IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici provinciali metrici alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 208, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi; Visto in particolare l'art. 12, commi 5-bis e 5-ter, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui, rispettivamente, «il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso previsti dall'art. 4 del decreto possono essere impressi anche mediante tecnologia laser» e «con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico di natura non regolamentare sono stabilite le disposizioni tecniche di dettaglio indispensabili all'attuazione del regolamento stesso relativamente alle modalita' per l'applicazione della tecnologia laser, nonche' per la sicurezza informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo di tale tecnologia»; Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che codifica la procedura di notifica di cui alla direttiva 83/189/CE, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai soggetti assegnatari dei marchi di identificazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, che intendono avvalersi della tecnologia laser per apporre il proprio marchio di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.