IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli  20  e
50, che  conferisce  funzioni  e  compiti  degli  uffici  provinciali
metrici  alle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con  il
quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento
relativamente alle funzioni e ai compiti  conferiti  alle  regioni  e
agli enti locali; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  251,  recante  la
disciplina dei titoli e dei marchi  di  identificazione  dei  metalli
preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile  1998,  n.
128; 
  Visto, il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,
n. 150, regolamento recante  norme  per  l'applicazione  del  decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012,
n. 208, regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica  30  maggio  2002,   n.   150,   concernente   norme   per
l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251,  sulla
disciplina  dei  titoli  e  marchi  di  identificazione  dei  metalli
preziosi; 
  Visto in particolare l'art. 12, commi 5-bis  e  5-ter,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002, e successive
modifiche ed integrazioni, secondo cui, rispettivamente, «il  marchio
di identificazione e l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in
metallo prezioso previsti dall'art.  4  del  decreto  possono  essere
impressi anche mediante tecnologia laser» e «con uno o  piu'  decreti
del Ministro dello sviluppo economico  di  natura  non  regolamentare
sono stabilite le disposizioni tecniche di  dettaglio  indispensabili
all'attuazione del regolamento stesso  relativamente  alle  modalita'
per l'applicazione della tecnologia laser, nonche' per  la  sicurezza
informatica e per l'esecuzione di controlli in relazione all'utilizzo
di tale tecnologia»; 
  Esperita la procedura  di  informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che  codifica  la  procedura  di  notifica  di  cui  alla   direttiva
83/189/CE, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni ed integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  si  applica  ai  soggetti  assegnatari  dei
marchi di identificazione di cui all'art. 4 del  decreto  legislativo
22 maggio 1999, n. 251,  che  intendono  avvalersi  della  tecnologia
laser  per  apporre  il  proprio   marchio   di   identificazione   e
l'indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso, da
essi prodotti oppure prodotti e commercializzati.