembre 2016,  purche'  le  risorse  necessarie
fossero disponibili coerentemente con le attivita'; 
  che, successivamente alla stipula del suddetto 43° atto  attuativo,
sono intervenute le seguenti riduzioni sull'autorizzazione  di  spesa
di cui all'art. 1, comma 184, della legge di stabilita' 2013: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che quindi l'importo  dei  fondi  assegnati  al  Mo.S.E.  a  valere
sull'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 184, della legge  di
stabilita' 2013, al netto delle  sopracitate  riduzioni  di  spesa  e
della destinazione di cui al comma 185 della stessa legge,  risultava
pari a 973.292.680 euro, distribuiti per annualita' come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che, tenendo conto di quanto detto sopra,  la  citata  delibera  n.
67/2013  ha  destinato  l'importo  di  973.292.680  euro   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  184,  della
legge n.  228/2012,  ad  interventi  strettamente  necessari  per  la
funzionalita' delle opere di difesa idraulica compresi  nella  Scheda
Allegato C, acclusa al 43° atto attuativo 8 febbraio 2013, rep. 8062,
alla Convenzione rep. n.  7191/1991  tra  Magistrato  alle  Acque  di
Venezia e Consorzio Venezia Nuova e riportati  nell'allegato  1  alla
delibera stessa; 
  che la citata delibera n. 67/2013 ha disposto che, data la mancanza
di completa  copertura  finanziaria  delle  opere  di  cui  al  punto
precedente, nelle more dell'assegnazione di  nuove  risorse,  avrebbe
potuto essere rinviata la realizzazione dei seguenti  interventi:  i)
completa fornitura delle paratoie mobili di  Chioggia,  ii)  completa
fornitura delle paratoie mobili  di  Malamocco,  iii)  fornitura  dei
mezzi per la rimozione dei sedimenti,  iiii)  impianti  e  macchinari
destinati all'operativita' delle barriere; 
  che, per la prosecuzione immediata dei lavori del  Sistema  Mo.S.E.
previsti dal 43° atto  attuativo  della  Convenzione  generale  e  il
completamento dell'intero Sistema Mo.S.E., l'art. 1, comma 71,  della
legge 27 dicembre  2013,  n.  147  (legge  di  stabilita'  2014),  ha
autorizzato la spesa di 401 milioni di euro,  cosi'  distribuiti  per
annualita': 
 
                                                               (euro) 
 
=====================================================================
|     2014     |     2015     |    2016    |   2017    |   Totale   |
+==============+==============+============+===========+============+
|  151.000.000 |  100.000.000 | 71.000.000 |79.000.000 |401.000.000 |
+--------------+--------------+------------+-----------+------------+
 
     che quindi il MAV e  il  CVN  hanno  sottoscritto,  in  data  28
febbraio 2014, il 1°  atto  aggiuntivo  rep.  n.  8650  al  43°  atto
attuativo, che contrattualizza l'importo complessivo di 1.094.750.000
euro di cui al 43° atto attuativo,  a  valere  per  973.292.680  euro
sulle risorse di cui alla legge di stabilita' 2013 (cfr. delibera  n.
