IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, 34, 117, commi terzo e quarto, e 119 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente la «Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
ed in particolare gli articoli 4, comma 4, e 75, comma 3, come
modificato dall'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, relativa alle «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», con il quale e' stato istituito il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 21, comma 2, il quale
prevede, fra l'altro, che la realizzazione di ciascun programma e'
affidata ad un unico centro di responsabilita' amministrativa,
corrispondente all'unita' organizzativa di primo livello dei
Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, recante norme di razionalizzazione della
spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario e, in particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione, in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Visto l'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come da ultimo
modificato dall'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, recante la rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'articolo 2, del citato decreto-legge n.
95 del 2012, ed in particolare i commi 1, 5 e 7 dell'articolo unico,
nonche' la Tabella 7, allegata contenente la rideterminazione della
dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ed in particolare
l'articolo 8, recante disposizioni sugli Uffici scolastici regionali,
che, al comma 8, demanda la definizione organizzativa e dei compiti
degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso
ciascun ufficio territoriale ad un decreto ministeriale di natura non
regolamentare, su proposta del titolare dell'Ufficio scolastico
regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di
categoria, da adottare sentite le organizzazioni sindacali nazionali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014 di individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale, con particolare riferimento
all'articolo 5;
Considerata la necessita' di adottare, in attuazione del quadro
organizzativo delineato con il citato d.P.C.M. n. 98 del 2014, il
decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all'articolo
8, comma 8, del predetto decreto, per l'individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Lazio;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera g) del
predetto d.P.C.M. n. 98 del 2014, l'Ufficio scolastico regionale per
il Lazio, di cui e' titolare un dirigente di livello generale, si
articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in 13 posizioni
dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
Vista la proposta avanzata, ai sensi del medesimo d.P.C.M. n. 98
del 2014, dal titolare dell'Ufficio scolastico regionale per il
Lazio, previa informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria;
Sentite le Organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a
partecipare alla contrattazione nelle riunioni del 30 ottobre, 12
novembre e 2 dicembre 2014;
Decreta:
Art. 1
Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio
1. Ferme restando le funzioni previste dalla normativa vigente in
capo agli Uffici scolastici regionali, con particolare riguardo
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, di seguito denominato
USR, di livello dirigenziale generale, con sede in Roma e'
organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per
funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto
alle scuole, amministrativi e di monitoraggio, in coordinamento con
le direzioni generali competenti del Ministero.
2. L'USR opera nel rispetto delle norme e dei principi generali che
regolano le pubbliche amministrazioni e delle specifiche norme di
settore, anche con riferimento alla trasparenza amministrativa, alla
valutazione della performance e alla digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi.
3. Ai sensi dell' articolo 8, comma 7, lett. g) del d.P.C.M. n. 98
del 2014, l'USR si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali
e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive.
4. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale
istituiti presso l'USR sono individuati negli articoli 2 e 3.