IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati; 
  Vista  la  direttiva  2002/58/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  12  luglio  2002  relativa  al  trattamento  dei  dati
personali  e  alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
comunicazioni elettroniche; 
  Vista  la  direttiva  2009/136/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25  novembre  2009  recante  modifica  della  direttiva
2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli  utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della
direttiva 2002/58/CE  e  del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili  dell'esecuzione
della normativa a tutela dei consumatori; 
  Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice); 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,  di  "attuazione
della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni  aspetti  giuridici  dei
servizi della societa' dell'informazione  nel  mercato  interno,  con
particolare riferimento al commercio elettronico"; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.  69  "Modifiche  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia
di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  delle  direttive
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati  personali  e  tutela
della vita privata nel settore delle  comunicazioni  elettroniche,  e
2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica
e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla  cooperazione  tra  le
autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione  della  normativa  a
tutela dei consumatori"; 
  Vista la pronuncia della Corte di  Giustizia  dell'Unione  europea,
del 13 maggio 2014, nella causa C-131/12; 
  Visto il provvedimento del Garante  n.  229,  dell'8  maggio  2014,
relativo  alla  "Individuazione  delle  modalita'  semplificate   per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per  l'uso  dei  cookie",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del  3  giugno  2014  (in
www.garanteprivacy.it; doc. web n. 3118884); 
  Visto il provvedimento del Garante n. 353, del 10 luglio 2014,  nei
confronti di Google Inc. sulla "conformita' al Codice dei trattamenti
di dati personali effettuati ai sensi  della  nuova  privacy  policy"
(doc. web n. 3283078); 
  Visti l'Opinion del WP 29 n. 04/2012 in materia di  Cookie  Consent
Exemption, adottata il 7 giugno 2012,  ed  il  Working  Document  del
medesimo WP 29 n. 02/2013 providing guidance on obtaining consent for
cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili  rispettivamente  ai
link
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/
opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf                      e
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/documentation/o
pinionrecommendation/files/2013/wp208_en.pdf); 
  Vista l'Opinion del WP 29 n. 2/2006 sugli aspetti di  tutela  della
vita privata inerenti ai servizi di screening dei messaggi  di  posta
elettronica adottata il  21  febbraio  2006  e  disponibile  al  link
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2006/wp118_i
t.pdf; 
  Vista l'Opinion del WP 29 n. 10/2004 sulla maggiore  armonizzazione
della fornitura di  informazioni  adottata  il  25  novembre  2004  e
disponibile                          al                          link
http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp100_i
t.pdf#h2-11; 
  Vista  l'Opinion  del  WP  29  n.  9/2014  sull'applicazione  della
direttiva 2002/58/EC al device fingerptinting adottata il 25 novembre
2014           e            disponibile            al            link
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/
opinion-recommendation/files/2014/wp224_en.pdf; 
  Vista la comunicazione del WP 29 del 23 settembre 2014  indirizzata
a Google Inc. contenente  l'indicazione  delle  possibili  misure  da
implementare per rendere  i  trattamenti  di  dati  effettuati  dalla
societa'  conformi  al  quadro  normativo  europeo  in   materia   di
protezione    dei    dati    personali,    disponibile    al     link
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/
other-document/files/2014/20140923_letter_on_google_privacy_policy_ap
pendix.pdf; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n.  1/2000
del 28 giugno 2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                              Premesso: 
 
  1.  All'interno  dell'attuale  societa'  dell'informazione  operano
diversi fornitori di servizi identificabili  ai  sensi  dell'art.  2,
d.lgs. 9 aprile 2003,  n.  70,  o  altrimenti  definibili  come  quei
soggetti che comunque offrono servizi on line accessibili al pubblico
attraverso reti di comunicazione elettronica. 
  Occorre innanzitutto considerare che, a differenza di quanto accade
per quelli non stabiliti su territorio  nazionale,  con  riguardo  ai
quali soltanto le piu' recenti tendenze interpretative espresse dalla
Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno statuito,  al  ricorrere
di  determinate  condizioni,  la  piena  applicabilita'  del   quadro
normativo in materia di protezione dei dati personali sia europeo sia
nazionale, i fornitori dei servizi della societa'  dell'informazione,
stabiliti su territorio nazionale, gia' risultano tenuti, proprio  in
virtu' della diretta applicabilita' del principio di stabilimento  di
cui agli artt. 4 della direttiva 95/46/CE, nonche' 5,  comma  1,  del
Codice,  al  pieno  rispetto  delle  prescrizioni  e  degli  obblighi
derivanti dalla menzionata disciplina. 
  Per questa ragione, considerate anche le esigenze di  tutela  della
competitivita' all'interno del mercato di riferimento, di uniformita'
di trattamento tra  tutti  i  soggetti  tenuti  agli  adempimenti  di
specie, nonche' la loro  complessita',  soprattutto  in  un  settore,
quale quello in questione, nel quale  le  soluzioni  adottabili  sono
funzione anche dei  rapidissimi  sviluppi  delle  diverse  tecnologie
applicabili,  l'Autorita'  si  e'  determinata   all'adozione   delle
presenti "Linee guida in materia di trattamento  dati  personali  per
profilazione on line" (di  seguito  Linee  guida)  con  l'intento  di
armonizzare, semplificandole,  le  diverse  modalita'  attraverso  le
quali e' possibile garantire il rispetto dei principi applicabili  in
materia di protezione  dei  dati  personali  nell'espletamento  delle
attivita' che caratterizzano la fornitura di servizi on line. 
  L'Autorita' intende cioe' fornire, con  le  presenti  Linee  guida,
regole di condotta uniformi che attuino quei canoni e  quei  principi
di  semplificazione  i  quali  costituiscono  uno   degli   obiettivi
dell'azione istituzionale del Garante. 
  2. La gamma dei servizi  offerti,  sul  mercato  ed  in  base  alla
tecnologia attuale, e' certamente ampia. 
  Le diverse funzionalita' cui  si  fa  riferimento  possono  infatti
variare dal motore di ricerca sul web alla posta  elettronica,  dalle
mappe on line alla commercializzazione  di  spazi  pubblicitari,  dai
social network  alla  gestione  di  pagamenti  on  line,  dai  negozi
virtuali per  l'acquisto  di  applicazioni,  musica,  film,  libri  e
riviste, alla ricerca, visualizzazione e diffusione  di  filmati,  da
servizi di immagazzinamento, condivisione e  revisione  di  testi,  a
software per la visualizzazione di immagini  o  per  la  gestione  di
agende e calendari, da funzionalita' per il controllo e  la  gestione
dei    profili     dell'utente,     all'immagazzinamento     (servizi
cloud/storage), a strumenti di analisi statistica e  di  monitoraggio
dei visitatori di siti web e cosi' via. 
  Si tratta, per lo piu', di funzionalita' offerte a titolo  gratuito
agli utenti finali, dal momento che il modello imprenditoriale  delle
societa' coinvolte nella prestazione di tali servizi si fonda  spesso
su modelli di business che valorizzano gli introiti ad esse derivanti
dalla pubblicita'. 
  In un  numero  considerevole  di  casi,  i  dati  raccolti  vengono
utilizzati per finalita'  di  profilazione,  cioe'  per  l'analisi  e
l'elaborazione di informazioni relative a utenti o clienti,  al  fine
di  suddividere  gli  interessati  in  "profili",  ovvero  in  gruppi
omogenei per comportamenti o caratteristiche sempre  piu'  specifici,
con  l'obiettivo  di  pervenire  all'identificazione  inequivoca  del
singolo utente (cd. single out) ovvero del terminale e,  per  il  suo
tramite, anche del profilo, appunto, di uno o  piu'  utilizzatori  di
quel dispositivo. 
  La menzionata categorizzazione e' generalmente strumentale sia alla
messa a disposizione di servizi sempre piu' mirati e conformati sulle
specifiche esigenze dell'utente, sia alla  fornitura  di  pubblicita'
personalizzata, che  pertanto  abbia  un  grado  di  probabilita'  di
successo (ma, al tempo stesso,  anche  un  livello  di  pervasivita')
molto piu' elevati rispetto a  messaggi  promozionali  generici,  sia
all'analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori dei  siti
web, sia allo sfruttamento commerciale dei profili ottenuti, i  quali
possono avere un significativo valore di  mercato  in  ragione  della
loro capacita' di fornire indicazioni sulle propensioni al consumo di
beni e servizi. 
  Gli utenti delle  funzionalita'  prese  in  considerazione  possono
essere distinti a seconda che  dispongano  di  un  account  creato  a
seguito di una procedura di registrazione per l'accesso "autenticato"
ai servizi (cd. utenti autenticati, ad esempio  per  il  servizio  di
posta elettronica), ovvero che utilizzino le  medesime  funzionalita'
in assenza di previa autenticazione (cd. utenti non autenticati). 
  Le indagini di carattere istruttorio condotte dall'Ufficio, nonche'
il quadro complessivo oggetto di approfondimento, hanno consentito di
identificare diversi ambiti, con riferimento ai quali pare  opportuno
richiamare i  soggetti  coinvolti  -  sia  quelli  gia'  presenti  ed
operanti  sul  mercato,  sia  quelli  che   intendano   intraprendere
un'attivita' di trattamento dati connessa alla fornitura  di  servizi
on line - ad un puntuale rispetto  delle  disposizioni  di  legge  in
materia di trattamento dei dati, pur considerate le specificita'  dei
contesti nei quali tali soggetti  operano  e,  dunque,  prendendo  in
considerazione possibili, particolari modalita' idonee a garantire la
necessaria tutela degli utenti. 
  Tra essi: 
    A) modalita' e contenuto dell'informativa resa agli  interessati,
anche in relazione all'esplicitazione delle diverse finalita' e  alle
modalita' del trattamento  dei  loro  dati  personali  (art.  13  del
Codice); 
    B) richiesta del consenso  degli  interessati  per  finalita'  di
profilazione, nonche'  rispetto  del  diritto  di  opposizione  degli
interessati (artt. 7, 23, 24 e 122 del Codice). 
  La profilazione in questione puo' essere effettuata  essenzialmente
mediante: 
    a) trattamento, in modalita' automatizzata,  dei  dati  personali
degli utenti autenticati in relazione all'utilizzo del  servizio  per
l'inoltro e la ricezione di messaggi di posta elettronica; 
    b)  incrocio  dei  dati  personali  raccolti  in  relazione  alla
fornitura ed al relativo utilizzo di piu' funzionalita'  diverse  tra
quelle messe a disposizione dell'utente; 
    c) ad eccezione dell'utilizzo dei  cookie  (per  i  quali  si  fa
espresso richiamo, oltre alla disciplina di legge, alle  prescrizioni
rese dall'Autorita' con il provvedimento n. 229, dell'8 maggio  2014,
relativo  alla  "Individuazione  delle  modalita'  semplificate   per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per  l'uso  dei  cookie",
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014), utilizzo di altri
identificatori (credenziali di autenticazione, fingerprinting  etc.),
necessari per  ricondurre  a  soggetti  determinati,  identificati  o
identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti
nell'uso delle funzionalita' offerte (pattern); 
    C) rispetto del principio di finalita'  nella  conservazione  dei
dati personali degli utenti (art. 11, comma 1, lett. e), del Codice). 
  3. Quanto alla lettera A) del paragrafo che precede, relativa  agli
obblighi di cui all'art. 13 del  Codice,  l'Autorita'  intende  porre
l'accento sulla circostanza che l'informativa che  deve  essere  resa
agli utenti, e dunque  la  loro  preventiva  consapevolezza  circa  i
possibili impieghi delle informazioni  loro  riferibili,  costituisce
l'ineludibile presupposto per consentire agli interessati medesimi di
esprimere o meno il proprio consenso ai trattamenti di  dati  che  li
riguardano,  a  seguito  della  necessaria  e  personale  valutazione
sull'impatto che tali trattamenti potranno avere sul proprio  diritto
alla protezione dei dati personali. 
  E' opportuno pertanto ricordare a tutti  i  soggetti  titolari  che
costituisce un  preciso  obbligo  ed  una  condizione  necessaria  di
conformita' alla disciplina di legge garantire che  l'informativa  da
rendere ai propri utenti sia facilmente accessibile, ad  esempio  con
un solo click dalla pagina del dominio cui l'utente accede, formulata
in modo chiaro, completo ed esaustivo. 
  Al pari e' necessario che, a fronte di  eventuali  aggiornamenti  o
modifiche di  tale  documento,  gli  interessati  siano  posti  nella
condizione di comprendere e valutare i cambiamenti  apportati,  anche
mediante  raffronto  tra   le   diverse   versioni   dell'informativa
eventualmente susseguitesi nel tempo. 
  Al  riguardo,  e  con  particolare  riferimento  ai  requisiti   di
accessibilita'  ed  efficacia  dell'informativa,  i  soggetti  tenuti
potranno  conformarsi  alle  raccomandazioni  espresse  dal   WP   29
nell'Opinion n. 10/2004 sulla maggiore armonizzazione della fornitura
di informazioni, adottata il 25 novembre 2004, e strutturarla su piu'
livelli, in quanto: "Le avvertenze multistrato possono contribuire  a
migliorare la qualita' delle  informazioni  sulla  tutela  dei  dati;
ciascuno strato privilegia le informazioni  necessarie  alla  persona
per capire la propria posizione e  assumere  decisioni.  In  caso  di
spazio/tempo di comunicazione limitato, i formati multistrato possono
migliorare la leggibilita' delle avvertenze". 
  E' bene tuttavia  precisare  che  una  tale  architettura  dovrebbe
essere comunque configurata evitando un'eccessiva  frammentazione  in
un numero troppo  elevato  di  livelli,  pena  la  dispersione  delle
informazioni rese che ovviamente ne comprometterebbe la  fruibilita'.
Nel  caso,  pertanto,  in  cui   venga   utilizzata   una   struttura
dell'informativa su piu' livelli, il Garante ritiene opportuno che le
informazioni siano distribuite in accordo con il seguente criterio: 
    un primo livello immediatamente accessibile (con  un  solo  click
dalla pagina  visitata)  all'interno  del  quale  ospitare  tutte  le
informazioni di carattere generale di  maggiore  importanza  per  gli
utenti,  relative  tra  l'altro  ai  trattamenti  di  dati  personali
effettuati, alle tipologie di dati personali oggetto di  trattamento,
anche per categorie (ad es., se del caso, dati di localizzazione  dei
terminali degli utenti e dei punti di accesso  wi-fi,  indirizzi  IP,
MAC address, dati relativi a transazioni finanziarie  e  cosi'  via),
alla qualifica di titolare ed  ai  relativi  estremi  identificativi,
nonche' l'indicazione degli eventuali responsabili e di un  indirizzo
presso cui gli utenti possano esercitare in  modo  agevole  i  propri
diritti. 
  In questo primo livello di informativa e'  inoltre  necessario  sia
riportata  almeno  l'indicazione  della  finalita'  di   profilazione
perseguita, a seconda  dei  casi,  attraverso  le  diverse  modalita'
utilizzate dal titolare. 
  In  linea  con  l'indicazione   della   menzionata   finalita'   di
profilazione  e  delle  modalita'  attraverso  cui  il  titolare   la
persegue, il primo livello dovra' inoltre  indicare  dettagliatamente
le  modalita'  di  acquisizione  del  consenso  al  trattamento,  ove
necessario. Sul punto si tornera' nel prosieguo. 
  Il secondo livello,  accessibile  dal  primo,  puo'  essere  invece
destinato  a  contenere  l'informativa   relativa   alle   specifiche
funzionalita' ovvero diversi esempi per  chiarire  le  modalita'  del
trattamento delle informazioni personali. In questo  secondo  livello
potrebbero anche essere archiviate le eventuali  precedenti  versioni
dell'informativa, ancorche' non piu'  in  vigore,  l'indicazione  dei
rischi  specifici  che   possono   derivare   per   gli   interessati
dall'utilizzo dei servizi (ad esempio in caso di scelta  di  password
non sufficientemente sicure poiche' di agevole identificazione  etc.)
e tutte le altre indicazioni di dettaglio idonee a consentire il piu'
efficace esercizio dei diritti riconosciuti agli utenti. 
  Le  regole   che   determinano   l'efficacia   e   la   correttezza
dell'informativa resa all'utente devono applicarsi in  modo  identico
per ciascun tipo di  terminale  (mobile,  tablet,  desktop  computer,
dispositivi portatili e TV plug-in)  e  per  ogni  applicazione  resa
disponibile agli utenti. 
  4.  Quanto  alla  lettera  B)  del  paragrafo  2,   e'   necessario
preliminarmente richiamare il principio di carattere generale di  cui
all'art. 23 del Codice, ai sensi del quale "Il  trattamento  di  dati
personali da parte di privati ... e' ammesso  solo  con  il  consenso
espresso dell'interessato"; inoltre tale consenso e' valido solo  "se
e'  espresso  liberamente  e  specificamente  in  riferimento  ad  un
trattamento chiaramente individuato, se e' documentato per  iscritto,
e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui  all'art.
13". Il successivo art. 24 disciplina, poi, una serie di  presupposti
considerati equipollenti al  consenso,  al  ricorrere  dei  quali  il
trattamento puo' essere pertanto effettuato anche in assenza di esso.
Tra questi, a titolo esemplificativo, l'adempimento  di  obblighi  di
legge, l'esecuzione di obblighi contrattuali, il perseguimento di  un
legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei  dati
etc. 
  La portata generale di questo principio  trova  poi  specificazione
nella disposizione dell'art. 122 contenuto nella parte  speciale  del
Codice,  ai  sensi  del  quale  "L'archiviazione  delle  informazioni
nell'apparecchio  terminale  di  un  contraente  o  di  un  utente  o
l'accesso a informazioni gia' archiviate sono consentiti unicamente a
condizione che il contraente o l'utente  abbia  espresso  il  proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalita' semplificate di
cui all'art. 13, comma 3. Cio' non  vieta  l'eventuale  archiviazione
tecnica o l'accesso alle informazioni gia' archiviate se  finalizzati
unicamente ad effettuare la trasmissione di una comunicazione su  una
rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella  misura  strettamente
necessaria   al   fornitore   di   un   servizio    della    societa'
dell'informazione   esplicitamente   richiesto   dal   contraente   o
dall'utente a erogare tale servizio". 
  4.1. Se si esamina la specifica attivita' di fornitura del servizio
di posta elettronica per l'inoltro e la ricezione di messaggi, di cui
al caso a), lettera B), del paragrafo 2) che precede, se ne trae  che
i  fornitori  di   tale   funzionalita'   effettuano   attivita'   di
trattamento, in modalita' automatizzata,  dei  dati  personali  degli
utenti  autenticati  che  utilizzano  il  servizio;  e  cio'  per  il
conseguimento  di  diverse  finalita'.  Alcune  di  esse,  anche   di
carattere strettamente tecnico, sono direttamente riconducibili  alla
fornitura del servizio in  questione  secondo  specifiche  modalita',
quali ad esempio l'impiego di  filtri  antispam,  la  rilevazione  di
virus, la possibilita', garantita all'utente, di effettuare  ricerche
testuali,  utilizzare   il   controllo   ortografico,   far   ricorso
all'inoltro selettivo di messaggi o di risposte automatiche  in  caso
di assenza, gestire le  preferenze  e  la  creazione  di  regole  per
l'assegnazione del messaggio a cartelle determinate in  base  al  suo
contenuto, fare uso di flag per marcare messaggi segnati da carattere
di urgenza, consentire la lettura vocale dei  messaggi  per  soggetti
non vedenti, la conversione delle e-mail in entrata  in  messaggi  di
testo per telefoni cellulari etc. 
  In questo caso, il trattamento dei dati degli  interessati  per  le
richiamate   finalita'   -   effettuato   verosimilmente   in    modo
automatizzato e dunque senza alcun intervento umano -, come pure  per
salvaguardare la sicurezza dei servizi  offerti  all'utente,  e',  ai
sensi delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE prima, e del Codice  poi,
sottratto all'obbligo della preventiva acquisizione del consenso, dal
momento che rientra nell'ipotesi di deroga che  attiene  l'esecuzione
di obblighi derivanti dal contratto  di  fornitura  del  servizio  di
posta elettronica. 
  Per  il  conseguimento,   invece,   di   eventuali   finalita'   di
profilazione, ulteriori rispetto a quelle direttamente e strettamente
inerenti la messa a disposizione della  specifica  funzionalita'  del
servizio  di  posta   elettronica,   ed   in   particolare   per   la
visualizzazione, da parte dell'utente  autenticato,  di  messaggi  di
testo   tesi   alla   fornitura   di   pubblicita'    comportamentale
personalizzata, e' invece necessario che  i  titolari  provvedano  ad
acquisire il preventivo ed informato consenso dei propri utenti. 
  A tale riguardo, si richiamano anche le conclusioni del WP  29  nel
parere n. 2/2006 sugli aspetti della vita privata inerenti ai servizi
di screening dei messaggi di posta elettronica, del 21 febbraio  2006
che, nell'indagare proprio il delicato bilanciamento tra le  esigenze
di tutela della  riservatezza  delle  comunicazioni  e  quelle  della
fornitura di servizi connessi all'utilizzo della  posta  elettronica,
ed in linea con il dichiarato obiettivo di "promuovere tecnologie che
integrino i requisiti di protezione dei dati e tutela  della  privacy
nella realizzazione di infrastrutture e sistemi di informazione,  ivi
comprese le apparecchiatura terminali", ha espressamente invitato gli
operatori del  settore  a  "progettare  e  mettere  a  punto  sistemi
rispettosi della vita privata, riducendo al minimo il trattamento  di
dati personali e  limitandolo  a  quanto  strettamente  necessario  e
proporzionato alle finalita' del trattamento". Nella medesima Opinion
il Gruppo si e', peraltro, espresso anche in ordine alla possibilita'
di  ricercare  una  linea  di  demarcazione  tra  le   attivita'   di
trattamento  dei  dati  effettuate  per  finalita'  di  gestione  del
servizio o di sicurezza delle reti, che  non  necessitano  di  essere
preventivamente autorizzate dall'interessato, e quelle tese invece al
conseguimento di finalita' ulteriori, stabilendo peraltro che  quando
il trattamento non trova legittimazione nella necessita' del provider
di salvaguardare la sicurezza del servizio,  in  forza  dell'art.  5,
paragrafo 1 della direttiva e-privacy, deve intendersi fatto  divieto
ai provider di procedere in altre operazioni del  trattamento  "senza
il consenso degli utenti". 
  Cosi' delineato il quadro giuridico di  riferimento  se  ne  induce
allora che, per le attivita' di profilazione mediante trattamento, in
modalita' automatizzata, dei dati personali degli utenti  autenticati
in relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e  la  ricezione
di messaggi di posta elettronica, e' necessario, lo si ribadisce, che
il titolare ne acquisisca il preventivo ed informato consenso. 
  Con riferimento all'utilizzo della specifica funzionalita' di posta
elettronica, l'Autorita'  si  riserva  comunque  l'adozione  di  ogni
iniziativa ritenuta opportuna a tutela degli interessati. 
  4.2. Con  riguardo  a  quanto  indicato  sub  b),  lettera  B)  del
paragrafo 2) che precede, occorre considerare la possibilita'  che  i
titolari procedano all'incrocio dei dati personali degli  interessati
anche relativi all'utilizzo di piu' funzionalita' diverse tra  quelle
messe a disposizione. 
  Anche tale condotta deve  essere  valutata  alla  luce  del  quadro
giuridico di  riferimento  e,  in  questa  prospettiva,  deve  essere
chiarito che le operazioni  di  trattamento  tese  alla  profilazione
dell'utente realizzate anche attraverso l'incrocio di  dati  raccolti
in relazione a funzionalita' diverse, non rientrando  in  alcuno  dei
casi di esonero dall'obbligo di  acquisizione  del  consenso  di  cui
all'art. 24 del Codice, possono  essere  effettuate  soltanto  previa
espressa manifestazione di volonta' dell'utente stesso. 
  Ne' e'  sufficiente,  a  tal  fine,  la  sola  menzione  di  questa
finalita' tra quelle oggetto dell'informativa resa  agli  interessati
per esimere i titolari dall'obbligo di acquisirne un valido consenso. 
  4.3. Con riferimento, poi,  alle  attivita'  poste  in  essere  dai
titolari e richiamate sub  c),  lettera  B),  del  paragrafo  2)  che
precede (utilizzo di altri identificatori diversi  dai  cookie  quali
credenziali di autenticazione, fingerprinting etc.), si  osserva  che
il  ricorso  a  tali  tecniche  di  identificazione   si   basa   sul
trattamento, da parte dei titolari, di dati personali ovvero anche di
informazioni o parti di informazioni (che non sono o non sono  ancora
dati personali ma che, poste in  associazione  tra  loro  ovvero  con
altre informazioni, possono diventarlo), con l'obiettivo di pervenire
all'identificazione inequivoca del terminale (cd. single out) e,  per
il suo tramite, anche del profilo di uno o piu' utilizzatori di  quel
dispositivo. Tale tecnica, denominata fingerprinting, utilizzata  per
il conseguimento delle medesime finalita'  di  profilazione,  risulta
anch'essa disciplinata, al pari dell'impiego  dei  cookie,  dall'art.
122  del  Codice;  con  ogni  riflesso  in  ordine   all'obbligo   di
acquisizione del consenso preventivo dell'interessato, tranne i  casi
di  esenzione   previsti   (nella   specie,   trasmissione   di   una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica  o  erogazione
del servizio su richiesta dell'utente). 
  La sola differenza apprezzabile, sulla  quale  l'Autorita'  intende
comunque  porre  l'accento,  tra   l'impiego   dei   cookie   e   del
fingerprinting, consiste nel fatto che mentre nel primo caso l'utente
che non intenda essere profilato,  oltre  alle  tutele  di  carattere
giuridico connesse all'esercizio del diritto di opposizione, ha anche
la possibilita' pragmatica di rimuovere  direttamente  i  cookie,  in
quanto archiviati all'interno del proprio dispositivo,  con  riguardo
al fingerprinting il solo strumento nella sua disponibilita' consiste
nella possibilita' di rivolgere una specifica richiesta al  titolare,
confidando che essa venga accolta. Cio' in quanto  il  fingerprinting
non risiede nel terminale dell'utente, bensi' presso  i  sistemi  del
provider, ai quali l'interessato non ha,  ovviamente,  alcun  accesso
libero e diretto. 
  In definitiva, appare allora evidente che, affinche' i  trattamenti
di dati effettuati per finalita' di  profilazione,  anche  realizzata
con diverse modalita', soddisfino i requisiti degli artt.  23,  24  e
122 del Codice, e'  necessario  il  consenso  dell'interessato.  Tale
consenso deve inoltre rispondere, ai fini  della  sua  validita',  ai
requisiti di legge e pertanto deve essere libero,  acquisito  in  via
preventiva rispetto al trattamento medesimo, riferibile a trattamenti
che  perseguono  finalita'  esplicite  e  determinate,  informato   e
documentato per iscritto. 
  E' dunque al pari necessario, in tal senso, che la sua  espressione
costituisca  una  inequivoca  manifestazione  di  volonta'  da  parte
dell'interessato. 
  5. I destinatari del presente provvedimento, nella  loro  autonomia
imprenditoriale e nella qualifica di  titolari  del  trattamento  cui
competono, tra l'altro, proprio "le  decisioni  in  ordine  alle  ...
modalita' del trattamento di dati personali" (art. 4, comma 1,  lett.
f) del Codice), possono scegliere in ordine ai criteri ed alle misure
da adottare per assicurare la necessaria conformita' alla  legge  dei
trattamenti di  dati  degli  utenti  volti  alla  loro  profilazione,
comunque effettuata. 
  Considerata tuttavia la specificita' dei servizi  offerti  da  tali
soggetti,  il  Garante  propone  comunque,  anche  in  linea  con  le
richiamate   finalita'   di   semplificazione,   una   soluzione   di
acquisizione del consenso on line idonea a  soddisfare  i  menzionati
requisiti previsti dalle  disposizioni  vigenti,  segnatamente  dagli
artt. 7, 23 e 122 del Codice, sul presupposto naturalmente  che  tale
consenso non sia  stato  gia'  altrimenti  acquisito  sulla  base  di
modalita' piu' tradizionali (ad es.  coupon,  form  on  line,  moduli
cartacei etc.). 
  In  questa  prospettiva,  si  ritiene  che  debba   necessariamente
sussistere uno stadio ovvero un momento, nel corso dell'esperienza di
navigazione  dell'utente  e  ovviamente  preliminare  rispetto   alla
fruizione delle funzionalita', nel quale gli sia  appunto  consentito
scegliere tra piu', diverse alternative. 
  Considerata d'altro canto la distinzione, richiamata  in  premessa,
tra utenti autenticati e non autenticati, le forme di acquisizione di
tale consenso potranno, di riflesso, essere diversificate proprio  in
relazione alla tipologia di utente considerata. 
  5.1.  In  tal  senso,  con  specifico  riguardo  agli  utenti   non
autenticati, occorre indagare se  in  un  determinato  momento  della
fruizione di una o piu'  diverse  funzionalita'  esista  uno  spazio,
fisico ovvero virtuale, idoneo a consentire  loro,  da  un  lato,  di
esprimere un  eventuale  consenso  al  trattamento  come  piu'  sopra
identificato; dall'altro e allo stesso tempo al titolare di  prendere
atto e tenere traccia delle scelte manifestate. 
  In caso di  risposta  negativa,  sara'  dunque  necessario  che  il
titolare implementi un tale meccanismo, ad esempio  facendo  si'  che
l'utente non autenticato,  accedendo  alla  home  page  (o  ad  altra
pagina) del  sito  web,  visualizzi  immediatamente  in  primo  piano
un'area di idonee dimensioni, ossia di dimensioni tali da  costituire
una percettibile discontinuita' nella fruizione dei  contenuti  della
pagina  web  che  sta  visitando,  contenente  almeno   le   seguenti
indicazioni: 
    i) che il sito effettua attivita' di  trattamento  dei  dati  per
finalita' di profilazione mediante  trattamento  dei  dati  personali
degli utenti  secondo  le  specifiche  modalita'  prescelte  (ad  es.
tramite  incrocio  dei  dati   tra   funzionalita'   diverse   ovvero
utilizzando altri identificatori diversi dai cookie anche al fine  di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze  manifestate
dall'utente stesso nell'ambito dell'utilizzo  delle  funzionalita'  e
della navigazione in rete, nonche' allo scopo di effettuare analisi e
monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti  web  o  anche,
per gli utenti autenticati, in relazione  all'utilizzo  del  servizio
per l'inoltro e la ricezione di messaggi di posta elettronica etc.); 
    ii)  il  link  all'informativa,  ove  vengono  fornite  tutte  le
indicazioni di cui al paragrafo 3); 
    iii) il link ad una  ulteriore  area  dedicata  nella  quale  sia
possibile negare il consenso alla profilazione ovvero, se  del  caso,
selezionare, in modo esaustivamente analitico,  soltanto  la  (oppure
le) funzionalita' e le  modalita'  in  relazione  all'utilizzo  delle
quali l'utente sceglie di essere profilato; 
    iv) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione  mediante
accesso o selezione di un elemento  sottostante  o  comunque  esterno
all'area in primo piano (ad esempio, di un form di  ricerca,  di  una
mappa, di un'immagine o di  un  link)  comporta  la  prestazione  del
consenso alla profilazione. 
  La menzionata area deve essere parte integrante  di  un  meccanismo
idoneo a consentire l'espressione di una azione positiva nella  quale
si sostanzia la  manifestazione  del  consenso  dell'interessato.  In
altre  parole,  essa  deve  determinare  una  discontinuita',  seppur
minima, dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza
dell'area visualizzata deve cioe' essere possibile solo  mediante  un
intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di  un
elemento contenuto nella pagina sottostante l'area stessa). 
  Ed e' di tutta evidenza che, sia da un punto  di  vista  giuridico,
sia da un punto di vista tecnico, non sara' possibile  attribuire  il
medesimo significato ne' all'azione, alternativa,  che  si  sostanzia
nell'accesso all'ulteriore area nella quale modulare  le  scelte  ne'
alla selezione, per il tramite dell'apposito link, della  pagina  che
contiene l'informativa. 
  E' opportuno sottolineare che ciascuna delle possibili azioni nella
disponibilita' dell'utente genera uno specifico evento informatico il
quale, per le descritte caratteristiche,  e'  dunque  inequivocamente
riconoscibile  dal  fornitore  del   servizio   che   puo'   pertanto
agevolmente tenerne traccia. 
  Nel caso l'utente abbia acconsentito all'utilizzo dei  propri  dati
per la finalita'  esplicitata,  tale  operazione  soddisfera'  allora
pienamente il requisito dell'art. 23 del Codice il  quale  esige  che
l'avvenuto consenso sia "documentato per iscritto". 
  La presenza di tale "documentazione" dell'avvenuta acquisizione del
consenso dell'interessato consentira' poi al fornitore di servizi  di
non riproporre alcuna forma di discontinuita' nella navigazione  alle
ulteriori visite dell'utente, che utilizzi il medesimo terminale, sul
ovvero  sui  domini  nella  propria   titolarita',   ferma   restando
naturalmente la possibilita' per quest'ultimo di negare  il  consenso
e/o modificare, in ogni momento e  in  maniera  agevole,  le  proprie
opzioni (cfr. art. 7, comma 4, del Codice). Per consentire,  proprio,
l'effettivita' di  tale  diritto  di  autodeterminazione,  e'  allora
altresi'  necessario  che   tutte   le   pagine   web   eventualmente
riconducibili al titolare rechino un collegamento  all'area  dedicata
all'interno della quale l'utente potra'  esercitare  compiutamente  i
propri diritti. 
  Nel caso in cui, invece, l'utente si sia limitato a selezionare  il
collegamento   all'informativa,   proprio   per   ricevere   maggiori
informazioni al fine di compiere scelte ancor  piu'  consapevoli,  il
meccanismo in discussione gli dovra'  essere  riproposto  alla  prima
azione successiva a tale presa visione, per consentirgli di esprimere
il proprio consenso o diniego al trattamento. 
  Qualora,  infine,  abbia  scelto  di  accedere  all'area   dedicata
all'eventuale modulazione delle scelte, poiche' anche questa  azione,
al  pari  della  selezione  del  link  all'informativa  -  lo  si  e'
anticipato - non equivale ancora  a  consenso,  il  fornitore  dovra'
registrarla,  integrando  poi   questa   informazione   con   quelle,
ulteriori,  relative  alle  specifiche   scelte   poste   in   essere
dall'utente, anche in modo dettagliatamente analitico. 
  Per realizzare il tracciamento delle azioni e delle  scelte,  anche
di dettaglio (espressione ovvero negazione, in tutto o in parte,  del
consenso,  come  pure  esercizio  del  diritto  di  opposizione  alla
profilazione) rimesse all'interessato, il titolare potrebbe avvalersi
o di appositi  cookie  tecnici  (in  tal  senso,  si  veda  anche  il
considerando  25  della  direttiva  2002/58/CE),  oppure   di   altri
identificatori diversi dai cookie. 
  Con  l'ovvia,  ulteriore  avvertenza  tuttavia  che,   qualora   la
menzionata "documentazione" sia stata effettuata mediante utilizzo di
cookie, se l'utente scegliesse, come e' nella sua disponibilita',  di
rimuovere tutti quelli installati sul proprio dispositivo, incluso il
menzionato  marcatore  "tecnico",  poiche'  questa  operazione,   non
coinvolgendo il titolare, non equivale all'esercizio del  diritto  di
opposizione, questi dovrebbe nuovamente, anche in  questo  caso,  far
ricorso  al   meccanismo   di   acquisizione   del   consenso   sopra
rappresentato. 
  Qualora, invece, ci si sia avvalsi di altri identificatori  diversi
dai cookie, e dunque non archiviati all'interno del dispositivo nella
disponibilita'   dell'utente,   bensi'   presso   i   server    nella
disponibilita' del fornitore, al  mutare  delle  preferenze  espresse
dall'interessato, essenzialmente sempre  revocabili,  non  si  dovra'
fare ulteriormente ricorso  al  meccanismo  di  riproposizione  della
discontinuita', bensi' procedere  all'aggiornamento,  proprio,  delle
indicazioni gia' registrate. 
  5.2. Il meccanismo descritto intende realizzare uno  spazio  fisico
ovvero virtuale deputato alla raccolta ed alla gestione del  consenso
degli utenti non autenticati. 
  Anche  agli  utenti  autenticati  dovranno,  naturalmente,   essere
garantite le stesse tutele; ed e' opportuno che, con  l'obiettivo  di
assicurare la medesima  fruibilita'  dell'esperienza  di  navigazione
(user experience), coloro che dispongono di un account  ovvero  siano
gia' registrati come utenti dei servizi di  uno  specifico  fornitore
siano  posti  nella  condizione  di  utilizzare   i   meccanismi   di
espressione,  negazione  e  revoca  del  consenso  gia'  descritti  a
proposito degli utenti non autenticati. Le principali differenze  tra
le menzionate  tipologie  di  interessati  consistono  nella  diretta
ovvero indiretta riconducibilita' delle scelte effettuate a  soggetti
appartenenti all'una ovvero  all'altra  categoria,  essendo  l'utente
autenticato, per cosi' dire, gia' pienamente identificato in re ipsa,
nonche' nella possibilita' di fruire di tutti o solo  di  alcuni  dei
servizi offerti, considerato che appunto alcuni di essi  (ad  esempio
la posta elettronica) sono necessariamente riservati in via esclusiva
agli utenti che dispongono di uno specifico account. 
  Occorre considerare inoltre che anche gli utenti autenticati -  sia
chi si accinga a creare un nuovo account sia chi gia' ne  disponga  e
si appresti, nella prima sessione utile, a fruire delle funzionalita'
mediante  autenticazione  e  relativa   digitazione   delle   proprie
credenziali - devono  necessariamente  attraversare  una  fase  della
navigazione  nella  quale,  appunto  preliminarmente  rispetto   alla
creazione   dell'account   oppure   all'accesso   autenticato    alle
funzionalita', non sono ancora riconoscibili dal sistema. Pare allora
opportuno che, appunto in tale fase preliminare, ad essi, al pari dei
non  autenticati,  venga   proposto   il   medesimo   meccanismo   di
acquisizione del consenso come sopra ipotizzato; con  la  differenza,
tuttavia,  che  se  tali  utenti  accettano   di   proseguire   nella
navigazione e dunque  esprimono  il  proprio  consenso  superando  la
discontinuita'     artificialmente     indotta     per     approdare,
alternativamente, o alla pagina  di  creazione  dell'account  (per  i
nuovi autenticati) ovvero a quella nella quale viene visualizzata  la
schermata in cui  digitare  le  credenziali  di  autenticazione  (per
quelli  che  gia'  dispongono  di  un  account),  questa  fase  della
navigazione, che e' il momento tipico nel  quale  il  sistema  e'  in
grado, in modo diretto ed inequivoco, di attribuire  comportamenti  e
scelte  a  soggetti  determinati,  non  venga  gravata  di  ulteriori
complessita'. 
  Anche in linea con  il  principio  di  finalita'  disciplinato  dal
Codice,  si  ritiene  pertanto   che   nella   delineata   situazione
l'ulteriore passaggio oggetto  di  descrizione,  configurandosi  come
specificazione  del  precedente,  possa  essere  gestito   annettendo
prioritaria rilevanza alle scelte  gia'  consapevolmente  manifestate
dall'utente non autenticato  e  dunque  estendendo  la  validita'  di
quelle   stesse   volonta'   anche   al   momento,   logicamente    e
cronologicamente successivo, nel quale questi subisca un mutamento di
status, da non autenticato ad  autenticato;  alla  duplice,  rigorosa
condizione, tuttavia, che da un lato  l'utente  sia  reso  pienamente
edotto  della   modalita',   come   indicata,   di   conferma   delle
manifestazioni di volonta' gia' espresse in qualita'  di  utente  non
autenticato e del fatto che, essendo talune funzionalita'  riferibili
esclusivamente ad un utente  autenticato,  le  relative  scelte  sono
dunque  nell'esclusiva  disponibilita'  di  quest'ultimo.  Dall'altro
lato, che gli siano sempre pienamente garantiti  sia  il  diritto  di
revoca (del consenso o del diniego espressi in precedenza) sia quello
di  integrare  le  proprie  preferenze  anche   con   riguardo   alle
funzionalita' fruibili solo da un utente autenticato (ad esempio,  la
posta elettronica); e cio' mediante la predisposizione di apposito  e
ben visibile link all'area dedicata in cui esercitare  tali  diritti,
anche in maniera esaustivamente analitica; includendo,  pertanto,  in
tale  area  anche  l'elencazione  delle  funzionalita'  che,  essendo
appunto utilizzabili solo previa sottoscrizione dell'account, possono
costituire oggetto della scelta del solo utente autenticato. 
  Resta inteso che le scelte in ordine al trattamento dei propri dati
per finalita' di profilazione espresse da un utente non  autenticato,
proprio perche' non riconducibili ad un  account,  avranno  validita'
esclusivamente con riferimento allo specifico dispositivo utilizzato,
tanto nella prima quanto  nelle  successive  sessioni,  fino  ad  una
eventuale  revoca;  non  altrettanto  puo'  dirsi,  invece,  per   la
manifestazione  di  volonta'  espressa  dall'utente  autenticato,  la
quale,  per  l'essenziale,  menzionata  caratteristica   di   diretta
riconducibilita' delle scelte ad un soggetto individuato in re  ipsa,
e' destinata ad estendere la  propria  validita'  anche  nell'ipotesi
nella quale l'utente autenticato fruisca delle  funzionalita'  e  dei
servizi mediante utilizzo di piu', diversi dispositivi. 
  In altri termini, mentre la documentazione  delle  scelte  espresse
dall'utente non autenticato e' efficace soltanto con  riferimento  al
dispositivo utilizzato, quella relativa alle scelte di chi dispone di
un account permane, anche se tale utente faccia uso  di  piu'  di  un
dispositivo. 
  Pur ribadendo la facolta' per i fornitori di adottare la  procedura
tecnica che ritengono preferibile per assicurare la  conformita'  dei
trattamenti di dati personali effettuati alla disciplina applicabile,
l'Autorita' ritiene, anche tenute presenti le piu'  volte  richiamate
esigenze  di  semplificazione,  che  la  soluzione   illustrata   sia
qualificabile come quella  che  presenta,  a  tecnologia  vigente  su
internet, il  minor  livello  di  discontinuita'  nell'esperienza  di
navigazione dell'utente. 
  Tutto cio' premesso, il Garante ai sensi dell'art.  154,  comma  1,
lett. h), del Codice, 
 
                              delibera 
 
di adottare le presenti Linee guida affinche' tutti i  fornitori  dei
servizi della societa' dell'informazione di cui all'art.  2,  decreto
legislativo 9 aprile 2003,  n.  70,  nonche'  tutti  i  soggetti  che
comunque offrono ai propri utenti  servizi  on  line  accessibili  al
pubblico attraverso reti di comunicazione elettronica, con  specifico
riguardo ai trattamenti di dati personali relativi all'utilizzo delle
funzionalita'  offerte,  tengano  conto  delle  indicazioni  e  delle
semplificazioni illustrate; segnatamente, per quanto concerne: 
    l'informativa agli interessati di  cui  all'art.  13  del  Codice
(secondo quanto indicato al paragrafo 3 delle presenti Linee guida); 
    il consenso preventivo degli  utenti,  sia  autenticati  che  non
autenticati,  in  relazione  al   trattamento,   per   finalita'   di
profilazione on line, delle informazioni  che  li  riguardano,  anche
derivanti,  a  seconda  dei  casi,  dal  trattamento,  in   modalita'
automatizzata,  dei  dati  personali  degli  utenti  autenticati   in
relazione all'utilizzo del servizio per l'inoltro e la  ricezione  di
messaggi di posta elettronica, tramite incrocio  dei  dati  personali
raccolti in relazione alla fornitura ed al relativo utilizzo di  piu'
funzionalita' tra quelle messe a disposizione, nonche' per l'utilizzo
di altri identificativi diversi dai cookie, ai sensi degli artt. 23 e
122 del  Codice  (secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicate  al
paragrafo 4); 
    il rispetto del diritto di opposizione  di  cui  all'art.  7  del
Codice; 
    l'adozione di una policy di data retention conforme al  principio
di finalita' di cui all'art. 11 del Codice. 
  Si dispone la trasmissione di copia delle presenti Linee  guida  al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione  leggi  e  decreti,
per la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 19 marzo 2015 
 
                                       Il presidente e relatore: Soro 
 
Il segretario generale: Busia