67/2013) e per 121.457.320 euro sulle sopracitate risorse di cui alla
legge di stabilita' 2014, distribuiti annualmente come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  che il suddetto 1° atto aggiuntivo  contiene  all'allegato  «D»  un
aggiornamento del cronoprogramma per i soli interventi alle bocche di
porto compresi nel 43° atto attuativo indispensabili  alla  messa  in
funzione  delle  barriere,  rimandando  ad  un  successivo  2°   atto
aggiuntivo l'aggiornamento del cronoprogramma  generale  del  Sistema
Mo.S.E.; 
  che il cronoprogramma delle opere  alle  bocche  di  porto  di  cui
all'allegato «D» al 1° atto aggiuntivo recepisce la  circostanza  che
l'iter preordinato  alla  fornitura  di  alcuni  importanti  elementi
elettromeccanici  e  di  impianti,  previsti  inizialmente  a  valere
sull'importo di 1.094,75 milioni di euro poi  oggetto  di  riduzione,
non e' stato attivato per mancanza di adeguata copertura finanziaria; 
  che, al netto delle risorse destinate a ripristinare  la  copertura
finanziaria  degli  interventi  compresi  nel  43°  atto   attuativo,
l'importo residuo autorizzato dall'articolo 1, comma 71, della  legge
n.  147/2013  risulta  pari  a  279.542.680  euro,  cosi'   ripartito
annualmente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    che quindi il MAV e il CVN hanno sottoscritto, in data 16  maggio
2014, il 2° atto aggiuntivo rep. n. 8658 al 43° atto  attuativo,  che
aggiorna il valore complessivo delle opere contrattualizzate dal  43°
atto attuativo a 1.374.292.680 euro, distribuiti annualmente come  di
seguito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    a  valere  sulle  sopracitate  risorse  di  cui  alle  leggi   di
stabilita' 2013 e 2014, cosi' come riportato nello schema seguente: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    che inoltre il suddetto 2° atto aggiuntivo: 
  effettua  la  ricognizione  della  situazione  finanziaria  per  la
realizzazione del «Sistema Mo.S.E.» (cfr.  allegati  «B.1»,  «B.2»  e
«B.3»); 
  aggiorna il cronoprogramma complessivo del «Sistema Mo.S.E.»  e  il
conseguente piano annuale di spesa (cfr. allegato  «B.4»),  indicando
nel  30  giugno  2017  il  termine   di   ultimazione   delle   opere
indispensabili per la  messa  in  esercizio  del  sistema  stesso,  a
condizione che le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo  dei
lavori siano disponibili secondo i tempi indicati nel  cronoprogramma
stesso; 
  aggiorna il Piano operativo delle opere contrattualizzate  dal  43°
atto attuativo e relativi atti aggiuntivi (cfr. allegato «C»); 
  stabilisce i criteri generali per  lo  svolgimento  della  fase  di
avviamento   alla   gestione   e   manutenzione,   successiva    alla
realizzazione delle opere alle bocche di porto,  sino  alla  consegna
delle medesime al Concedente; 
  che il 43° atto attuativo e relativi atti aggiuntivi prevedono  per
l'ultimazione del sistema Mo.S.E. ulteriori interventi, finalizzati a
completare le opere di compensazione  ambientale,  alla  prosecuzione
dei monitoraggi richiesti dalla Commissione Europea,  alle  opere  di
inserimento architettonico di cui alla prescrizione della Commissione
per  la  Salvaguardia  di  Venezia,  alla  realizzazione  di   talune
infrastrutturazioni e mezzi indispensabili per la manutenzione  delle
barriere  (completamento  linea  di  manutenzione  all'Arsenale;   2°
jack-up;  2°  mezzo  di  rimozione  sedimenti),  alla  rimozione  dei
cantieri  e  alla  messa  in  ripristino  dei  luoghi,  attivita'  di
avviamento alla gestione, nonche' alla manutenzione delle opere  alle
bocche di porto di cui all'art. 1 degli atti repp.  nn.  8014/2003  e
8015/2003 e alle misure di inserimento paesaggistico delle opere alle
bocche di porto; 
  che il 2° atto aggiuntivo prevede,  all'art.  3,  che,  durante  la
succitata fase di avviamento, l'attivazione  e  la  manutenzione  del
sistema avverranno ad opera e sotto la  direzione  e  responsabilita'
del CVN, con indirizzo, coordinamento e controllo da parte  del  MAV,
secondo Piani Provvisori di Gestione e di  Manutenzione,  sulla  base
dei quali sara' effettuata la verifica funzionale del sistema stesso; 
  che detti Piani Provvisori  verranno  predisposti  nell'ambito  del
Piano Operativo per l'avviamento, il cui documento definitivo  dovra'
essere presentato dal CVN entro il 30 aprile 2016 e approvato dal MAV
