IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Vista   la   nota   Neb/Pol/EU/ECHO/258   del   25   aprile    2015
dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione europea  con  la  quale  il
Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha  richiesto
l'assistenza della Direzione generale aiuti  umanitari  e  protezione
civile (DGECHO) della Commissione europea; 
  Considerato  che,  l'Ufficio  per  il  coordinamento  degli  affari
umanitari delle Nazioni  Unite  (OCHA)  ha  attivato  il  sistema  di
coordinamento internazionale; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle
attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi
di particolare gravita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con
cui  e'  stato  dichiarato,  per  centottanta  giorni,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile  2015  che
ha interessato il territorio della  Repubblica  federale  democratica
del Nepal; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 244 del 28 aprile 2015, recante disposizioni urgenti di protezione
civile per assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione
della Repubblica federale democratica del Nepal colpita dal  predetto
evento sismico; 
  Considerata la necessita' rappresentata  per  le  vie  brevi  dalla
Croce Rossa Italiana di poter accedere  ai  benefici  previsti  dagli
articoli 9 e 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
194/2001 per assicurare il proprio supporto all'azione umanitaria  in
campo sanitario della Federazione Internazionale  delle  Societa'  di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa  di  Ginevra  nel  predetto  territorio
della Repubblica federale democratica  del  Nepal,  sostenendone  gli
oneri con risorse del proprio bilancio, ai sensi di  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 5-ter, del decreto-legge n. 208  del  30  dicembre
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13, e della Ordinanza Commissariale attuativa n. 540 del  4  novembre
2010; 
  Ravvisata, quindi,  la  necessita'  di  integrare  le  disposizioni
contenute nella predetta ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 al fine di consentire  la
partecipazione della Croce Rossa Italiana alle  attivita'  umanitarie
in campo sanitario promosse dalla  Federazione  Internazionale  delle
Societa' di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel territorio  interessato
dal sisma; 
  Considerata altresi' la  necessita'  di  provvedere  alla  suddetta
integrazione  anche  alla  luce  di  sopravvenute  esigenze   urgenti
connesse alle attivita' di assistenza e soccorso alla  popolazione  e
di supporto alle attivita' in corso a cura delle  autorita'  nepalesi
poste in essere dallo Stato italiano ai sensi della citata  ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  244  del  28
aprile 2015; 
  Sentito il Ministero  degli  Affari  Esteri  e  della  Cooperazione
Internazionale; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Ulteriori iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1. Al fine di garantire il supporto alle autorita' della Repubblica
federale democratica del Nepal  con  riferimento  alle  attivita'  in
corso nelle zone particolarmente  impervie  del  territorio  nepalese
finalizzate a fornire l'assistenza alla popolazione presente in  tali
zone nonche' facilitare  il  rimpatrio  dei  cittadini  stranieri  e'
disposto l'invio di un gruppo di intervento  composto  da  funzionari
del Dipartimento della protezione civile, del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e da esperti in interventi
in zone impervie individuati dalla Provincia Autonoma di Trento.