IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali
metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il
quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e
agli enti locali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la
disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n.
128;
Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012,
n. 208, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per
l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla
disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli
preziosi;
Visto in particolare l'art. 12, commi 5-bis e 5-ter, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, e successive
modifiche ed integrazioni, secondo cui, rispettivamente, «il marchio
di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in
metallo prezioso previsti dall'art. 4 del decreto possono essere
impressi anche mediante tecnologia laser» e «con uno o piu' decreti
del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare
sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili
all'attuazione del regolamento stesso relativamente alle modalita'
per l'applicazione della tecnologia laser, nonche' per la sicurezza
informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo
di tale tecnologia»;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva
83/189/CE, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei
marchi di identificazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo
22 maggio 1999, n. 251, che intendono avvalersi della tecnologia
laser per apporre il proprio marchio di identificazione e
l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da
essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.