IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
come introdotto dall'articolo  30,  comma  1,  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116; 
  Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 7-bis,  con
il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per  la
realizzazione,  la  connessione  e  l'esercizio  degli  impianti   di
produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  di  cui  ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al DM  19  settembre  2010
nonche'   per   l'installazione   e   l'esercizio   di   unita'    di
microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma  1,  lettera
e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene  effettuata
utilizzando un modello unico approvato dal  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il
sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati  dai
Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.; 
  Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con riferimento
alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli articoli 6,  comma
11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del  2011,  il
modulo contiene esclusivamente: 
  a) i dati anagrafici del proprietario o di  chi  abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
  b) la dichiarazione del proprietario di essere  in  possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  Ritenuto  che  con  il  modello  unico  puo'  essere  ottenuta  una
significativa semplificazione in particolar modo per  gli  interventi
di  realizzazione  di  piccoli  impianti  fotovoltaici  integrati  su
edifici operanti in  scambio  sul  posto  e  che  non  comportino  un
incremento dell'impegno di potenza sulla rete; 
  Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti  e'
possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti  a  due
soli passaggi verso un'unica interfaccia: la trasmissione del modello
unico e la comunicazione della fine lavori; 
  Considerato inoltre che, per le  suddette  tipologie  di  impianti,
l'adozione del  modello  unico  da  parte  dei  soggetti  destinatari
risulta di piu' immediata applicazione; 
  Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico  riferito  ai
suddetti   impianti,   rimandando    a    successivi    provvedimenti
l'implementazione di modelli  unici  per  le  altre  casistiche  piu'
complesse; 
  Vista la delibera nr. 172/2015/i/efr del  16  aprile  2015  con  la
quale l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il  sistema
idrico, nel seguito Autorita', ha espresso parere positivo formulando
le seguenti tre raccomandazioni: 
  a) la  prima  raccomandazione  riguarda  il  vademecum  informativo
previsto dall'articolo 5, comma  6,  per  il  quale  l'Autorita'  non
ritiene necessaria una sua preventiva approvazione; 
  b) la seconda raccomandazione il codice IBAN per  i  pagamenti  del
servizio di scambio sul posto, che l'Autorita' ritiene  debba  essere
inserita nella parte II del modulo,  per  poi  essere  trasmesso  dal
richiedente al GSE all'atto della  sottoscrizione  del  contratto  di
scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE; 
  c) la terza raccomandazione riguarda l'inserimento, fra i  dati  da
trasmettere alla  fine  lavori,  della  marca  e  del  modello  degli
inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e  degli  eventuali
sistemi di accumulo presenti; 
  Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni  sub  a)  e
sub c), e  di  accogliere  parzialmente  la  raccomandazione  sub  b)
spostando nella seconda parte del modello  -  quella  da  trasmettere
alla fine dei lavori - la richiesta del codice IBAN  per  regolare  i
rapporti con il GSE, inserendo un campo  dedicato,  senza  prevedere,
tuttavia, un ulteriore passaggio presso  il  GSE;  cio'  al  fine  di
mantenere un'unica interfaccia per il  cittadino,  elemento  fondante
della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la   semplificazione   delle
procedure per  realizzare  piccoli  impianti  fotovoltaici  integrati
sugli edifici, razionalizzando altresi' lo  scambio  di  informazioni
fra Comuni, gestori di rete e GSE. 
  2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e  delle
imprese, per la realizzazione, la  connessione  e  l'esercizio  degli
impianti di cui al comma 1, e' approvato  il  modello  unico  di  cui
all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.  L'allegato  1
e' costituito da  una  parte  I  recante  i  dati  da  fornire  prima
dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da  fornire  alla
fine dei lavori.