IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha  istituito  il  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare,  l'articolo
15, relativo alla disciplina  del  predetto  Fondo  di  garanzia,  il
quale, al comma 3, prevede che  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono  regolati
con  decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, 31 maggio  1999,  n.  248,
con cui e' stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalita'
per la concessione della garanzia e per  la  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto l'articolo 39 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante disposizioni per il potenziamento degli interventi del  Fondo
di garanzia per  le  piccole  e  medie  imprese  e,  in  particolare,
l'articolo 39, comma 7-bis,  che  prevede  che  "nel  rispetto  degli
equilibri  di  finanza  pubblica,  una  quota  delle   disponibilita'
finanziarie del Fondo di garanzia a  favore  delle  piccole  e  medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' riservata  ad  interventi  di  garanzia  in
favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  da  destinare
alla microimprenditorialita'"  e  che  "con  decreto  di  natura  non
regolamentare,  adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico,
sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la  quota
delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalita' di  concessione,  i  criteri  di
selezione   nonche'   l'ammontare   massimo   delle    disponibilita'
finanziarie  del  Fondo  da  destinare  alla  copertura  del  rischio
derivante dalla concessione della garanzia"; 
  Visto il comma 1 del citato articolo  111  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia, che prevede  che  i  soggetti
iscritti in un apposito elenco  possono  concedere,  alle  condizioni
stabilite dal medesimo articolo, finanziamenti a  persone  fisiche  o
societa'  di  persone   o   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata  di  cui   all'articolo   2463-bis   codice   civile   o
associazioni o societa' cooperative, per  l'avvio  o  l'esercizio  di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre 2014, n.  176,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  recante  la
"Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111,  comma
5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito
l'Ente nazionale per il microcredito, 24  dicembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  3  febbraio
2015, n. 27, con il quale, in  attuazione  del  citato  articolo  39,
comma 7-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, sono  stabilite,  con
riferimento agli interventi del  Fondo  di  garanzia  in  favore  del
microcredito destinati alla microimprenditorialita', le tipologie  di
operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i
criteri di selezione delle operazioni, nonche' la quota e l'ammontare
massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare  alla
copertura del rischio per le predette garanzie; 
  Ritenuto opportuno, al fine di assicurare il piu' ampio accesso  al
Fondo,  prevedere  una  procedura  di  prenotazione  della  garanzia,
direttamente attivabile da parte dei soggetti beneficiari finali  che
intendono richiedere un  finanziamento  a  un  soggetto  finanziatore
abilitato all'esercizio del microcredito; 
  Sentito l'Ente nazionale per il microcredito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Modifiche al decreto ministeriale 24 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  24  dicembre
2014,  richiamato  nelle  premesse,  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
  a) all'articolo 1, comma 1, lettera g), dopo  le  parole  "soggetti
finanziatori:"  sono  inserite  le  seguenti:  "le  banche   iscritte
nell'albo  di  cui  all'articolo  13  del  TUB  e  gli   intermediari
finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106  del  medesimo
TUB,   autorizzati   all'esercizio   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti, nonche'"; 
  b) dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
 
                             «Art. 4-bis 
 
 
                     Prenotazione della garanzia 
 
  1. Ferme restando le ordinarie modalita' di accesso  alla  garanzia
del Fondo da parte dei soggetti richiedenti, i  soggetti  beneficiari
finali possono attivare la procedura  diretta  di  accesso  al  Fondo
prevista dal presente articolo. 
  2.  I  soggetti  beneficiari  finali  possono,  anche  prima  della
presentazione  della  richiesta  di  finanziamento  a   un   soggetto
finanziatore,  presentare  al  Gestore   del   Fondo   richiesta   di
prenotazione delle somme necessarie alla copertura finanziaria  della
garanzia sui finanziamenti di cui all'articolo 3. 
  3. La richiesta di prenotazione di cui al comma 1 e' presentata  in
via telematica, accedendo all'apposita sezione del sito Internet  del
Fondo (www.fondidigaranzia.it)  dedicata  al  "microcredito",  previa
registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate. 
  4. A seguito della presentazione della  richiesta  di  prenotazione
della  garanzia,  il  sistema  informativo  del   Fondo   attribuisce
automaticamente  un   codice   identificativo   alla   richiesta   di
prenotazione presentata dal soggetto beneficiario finale e produce la
conseguente ricevuta dell'avvenuta prenotazione delle risorse, che il
soggetto beneficiario finale deve produrre al  soggetto  finanziatore
al quale intende richiedere il finanziamento. 
  5. La  prenotazione  resta  valida  per  cinque  giorni  lavorativi
successivi alla data del suo inserimento sul sistema informativo  del
Fondo.  Entro  il  predetto  termine,  la  prenotazione  deve  essere
confermata, a pena di decadenza, dal soggetto finanziatore prescelto,
che attesta di aver ricevuto dal soggetto beneficiario finale formale
richiesta di finanziamento. A  tal  fine,  il  soggetto  finanziatore
accede alla sezione  "microcredito"  del  sito  Internet  del  Fondo,
utilizzando, oltre alle credenziali di accesso rilasciate dal Gestore
del Fondo in sede di abilitazione a operare con il Fondo,  il  codice
identificativo della prenotazione di cui al comma 4. 
  6. La prenotazione conserva la sua validita'  per  sessanta  giorni
successivi alla data della conferma di cui al comma 5.  Nel  caso  in
cui il  soggetto  finanziatore  intende  concedere  il  finanziamento
richiesto al soggetto beneficiario finale  deve,  entro  il  predetto
termine, inviare al  Gestore  del  Fondo  la  relativa  richiesta  di
garanzia. Nel caso in cui la richiesta  di  garanzia  sia  presentata
oltre il predetto  termine,  la  prenotazione  decade  e  le  risorse
accantonate rientrano nella disponibilita' del Fondo. 
  7. Al fine  di  agevolare  i  soggetti  beneficiari  finali,  nella
sezione del sito Internet del Fondo dedicata  al  "microcredito",  e'
riportato l'elenco dei soggetti finanziatori abilitati a operare  con
il Fondo. 
  8. Il Ministero dello sviluppo economico definisce modalita', anche
telematiche,  di  accesso  da  parte  dell'Ente  nazionale   per   il
microcredito  ai  dati  relativi  alle  operazioni  di   microcredito
garantite dal Fondo.»; 
  c) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma  7-bis,
del decreto-legge,  l'Ente  nazionale  per  il  microcredito  stipula
convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni,  nazionali
ed europee, per l'incremento delle  risorse  del  Fondo  dedicate  al
microcredito per le microimprese. Con  le  predette  risorse  possono
essere costituite apposite sezioni speciali del Fondo, ai  sensi  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico,  26  gennaio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  24  aprile
2012, n. 96, utilizzabili per la concessione delle garanzie di cui al
presente decreto.»; 
  d) all'articolo 7, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Il Consiglio di gestione adegua le disposizioni  operative  del
Fondo con quanto stabilito  dal  presente  decreto.  Le  disposizioni
operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate nel sito Internet
del Fondo. 
  3 Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
decorrere dal giorno successivo alla data di emanazione  di  apposita
circolare del Gestore del Fondo, da adottare  entro  quindici  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto». 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 18 marzo 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

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