La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a  ratificare  gli
Emendamenti alla Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari del 3 marzo 1980, adottati a  Vienna  l'8  luglio  2005,  di
seguito denominata «Convenzione».