IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), e in particolare l'articolo 1, comma 253, recante l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante istituzione del servizio civile nazionale, e in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c); Visto il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del servizio civile nazionale, e in particolare l'articolo 12, relativo al servizio civile all'estero; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l'articolo 12, che attribuisce al Ministero degli affari esteri la competenza alla tutela delle collettivita' italiane e dei lavoratori all'estero; Visto il Rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite «Un'Agenda per la Pace» (doc. A/47/277, 17 June 1992); Vista la Dichiarazione delle Nazioni Unite «sul diritto e la responsabilita' degli individui, dei gruppi e degli organi della societa' di promuovere e proteggere le liberta' fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (doc. A/RES/53/144, 8 March 1999), in particolare l'articolo 1: "Tutti hanno il diritto, individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali a livello nazionale ed internazionale"»; Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo; Vista la Comunicazione della Commissione europea COM (2001) 211 sulla prevenzione dei conflitti; Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2001 sulla prevenzione dei conflitti; Visto il «Programma UE per la prevenzione dei conflitti violenti» (Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza, Göteborg, 15 e 16 giugno 2001); Viste le «Recommendations for Enhancing Co-operation with Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations (CSOs) in the Framework of EU Civilian Crisis Management and Conflict Prevention», elaborate dal Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi dell'Unione Europea (Council of European Union, doc. 15741/06, Brussels, 23 November 2006); Visto l'Obiettivo Civile Primario 2010 del Consiglio dell'Unione Europea (Council of European Union, doc. 14823/07, Brussels, 19 November 2007); Visto il Regolamento (UE) N. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilita' e alla pace; Considerata la necessita' di procedere alla sperimentazione dei corpi civili di pace previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Considerato che l'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) prevede l'istituzione in via sperimentale di un contingente dei corpi civili di pace per le finalita' di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64: «promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli»; Considerato che la succitata disposizione della legge di stabilita' 2014 prevede la formazione e la sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azione di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale; Considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione gli ambiti nei quali si estrinseca l'attivita' dei corpi civili di pace ricade nella competenza esclusiva dello Stato; Considerata l'esigenza preminente di assicurare livelli adeguati di sicurezza ai giovani volontari; Considerato che l'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede altresi' che all'organizzazione del contingente si provveda ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, il quale dispone che i giovani volontari del servizio civile nazionale possono essere inviati all'estero, per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, concernente «Delega di funzioni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, integrazione, famiglia» e in particolare l'articolo 2, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del contingente di corpi civili di pace istituito in via sperimentale per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. La sperimentazione si realizza attraverso progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni di cui alla lettera b) del comma 3. A partire dal secondo anno, la sperimentazione puo' essere estesa ad organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte, secondo modalita' definite con intese stipulate con le organizzazioni stesse dal Dipartimento, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 8. 3. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Dipartimento»: il Dipartimento per la Gioventu' e il Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) «Enti e organizzazioni»: gli enti e le organizzazioni iscritti agli albi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni attivita' di servizio civile nazionale nelle aree e nei settori d'intervento di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 28, comma 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125; c) «MAECI»: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.