nei sei mesi seguenti, con  successiva  sottoscrizione  di  specifico
atto contrattuale tra CVN e MAV; 
  che il Piano Operativo approvato dal MAV  per  l'avviamento  dovra'
prevedere: 
  a)  le  attivita'  che,   oltre   alla   gestione   provvisoria   e
sperimeritale, consentano la concreta  funzionalita'  delle  barriere
anche in caso di eventi meteomarini significativi; 
  b) le attivita' di messa a punto delle procedure e degli  strumenti
per la successiva fase di  gestione  e  manutenzione  a  regime,  con
stesura dei relativi Piani di Gestione e di  Manutenzione  definitivi
dell'opera, compresi i protocolli con gli Enti Interferenti; 
  c)  l'individuazione  analitica  dei  costi  delle   attivita'   di
avviamento; 
  d) la tempistica di realizzazione dell'avviamento; 
    che lo stesso art. 3 del 2° atto aggiuntivo prevede che: 
  durante la fase di avviamento, e  dopo  l'ultimazione  delle  opere
alle bocche di  porto,  venga  nominata  un'apposita  Commissione  di
collaudo supportata da  esperti,  la  quale  procedera'  al  collaudo
funzionale integrato e prestazionale delle opere; 
  i costi della suddetta commissione e degli esperti, nonche' i costi
delle attivita' di messa a  punto  che  eventualmente  si  rendessero
necessarie durante il suddetto collaudo funzionale non  imputabili  a
responsabilita' del concessionario, saranno computati nei costi della
fase di avviamento; 
    che l'art. 9 del 2° atto aggiuntivo prevede che: 
  i collaudi, che saranno  effettuati  per  ogni  singolo  intervento
contrattualizzato, da parte di una Commissione di collaudo costituita
da non piu' di 3 membri nominati dal  Presidente  del  MAV  ai  sensi
della vigente disciplina in materia di collaudi  di  opere  e  lavori
pubblici,   dovranno,   di   norma,   intervenire   entro   12   mesi
dall'ultimazione dei lavori, fatti salvi i collaudi degli  interventi
per il recupero morfologico della laguna,  che  dovranno  intervenire
entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori; 
  tutti gli oneri relativi ai collaudi dei  singoli  interventi,  ivi
compresi i compensi da corrispondere ai componenti della Commissione,
saranno a carico del concessionario; 
  che al  termine  della  fase  di  avviamento  e  dopo  il  collaudo
funzionale di cui all'art. 3 del 2° atto  aggiuntivo,  l'opera  sara'
consegnata al  concedente  per  la  successiva  fase  di  gestione  e
manutenzione a regime; 
  che il quadro economico allegato al 2°  atto  aggiuntivo  comprende
anche, tra l'altro: 
  le prime attivita' finalizzate al trasferimento alle strutture  del
concedente delle conoscenze e  degli  strumenti,  anche  informatici,
realizzati nell'ambito del Servizio Informativo  e  preordinati  alla
fase di gestione; 
  le verifiche  propedeutiche  all'avviamento  della  gestione  delle
barriere di Treporti e S. Nicolo'; 
  una  prima  fase  di  elaborazione  del  Piano  Operativo  per   il
mantenimento delle opere di salvaguardia della laguna di  Venezia  di
competenza del concedente; 
  le prime attivita' per la costituzione dell'Ente Unificato  per  la
gestione  dei  monitoraggi  e  le  previsioni  meteomarine,  ai  fini
dell'avviamento delle opere alle bocche di  porto  e  del  successivo
esercizio; 
  che al concedente e' fatta salva  la  facolta'  di  apportare,  nel
corso dello sviluppo dei lavori, eventuali modifiche  e  integrazioni
al  Piano  operativo  delle  opere  contrattualizzate  dal  43°  atto
attuativo e relativi atti aggiuntivi, in  base  a  valutazioni  sulla
priorita' degli interventi, ovvero  ai  fini  dell'utilizzo  ottimale
delle risorse in conto capitale, fermo restando  che  gli  interventi
dovranno essere comunque compresi tra quelli  individuati  nel  Piano
generale allegato alla Convenzione generale Rep. n. 7191/1999 nonche'
nel «Piano di  esecuzione  degli  interventi  da  realizzare  per  il
completamento delle opere di regolazione delle maree», allegato sub A
all'atto Rep. n. 8067/2005; 
  che, successivamente alla stipula  dei  succitati  atti  aggiuntivi
sono intervenute ulteriori riduzioni sull'autorizzazione di spesa  di
cui all'art. 1, comma 184, della legge di  stabilita'  2013,  per  un
totale di 112.562.373 euro, articolate per annualita' come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      che quindi l'importo dei fondi assegnati al  Mo.S.E.  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 184,  della
legge di stabilita' 2013, al netto  delle  sopracitate  riduzioni  di
spesa e della destinazione di cui al comma 185 dello stesso articolo,
risulta pari a 866.358.929  euro,  distribuiti  per  annualita'  come
segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      che, inoltre, sono intervenute riduzioni sull'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma  71,  della  legge  di  stabilita'
2014, per un totale di 24,489.140  euro,  articolate  per  annualita'
come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      che quindi l'importo dei fondi assegnati al  Mo.S.E.  a  valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  71,  della
legge di stabilita' 2014, al netto  delle  sopracitate  riduzioni  di
spesa, risulta pari a 376.510.860 euro,  distribuiti  per  annualita'
come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      che   le   risorse   complessivamente   disponibili   per    il
finanziamento degli interventi di cui  al  43°  atto  attuativo  e  i
relativi 1° e 2° atto aggiuntivo, a valere  sulle  autorizzazioni  di
spesa all'articolo 1, comma 184, della legge di stabilita' 2013 e  di
cui all'articolo 1, comma 71, della  legge  di  stabilita'  2014,  al
netto delle riduzioni di spesa  sopra  esposte,  ammontano  quindi  a
1.242.869.789 euro e sono distribuite annualmente come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      che  il  quadro  riepilogativo  aggiornato  delle  assegnazioni
effettuate al sistema Mo.S.E. e' il seguente: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (*)Contributi annuali per un totale di 179,776 milioni di euro  (di
cui 62,143 milioni di euro utilizzati in erogazione diretta e 117,633
milioni di euro suscettibili di sviluppare un volume di  investimento
pari a 104  milioni  di  euro)  che  sviluppano  complessivi  166,143
milioni di euro in termini di volume di investimento. 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota 10 novembre 2014, n. 4749, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a  base  dell'odierna
seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le  prescrizioni  da
riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Acquisita in seduta l'intesa del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. L'importo di 1.242.869.789 euro, articolato come segue: 
  - 866.358.929 euro a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 184, della legge  n.  228/2012,  ridotta  ai  sensi
dell'art. 15, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 102/2013  e  a
seguito  delle  riduzioni  di  spesa  disposte  in   attuazione   dei
decreti-legge n. 78/2010, n. 98/2011 e n. 35/2013,  n.  4/2014  e  n.
90/2014 e dalla legge n. 147/2013, tenuto  conto  della  destinazione
del 5 per cento delle relative risorse ai comuni di Venezia, Chioggia
e Cavallino - Treporti disposta dall'art. 1, comma 185  della  stessa
legge n. 228/2012; 
  - 376.510.860 euro a valere sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 71, della legge  n.  147/2013,  ridotta  a  seguito
delle riduzioni di spesa disposte in attuazione dei decreti-legge  n.
4/2014 e n. 90/2014; 
e' destinato a interventi  compresi  nell'Allegato  «C»  al  2°  atto
aggiuntivo 16 maggio  2014,  rep.  8658,  al  43°  atto  attuativo  8
febbraio 2013, rep. 8062, alla Convenzione 4 ottobre  1991,  rep.  n.
7191, tra Magistrato alle Acque di Venezia e Consorzio Venezia Nuova,
che si riportano alla colonna C dell'allegato alla presente delibera. 
  2. Le risorse di cui al punto 1 sono distribuite  annualmente  come
segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. Nelle  more  dell'assegnazione  di  nuove  risorse  a  integrale
copertura finanziaria degli interventi di  cui  al  punto  1,  potra'
essere sospesa  la  realizzazione  degli  interventi  non  ancora  in
esecuzione elencati  nella  colonna  D  dell'allegato  alla  presente
delibera e riguardanti: 
  il completamento dell'edificio HVAC della spalla nord di Malamocco; 
  gli impianti alle bocche di porto; 
  le  verifiche  propedeutiche  all'avviamento   e   gestione   delle
barriere; 
  gli studi e indagini; 
  l'infrastrutturazione dell'arsenale; 
  il servizio informativo; 
  il dragaggio del bacino di Lusenzo a Chioggia; 
  il porto peschereccio di Treporti; 
  la riduzione delle somme a disposizione. 
