IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella
riunione del 25 settembre 2014;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 18 novembre 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 marzo 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di
coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
1. In attesa dell'adeguamento degli articoli 31, 45 e 46 dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione
e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa,
il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze
e il Consiglio della Valle non procedono alla nomina dei loro
rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento.
2. L'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), e' abrogato.
3. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4,
11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), e
l'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in
materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo).
4. Restano ferme le rispettive competenze del Ministero
dell'interno e del Presidente della regione nell'esercizio delle sue
funzioni prefettizie in materia di contrasto alle infiltrazioni
malavitose negli organi elettivi degli enti locali e le ipotesi di
sospensione, incandidabilita' e decadenza dalle cariche elettive
disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto
di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo
1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 17 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto
speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948; il testo
dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto
dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre
1993, n. 2 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
25 settembre 1993), e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
Note all'art. 1:
Si riporta il testo degli articoli 31, 45 e 46 dello
Statuto speciale della Valle d'Aosta di cui alla citata
legge costituzionale n. 4 del 1948:
«Art. 31. - Ogni legge approvata dal Consiglio della
Valle e' comunicata al rappresentante del Ministero
dell'interno, presidente della Commissione di coordinamento
preveduta dall'art. 45, che, salvo il caso di opposizione,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione.
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione, salvo che in essa sia
stabilito un termine diverso.
Se una legge e' dichiarata urgente dal Consiglio della
Valle a maggioranza assoluta dei suoi componenti e il
rappresentante del Ministero dell'interno lo consente, la
promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai
termini indicati.
Il rappresentante del Ministero dell'interno, quando
ritenga che una legge approvata dal Consiglio della Valle
ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali, o con quelli di altre Regioni, la
rinvia al Consiglio della Valle nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il Consiglio della Valle la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della
Repubblica puo', nei quindici giorni dalla comunicazione,
promuovere la questione di legittimita' davanti alla Corte
costituzionale, o quella di merito per contrasto di
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza.».
«Art. 45. - Nel capoluogo della Regione e' istituita
una Commissione di coordinamento, composta di un
rappresentante del Ministero dell'interno, che la presiede,
di un rappresentante del Ministero delle finanze e di un
rappresentante della Regione, designato dal Consiglio della
Valle fra persone estranee al Consiglio.
La Commissione e' costituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono
ripartite in parti eguali fra lo Stato e la Regione.».
«Art. 46. - La Commissione di coordinamento, preveduta
dall'articolo precedente, esercita il controllo di
legittimita' sugli atti amministrativi della Regione, nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Nei casi determinati dalla legge, la Commissione, con
richiesta motivata, puo' promuovere il riesame dell'atto da
parte dell'organo competente della Regione.».
Il testo dell'articolo 66 della legge 16 maggio 1978,
n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Valle d'Aosta), abrogato dal presente decreto, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141.
Il testo degli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e
13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125.
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 16
febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti
amministrativi della regione soggetti a controllo),
abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 maggio 1994, n. 125.
Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo
unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti
non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge
6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.