IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
E
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche, e in particolare l'art. 2, paragrafo 3, ai sensi del quale
«Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente
regolamento in casi specifici per alcune sostanze in quanto tali o in
quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse
della difesa»;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 aprile 2007, n. 46, concernente
«Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali», e in particolare l'art. 5-bis riguardante
l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, con il quale il
Ministero della salute e' designato quale autorita' competente ai
sensi dell'art. 121 del medesimo regolamento;
Visto il decreto 22 novembre 2007 del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee,
recante «Piano di attivita' e utilizzo delle risorse finanziarie di
cui all'art. 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 2007, n. 46,
riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n.
1907/2006», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2008, n.
12;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare»;
Visto il decreto 16 gennaio 2013 del Ministro della difesa, recante
«Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e
degli Uffici centrali»;
Considerato che il regolamento (CE) n. 1907/2006 ha lo scopo di
assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e
dell'ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la
valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonche' la
libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel
contempo la competitivita' e l'innovazione;
Considerato che uno dei principali obiettivi del nuovo sistema
istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 e' quello di incoraggiare
e, in taluni casi, di garantire la sostituzione delle sostanze che
destano maggiori preoccupazioni con sostanze o tecnologie meno
pericolose, quando esistono alternative tecnicamente ed
economicamente idonee, e che il menzionato regolamento (CE) n.
1907/2006 stabilisce specifici doveri e obblighi per fabbricanti,
importatori e utilizzatori di sostanze, in quanto tali o in quanto
componenti di miscele o articoli;
Considerato che per le sostanze citate nel regolamento (CE) n.
1907/2006 e' previsto che le industrie sono tenute a produrle,
importarle, commercializzarle, usarle o immetterle sul mercato in
linea con le disposizioni previste dal citato regolamento e con tutta
la responsabilita' e la diligenza necessaria a garantire che, in
condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla
salute umana e all'ambiente;
Considerato che, per garantire il rispetto dei principi e delle
finalita' del regolamento (CE) n. 1907/2006, gli Stati membri
dell'Unione europea che, nell'interesse della difesa del Paese, si
avvalgono dell'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 3, del medesimo
regolamento, per alcune sostanze in quanto tali o in quanto
componenti di miscele o articoli, sono tenuti a prevedere
disposizioni atte ad assicurare un elevato grado di protezione della
salute umana e di tutela dell'ambiente;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina le procedure interne al Ministero
della difesa e le modalita' da osservare per disporre l'esenzione dal
regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito denominato «regolamento
REACH», di alcune sostanze in quanto tali o in quanto componenti di
miscele o articoli, nell'interesse della difesa, ai sensi dell'art.
2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.