IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
   Vista la  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  16  settembre  2011,  n.  216,  relativa  a
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari»; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto  legislativo  7  settembre
2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  12  settembre
2012,  n.  213,  concernente  «Nuova  organizzazione  dei   tribunali
ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma  dell'articolo
1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono
stati soppressi i tribunali ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le
procure della Repubblica specificamente individuati dalla  tabella  A
ad esso allegata; 
  Visto l'articolo 2 del medesimo provvedimento,  con  il  quale,  in
conformita' delle previsioni dell'articolo 1, sono state apportate le
consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio  1941,  n.  12,
prevedendo, tra l'altro, la sostituzione  della  tabella  A  ad  esso
allegata  con  la  tabella  di  cui  all'allegato  1   del   medesimo
provvedimento; 
  Visto l'articolo 1 del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.
156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2012,  n.
213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici
dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici
del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con  il  quale
e' stato sostituito l'articolo 2 della legge  21  novembre  1991,  n.
374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza
con l'assetto territoriale  fissato  per  i  tribunali  ordinari,  la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo,  con
il  quale  viene  stabilito  che   «entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione di cui al comma 1 gli enti  locali  interessati,  anche
consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici
del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di  cui
e' proposta la soppressione, anche  tramite  eventuale  accorpamento,
facendosi integralmente carico delle  spese  di  funzionamento  e  di
erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il
fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione
dagli enti medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata  al  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e  B  allegate
al decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156  e  la  tabella  A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono  state  sostituite
dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con
modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  21-bis,  con  il  quale,   in
conformita'  dell'impianto  normativo  e  dell'assetto   territoriale
delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti
gli uffici del giudice  di  Barra  e  Ostia,  rinviando  a  specifico
decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del  relativo
funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 1°  dicembre  2014,  n.  279,  con  il  quale,
all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati  dal  citato
decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in  attuazione  dell'articolo  3
del  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156,  sono  state
determinate le sedi degli uffici del giudice di  pace  mantenute  con
oneri  a  carico  degli  enti  locali,   procedendo   alla   puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto ministeriale 18 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2015, n. 24, con  il  quale,  preso
atto dell'univoca volonta' di revoca dell'istanza presentata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli
uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono  stati  esclusi
dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per  tali  presidi  la
vigenza delle disposizioni soppressive emanate  in  attuazione  della
delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Ritenuto  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il  mantenimento  della  sede  giudiziaria,  degli  oneri
connessi  alla  erogazione  del  servizio  giustizia,  con  la   sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si realizzi la fattispecie  delineata  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che all'assunzione dei predetti  oneri  corrisponde,  a
carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza  dei
requisiti di  funzionalita'  e  operativita'  dell'ufficio  mantenuto
verificati in sede di valutazione dell'istanza e a  fondamento  delle
determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo,  10
novembre e 18 dicembre 2014; 
  Ritenuto, in particolare, che per le sedi  specificamente  indicate
nell'allegato 1  al  decreto  ministeriale  10  novembre  2014,  come
modificato dal decreto ministeriale 18  dicembre  2014,  deve  essere
assicurato,  a  cura  dell'ente  che  ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio,  un  assetto  strutturale,  organizzativo  ed  organico
idoneo  a  consentire  l'operativita',  in  autonomia,  del  presidio
giudiziario; 
  Rilevato  che,  ai  sensi  dell'articolo  1  del   citato   decreto
ministeriale  10  novembre  2014,  il  passaggio  al  nuovo   assetto
gestionale degli  uffici  mantenuti  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,  risulta  fissato  alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto; 
  Considerato che il monitoraggio condotto su scala  nazionale  nella
fase di avvio dell'operativita' degli  uffici  mantenuti,  diretto  a
verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate  in
occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per  alcune
sedi giudiziarie, la sussistenza di criticita' ostative al  passaggio
al nuovo assetto gestionale; 
  Rilevato in particolare che, nell'ambito del distretto di  Bologna,
l'Unione Montana Appenino Parma Est, con nota del 12  dicembre  2014,
trasmessa dal Presidente della Corte di appello di Bologna in data 18
dicembre  2014,  ha  comunicato  l'impossibilita'  di  sostenere  gli
impegni assunti connessi al mantenimento dell'ufficio del giudice  di
pace di Langhirano; 
  Valutato che con nota del 22 dicembre 2014 il  medesimo  Ente,  nel
ribadire l'orientamento  espresso,  ha  ulteriormente  comunicato  la
decisione  di  sospendere  il  distacco   del   personale   messo   a
disposizione e gia'  formato  nonche'  il  pagamento  di  ogni  onere
necessario alla erogazione del servizio giustizia; 
  Considerato, pertanto, che le  determinazioni  assunte  dall'Unione
Montana Appenino Parma Est si configurano quale  revoca  dell'istanza
diretta  al  mantenimento   dell'ufficio   del   giudice   di   pace,
determinando la vigenza delle  disposizioni  soppressive  emanate  in
attuazione della delega prevista dalla legge 14  settembre  2011,  n.
148; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'ufficio  del  giudice  di
pace di Langhirano dall'elenco  delle  sedi  mantenute  con  oneri  a
carico degli enti locali, specificamente individuate dal gia'  citato
allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come  modificato
dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'ufficio del giudice di pace di Langhirano, fatto salvo  quanto
disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del  presente
decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'ufficio del giudice di pace di Parma.