IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  commissione  consultiva   Tecnico-scientifica   dell'
Agenzia italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto  legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto  ancora  il  provvedimento  CUF  datato   31   gennaio   2001
concernente il  monitoraggio  clinico  dei  medicinali  inseriti  nel
succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  70  del  24
marzo 2001; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata  2
agosto 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto
2013, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale
lomitapide, in assenza di valida alternativa terapeutica disponibile,
per l'indicazione terapeutica: «Trattamento della  ipercolesterolemia
familiare omozigote (HoFH)» e con il seguente limite temporale:  fino
ad approvazione della domanda  di  autorizzazione  all'immissione  in
commercio, o al massimo per 12 mesi; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 12
novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  271  del  21
novembre 2014, concernente la proroga di 6 mesi dell'inserimento, nel
succitato  elenco,  del  medicinale  lomitapide,  in   attesa   della
conclusione dell'iter negoziale; 
  Ritenuto opportuno garantire la continuita' del trattamento in quei
pazienti che gia' ne stanno beneficiando, o intraprenderlo in  quelli
per cui dovesse emergerne la necessita', in attesa della  conclusione
dell'iter negoziale; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  20-23  aprile
2015 - Stralcio Verbale n. 37; 
  Ritenuto  pertanto  di  prorogare  la  permanenza  del   medicinale
lomitapide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale  carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996 n.  648,  per  l'  indicazioni  terapeutica  citata  in
premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'inserimento del medicinale lomitapide, di cui alle determinazioni
dell'AIFA citate in premessa, nell'elenco dei medicinali erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi
della legge n. 648/96, e' prorogato per ulteriori 3 mesi,  in  attesa
delle conclusioni dell'iter negoziale, nel rispetto delle  condizioni
per esso indicate nell'allegato  1  che  fa  parte  integrante  della
presente determinazione.