IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che la cooperazione allo sviluppo e' finalizzata al
soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei
Paesi in via di sviluppo e deve essere altresi' finalizzata al
miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e al
sostegno della promozione della donna;
Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987, come
sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che,
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa legge
n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese
italiane per assicurare il finanziamento della quota di capitale di
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese
miste, nonche' la concessione di crediti agevolati a investitori
pubblici o privati o a organizzazioni internazionali, affinche'
finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo
(PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE
per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari;
Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987,
come sostituito dal citato art. 7 del decreto-legge n. 69/2013,
prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di rotazione di
cui all'art. 6 della medesima legge, possa essere destinata alla
costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di
capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste;
Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione allo
sviluppo (CICS) cui erano inizialmente demandate le competenze in
materia di concessione dei citati crediti agevolati;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra l'altro, la
devoluzione al CIPE delle funzioni del soppresso CICS;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante la disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
Visto in particolare l'art. 27 della predetta legge n. 125/2014, il
quale, novellando l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987 (come
gia' modificato dal decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge
n. 98/2013), prevede, tra l'altro, che una quota del Fondo rotativo
di cui all'art. 8 della medesima legge, istituito presso la Cassa
depositi e prestiti S.p.a., possa essere destinata alla costituzione
di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi a imprese
italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio per
la costituzione di imprese miste in Paesi partner, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese;
Considerato che lo stesso art. 27 prevede che il Comitato
interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo (CICS),
nuovamente istituito dall'art. 15 della medesima legge n. 125/2014,
individui i Paesi partner e stabilisca la quota del fondo rotativo
che annualmente puo' esser impiegata per le finalita' di cui al comma
3 dell'art. 27 (concessione di crediti agevolati), i criteri di
selezione delle iniziative agevolate e le condizioni in base alle
quali possono essere concessi i crediti;
Considerato altresi' che il comma 5 dell'art. 27 prevede che
all'istituto gestore del fondo di cui all'art. 8 siano affidate,
tramite convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle
finanze (MEF), l'erogazione e la gestione dei crediti, ciascuno dei
quali e' valutato dalla istituenda Agenzia per la cooperazione allo
sviluppo, di cui all'art. 17 della legge n. 125/2014, congiuntamente
all'istituto valutatore;
Vista la delibera di questo Comitato 2 agosto 2013, n. 56 (Gazzetta
Ufficiale n. 51/2014), recante il nuovo regolamento per le
agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di
sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987;
Vista la nota del Vice Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale n. 266342 del 1° dicembre 2014, con la
quale viene sottoposta all'esame di questo Comitato la proposta
concernente l'adozione del regolamento relativo al Fondo di garanzia
per la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane che
costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai sensi dell'art. 27
della predetta legge n. 125/2014;
Tenuto conto che sulla detta proposta di regolamento di attuazione
del Fondo di garanzia il Comitato direzionale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale ha espresso il proprio parere favorevole in data 7
ottobre 2014 (parere n. 17), confermando - a seguito alle intervenute
modifiche normative di cui alla richiamata legge n. 125/2014 - il
parere precedentemente espresso in data 26 giugno 2014 (parere n.
11);
Considerato che, sulla base del citato regolamento, risultano
ammissibili alla garanzia esclusivamente le operazioni finalizzate
alla partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di
nuove imprese miste ovvero all'aumento di capitale in imprese miste
sottoscritto da imprese italiane e finalizzato alla riabilitazione
e/o ampliamento di imprese preesistenti e considerato altresi' che i
cosiddetti «Paesi partner», in cui operano tali imprese, sono
individuati sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
Paesi HIPC (Heavily indebted poor countries - Paesi poveri
altamente indebitati) e PMA (Paesi meno avanzati);
Paesi annualmente individuati dalla Banca mondiale come «low and
middle income countries» (Paesi a basso/medio reddito);
Paesi individuati come prioritari dalla Direzione generale della
cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, sulla base dei documenti relativi
alla programmazione annuale e pluriennale delle attivita' di
cooperazione allo sviluppo e relative linee guida;
Considerato inoltre, con riferimento all'entita' della garanzia,
che il regolamento in esame prevede che la percentuale di copertura
del Fondo di garanzia tenga conto della tipologia di impresa cui la
stessa garanzia e' rivolta, ed in particolare sia pari al 60%
dell'ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi
dell'art. 27 della legge n. 125/2014 per le imprese di grandi
dimensioni e all'80% dell'ammontare del finanziamento ottenuto ai
sensi del medesimo articolo per le Piccole e medie imprese (PMI);
Considerato altresi', che, sulla base del regolamento, la
consistenza iniziale del Fondo di garanzia e' pari a 10 milioni di
euro, con possibilita' che nel suo utilizzo sia applicato il concetto
della leva finanziaria ossia che, a fronte di ogni operazione
garantita, possa essere effettuato un accantonamento pari all'8%
dell'importo massimo garantito;
Considerato infine che il regolamento contiene numerose altre
disposizioni per l'operativita' e il funzionamento della garanzia,
tra cui quelle concernenti le procedure per la concessione della
garanzia, i criteri di valutazione per l'ammissione alla garanzia e
di valutazione economico-finanziaria delle singole iniziative, le
cause di inefficacia della garanzia e di revoca dell'agevolazione, la
procedura di attivazione della garanzia al verificarsi
dell'insolvenza dell'impresa beneficiaria del finanziamento
agevolato, gli oneri di rendicontazione annuale da parte del soggetto
gestore del Fondo di garanzia;
Tenuto conto che il Comitato interministeriale per la cooperazione
e lo sviluppo (CICS) - di cui l'art. 15 della legge n. 125/2014
prevede l'istituzione - non risulta ad oggi costituito e ritenuto
pertanto che nelle more della piena operativita' della legge, tra
l'altro subordinata al completamento delle procedure di cui all'art.
17 e ai termini di cui all'art. 31 della stessa, quanto previsto con
riferimento al CICS e alle relative competenze e attivita' debba
essere assolto da questo Comitato, ai sensi del richiamato decreto
del Presidente della Repubblica n. 373/1994 ad oggi vigente, che ha
devoluto a questo Comitato le funzioni del gia' soppresso CICS;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la proposta del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di dover
adottare la presente delibera concernente il regolamento relativo al
Fondo di garanzia per la concessione di crediti agevolati alle
imprese italiane che costituiscano imprese miste in Paesi partner, ai
sensi dell'art. 27 della stessa legge n. 125/2014, che ha novellato
l'art. 7 della sopra citata legge n. 49/1987, come gia' modificato
dal decreto legge n. 69/2013;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62);
Vista la odierna nota DIPE n. 839-P predisposta congiuntamente dal
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero
dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta
del Comitato;
Su proposta del Vice Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;
Delibera:
Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 125/2014 richiamata in
premessa, che ha novellato l'art. 7 della legge n. 49/1987 (gia'
modificato dal citato art. 7 del decreto legge n. 69/2013), relativo,
tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati per il
finanziamento di imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di
sviluppo, e' approvato l'allegato regolamento, che costituisce parte
integrante della presente delibera, recante disposizioni operative
del Fondo di garanzia previsto dallo stesso art. 27 della legge n.
125/2014 con riferimento alle dette operazioni di concessione di
crediti agevolati e gia' approvato dal Comitato direzionale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale con il parere n. 17/2014 di cui alle
premesse.
Roma, 20 febbraio 2015
Il Presidente: Renzi
Il segretario: Lotti
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
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