IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e  119  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni,  concernente  la  «Riforma   dell'organizzazione   del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in
particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3,  come  modificato
dall'art. 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle  «Norme  per  la
parita'  scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo   studio   e
all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007,  n.  244»,  con  il  quale  e'  stato  istituito  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, e in particolare l'art. 21, comma 2, il quale prevede,
fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e' affidata ad
un unico centro  di  responsabilita'  amministrativa,  corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello  dei  Ministeri,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e  successive
modificazioni,  recante  norme  di  razionalizzazione   della   spesa
relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 1, lettere a) e b),  che  dispone  la  riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo
modificato dall'art. 33, comma 4, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, recante  la  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'art. 2, del citato  decreto-legge  n.  95
del 2012, cd in particolare i commi 1, 5  e  7  dell'articolo  unico,
nonche' la Tabella 7, allegata contenente la  rideterminazione  della
dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98 «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ed in particolare
l'art. 8, recante disposizioni  sugli  Uffici  scolastici  regionali,
che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e  dei  compiti
degli uffici di livello dirigenziale non  generale  istituiti  presso
ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non
regolamentare,  su  proposta  del  titolare  dell'Ufficio  scolastico
regionale,  previa  informativa  alle  organizzazioni  sindacali   di
categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali  nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione; 
  Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014  di  individuazione
degli    uffici    di    livello    dirigenziale     non     generale
dell'amministrazione centrale, con particolare  riferimento  all'art.
5; 
  Considerata la necessita' di adottare,  in  attuazione  del  quadro
organizzativo delineato con il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 98 del 2014,  il  decreto  ministeriale  di
natura non regolamentare di cui all'art. 8,  comma  8,  del  predetto
decreto, per l'individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 8,  comma  7,  lettera  e)  del
predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98  del
2014, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, di cui  e'
titolare un dirigente di livello  generale,  si  articola  in  n.  11
uffici dirigenziali non generali e in 12 posizioni  dirigenziali  non
generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; 
  Vista la proposta avanzata,  ai  sensi  del  medesimo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del  2014,  dal  titolare
dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Emila   Romagna,   previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria; 
  Sentite le  Organizzazioni  sindacali  nazionali  aventi  titolo  a
partecipare alla contrattazione nelle riunioni  del  30  ottobre,  21
novembre e 2 dicembre 2014, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale 
                        per l'Emilia Romagna 
 
  1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa  vigente  in
capo agli  Uffici  scolastici  regionali,  con  particolare  riguardo
all'art. 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  11
febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
l'Ufficio scolastico  regionale  per  l'Emilia  Romagna,  di  seguito
denominato  USR,  di  livello  dirigenziale  generale,  con  sede  in
Bologna,  e'  organizzato  in  uffici  dirigenziali  di  livello  non
generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con  compiti
di  supporto  alle  scuole,  amministrativi  e  di  monitoraggio,  in
coordinamento con le direzioni generali competenti del Ministero. 
  2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che
regolano le pubbliche amministrazioni e  delle  specifiche  norme  di
settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa,  alla
valutazione   della   performance   e   alla   digitalizzazione   dei
procedimenti amministrativi. 
  3. All'USR compete la vigilanza sul funzionamento della Scuola  per
l'Europa di Parma, anche in ordine alle funzioni di cui all'art.  28,
comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  4. Ai sensi dell'art. 8,  comma  7,  lettera  e)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  98  del  2014,  l'USR  si
articola in n. 11  uffici  dirigenziali  non  generali  e  in  n.  12
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive. 
  5. I compiti degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale
istituiti presso l'USR sono individuati nei successivi articoli  2  e
3.