IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come introdotto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; Visto, in particolare, il comma 1 del predetto articolo 7-bis, con il quale si dispone che dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida di cui al DM 19 settembre 2010 nonche' per l'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, viene effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore Servizi Energetici S.p.A.; Considerato che il medesimo comma 1 stabilisce che, con riferimento alle comunicazioni destinate al Comune di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, il modulo contiene esclusivamente: a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la descrizione sommaria dell'intervento; b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita' dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. Ritenuto che con il modello unico puo' essere ottenuta una significativa semplificazione in particolar modo per gli interventi di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati su edifici operanti in scambio sul posto e che non comportino un incremento dell'impegno di potenza sulla rete; Considerato, in particolare, che per tali tipologie di impianti e' possibile ridurre i numerosi adempimenti attualmente previsti a due soli passaggi verso un'unica interfaccia: la trasmissione del modello unico e la comunicazione della fine lavori; Considerato inoltre che, per le suddette tipologie di impianti, l'adozione del modello unico da parte dei soggetti destinatari risulta di piu' immediata applicazione; Ritenuto, quindi, di approvare un primo modello unico riferito ai suddetti impianti, rimandando a successivi provvedimenti l'implementazione di modelli unici per le altre casistiche piu' complesse; Vista la delibera nr. 172/2015/i/efr del 16 aprile 2015 con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, nel seguito Autorita', ha espresso parere positivo formulando le seguenti tre raccomandazioni: a) la prima raccomandazione riguarda il vademecum informativo previsto dall'articolo 5, comma 6, per il quale l'Autorita' non ritiene necessaria una sua preventiva approvazione; b) la seconda raccomandazione il codice IBAN per i pagamenti del servizio di scambio sul posto, che l'Autorita' ritiene debba essere inserita nella parte II del modulo, per poi essere trasmesso dal richiedente al GSE all'atto della sottoscrizione del contratto di scambio sul posto da effettuarsi presso il medesimo GSE; c) la terza raccomandazione riguarda l'inserimento, fra i dati da trasmettere alla fine lavori, della marca e del modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti; Ritenuto di accogliere integralmente le raccomandazioni sub a) e sub c), e di accogliere parzialmente la raccomandazione sub b) spostando nella seconda parte del modello - quella da trasmettere alla fine dei lavori - la richiesta del codice IBAN per regolare i rapporti con il GSE, inserendo un campo dedicato, senza prevedere, tuttavia, un ulteriore passaggio presso il GSE; cio' al fine di mantenere un'unica interfaccia per il cittadino, elemento fondante della semplificazione amministrativa introdotta dal presente decreto. Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto disciplina la semplificazione delle procedure per realizzare piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici, razionalizzando altresi' lo scambio di informazioni fra Comuni, gestori di rete e GSE. 2. Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, e' approvato il modello unico di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto. L'allegato 1 e' costituito da una parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori e da una parte II con i dati da fornire alla fine dei lavori.