  4. La sospensione di cui al punto precedente viene meno qualora  le
risorse  necessarie   vengano   ripristinate   entro   la   data   di
pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  5. In caso  di  mancato  ripristino  delle  risorse  alla  data  di
pubblicazione della presente delibera, nei successivi  30  giorni  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' trasmettere  un
atto contrattuale, modificativo del citato 43° atto attuativo e 1°  e
2° atto aggiuntivo, che recepisca le  citate  riduzioni  di  spesa  e
aggiorni  conseguentemente  il  cronoprogramma  dei   lavori   e   il
cronoprogramma annuale dei fabbisogni tenuto conto  degli  interventi
sospesi. 
  6.  Ogni  riferimento  al  valore  dell'intero   Sistema   Mo.S.E.,
contenuto nel 43° atto attuativo e nei relativi atti aggiuntivi  deve
considerarsi meramente programmatico. Cio' stante, si  raccomanda  al
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  anche  considerata
l'attuale congiuntura economica, di  valutare  l'assoluta  necessita'
della realizzazione di tutti gli interventi e  dell'acquisizione  dei
servizi, in coerenza con l'obiettivo fondamentale della realizzazione
e della funzionalita' del sistema di difesa dalle acque  alte,  anche
al fine di contenere al minimo indispensabile il costo dell'opera. 
  7. Con riferimento ai contenuti di  cui  all'art.  3  del  2°  atto
aggiuntivo al 43° atto attuativo, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dovra' trasmettere a questo Comitato il Piano Operativo
della fase di avviamento prima  della  sua  approvazione  definitiva,
prevista entro il 31 ottobre 2016. 
  8. Con riferimento all'art. 4 del 1° atto  aggiuntivo  relativo  al
pagamento dei corrispettivi, dovra' essere previsto con apposito atto
sottoscritto  tra  le  parti  che  a   fronte   dei   pagamenti   dei
corrispettivi, si dovra' dare evidenza degli stati di avanzamento dei
lavori ovvero di pagamenti di eventuali rate di ammortamento di mutui
contratti con soggetti finanziatori. 
  9. Con riferimento al collaudo funzionale integrato di cui all'art.
3 del 2° atto aggiuntivo, tale attivita' dovra'  essere  disciplinata
dall'articolo n. 178 del Codice dei contratti e dagli articoli n. 215
e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e i relativi oneri essere  posti  a
carico  del  concessionario.  Cio'  andra'  previsto  nell'ambito  di
apposito atto sottoscritto tra le parti. 
  10. Le quote annuali di contributi  quindicennali  disponibili  sul
capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  al
Sistema Mo.S.E. con la  citata  delibera  n.  137/2012,  allegato  3,
vengono aggiornate come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra'  comunicare  le
annualita' di tutte le assegnazioni a valere sul Fondo revoche di cui
all'art. 32, comma 6, del decreto-legge n. 98/2011, gia' disposte con
le delibere n.  127/2012,  n.  137/2012  e  n.  13/2013  al  fine  di
consolidare la complessiva programmazione del Fondo stesso. 
  12. Lo  stesso  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
continuera' a garantire un adeguato meccanismo di  monitoraggio  e  a
svolgere gli adempimenti necessari per consentire a  questo  Comitato
di assolvere ai compiti  di  vigilanza  previsti  dall'art.  163  del
decreto legislativo n. 163/2006, tenendo conto delle  indicazioni  di
cui alla delibera n. 63/2003. 
  13. Nelle more dell'adozione  della  delibera  di  questo  Comitato
prevista all'art. 36, comma  3,  del  decreto-legge  n.  90/2014,  le
modalita' di controllo  dei  flussi  finanziari  sono  adeguate  come
previsto al comma 2 del medesimo articolo. 
  14. Ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, i CUP
per  l'opera  all'esame  dovranno  essere  evidenziati  in  tutta  la
documentazione  amministrativa  e   contabile   riguardante   l'opera
medesima. 
    Roma, 10 novembre 2014 
 
                                                 Il Presidente: Renzi 
Il segretario: Lotti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne  Prev.  n.
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