IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia"; 
  Visto il decreto in data 2 aprile  2013,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 10 ottobre 2008 con il quale la "Scuola di
Psicoterapia psicoanalitica" e' stata abilitata  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede di Lugo (Ravenna),  un  corso  di  formazione  in
psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto  n.
509 del 1998; 
  Visto il decreto in  data  16  luglio  2010  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede didattica principale  da  Lugo  (Ravenna)  a
Ravenna e a diminuire il numero degli allievi; 
  Vista  l'istanza  con  la  quale   la   "Scuola   di   Psicoterapia
psicoanalitica" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad  attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Mantova - Vicolo Poggio, 20 - per un  numero  massimo  degli  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per  l'intero
corso, a 60 unita', ai sensi dell'art. 4 del  richiamato  decreto  n.
509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva di cui all'art. 3  del  regolamento  nella  seduta
dell' 8 ottobre 2014; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) nella riunione del 18 febbraio  2015  trasmessa
con nota prot. 344 del 19 febbraio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato  con  decreto
11 dicembre 1998, n. 509, la "Scuola di Psicoterapia  psicoanalitica"
e' autorizzata ad istituire e ad attivare nella  sede  periferica  di
Mantova - Vicolo Poggio, 20 -, ai sensi delle disposizioni di cui  al
titolo II del  regolamento  stesso,  successivamente  alla  data  del
presente  decreto,  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia
secondo il modello  scientifico-culturale  proposto  nell'istanza  di
riconoscimento della sede principale.