IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014),
e in particolare l'articolo 1, comma 253,  recante  l'istituzione  in
via sperimentale di un contingente di corpi civili di pace; 
  Vista la legge  6  marzo  2001,  n.  64,  recante  istituzione  del
servizio civile nazionale, e in particolare l'articolo  1,  comma  1,
lettera c); 
  Visto  il  decreto  legislativo  5  aprile  2002,  n.  77,  recante
disciplina del servizio civile nazionale, e in particolare l'articolo
12, relativo al servizio civile all'estero; 
  Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina  generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare l'articolo 12, che attribuisce al Ministero degli  affari
esteri la competenza alla tutela delle collettivita' italiane  e  dei
lavoratori all'estero; 
  Visto il Rapporto  del  Segretario  generale  delle  Nazioni  Unite
«Un'Agenda per la Pace» (doc. A/47/277, 17 June 1992); 
  Vista la Dichiarazione  delle  Nazioni  Unite  «sul  diritto  e  la
responsabilita' degli individui, dei  gruppi  e  degli  organi  della
societa' di promuovere e proteggere  le  liberta'  fondamentali  e  i
diritti umani universalmente riconosciuti (doc. A/RES/53/144, 8 March
1999),  in  particolare  l'articolo  1:  "Tutti  hanno  il   diritto,
individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare
per la protezione e  la  realizzazione  dei  diritti  umani  e  delle
liberta' fondamentali a livello nazionale ed internazionale"»; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento  europeo  del  10  febbraio
1999 sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo; 
  Vista la Comunicazione della Commissione  europea  COM  (2001)  211
sulla prevenzione dei conflitti; 
  Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del  13  dicembre  2001
sulla prevenzione dei conflitti; 
  Visto il «Programma UE per la prevenzione dei  conflitti  violenti»
(Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza, Göteborg, 15  e  16
giugno 2001); 
  Viste  le  «Recommendations   for   Enhancing   Co-operation   with
Non-Governmental Organisations (NGOs) and Civil Society Organisations
(CSOs) in the Framework of EU Civilian Crisis Management and Conflict
Prevention», elaborate dal Comitato  per  gli  aspetti  civili  della
gestione delle crisi dell'Unione Europea (Council of European  Union,
doc. 15741/06, Brussels, 23 November 2006); 
  Visto l'Obiettivo Civile Primario 2010  del  Consiglio  dell'Unione
Europea (Council of  European  Union,  doc.  14823/07,  Brussels,  19
November 2007); 
  Visto il Regolamento (UE) N. 230/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno  strumento  inteso  a
contribuire alla stabilita' e alla pace; 
  Considerata la necessita' di  procedere  alla  sperimentazione  dei
corpi civili di pace previsti dall'articolo 1, comma 253, della legge
27 dicembre 2013, n. 147; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 253, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014) prevede l'istituzione in  via
sperimentale di un contingente  dei  corpi  civili  di  pace  per  le
finalita' di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 1, della
legge  6  marzo  2001,  n.  64:  «promuovere  la  solidarieta'  e  la
cooperazione, a livello nazionale ed internazionale  con  particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona  ed
alla educazione alla pace fra i popoli»; 
  Considerato che la succitata disposizione della legge di stabilita'
2014 prevede la formazione e la sperimentazione della presenza di 500
giovani volontari da impegnare in  azione  di  pace  non  governative
nelle aree di conflitto o a rischio di  conflitto  o  nelle  aree  di
emergenza ambientale; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere
a) e s), della  Costituzione  gli  ambiti  nei  quali  si  estrinseca
l'attivita'  dei  corpi  civili  di  pace  ricade  nella   competenza
esclusiva dello Stato; 
  Considerata l'esigenza preminente di assicurare livelli adeguati di
sicurezza ai giovani volontari; 
  Considerato che l'articolo 1, comma 253, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, prevede altresi' che all'organizzazione del contingente
si provveda ai sensi dell'articolo  12,  del  decreto  legislativo  5
aprile 2002, n. 77, il quale dispone  che  i  giovani  volontari  del
servizio civile nazionale possono essere inviati all'estero,  per  le
finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge 6
marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 aprile 2014, concernente  «Delega  di  funzioni  al  Ministro  del
lavoro e delle politiche  sociali  Giuliano  Poletti  in  materia  di
politiche  giovanili,  servizio   civile   nazionale,   integrazione,
famiglia» e in particolare l'articolo 2,  comma  3,  che  attribuisce
allo stesso le funzioni in materia di Servizio  civile  nazionale  di
cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64,
e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del  contingente
di corpi civili di pace istituito in via sperimentale per il triennio
2014-2016 dall'articolo 1, comma 253, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147. 
  2. La sperimentazione si realizza  attraverso  progetti  presentati
dagli enti e dalle organizzazioni di cui alla lettera b) del comma 3.
A partire dal secondo anno, la sperimentazione puo' essere estesa  ad
organizzazioni internazionali  di  cui  l'Italia  e'  parte,  secondo
modalita' definite con intese stipulate con le organizzazioni  stesse
dal Dipartimento, di concerto con il Ministero degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  sentito  il  Comitato  di   cui
all'articolo 8. 
  3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) «Dipartimento»: il Dipartimento per la Gioventu' e  il  Servizio
Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  b) «Enti e organizzazioni»: gli enti e le  organizzazioni  iscritti
agli albi di cui all'articolo 5  del  decreto  legislativo  5  aprile
2002, n. 77, che  abbiano  svolto  o  svolgano  da  almeno  tre  anni
attivita' di servizio civile  nazionale  nelle  aree  e  nei  settori
d'intervento di cui all'articolo 2 del presente decreto, tenuto conto
di quanto disposto dall'articolo 28, comma 10, della legge 11  agosto
2014, n. 125; 
  c) «MAECI»: Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale.