IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  il  D.P.C.M.  n.  105  del  27  febbraio  2013  recante   le
disposizioni  relative  all'  organizzazione  del   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e  forestali,  a  norma  dell'art.  2,
comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  18
febbraio 2014 con  il  quale  il  dott.  Riccardo  Rigillo  e'  stato
nominato Direttore generale  della  Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  all'
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto l'art. 31 rubricato «Misure per  lo  sviluppo  della  ricerca
applicata alla pesca» della legge 30 ottobre 2014 n. 161  recante  le
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2013-bis»; 
  Visto il Reg. (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006
recante le «Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile  delle
risorse della pesca nel mar Mediterraneo» in modifica del Reg.  (CEE)
n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) 1626/94"; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995,  n.  44,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di
un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre  1998,  n.  515,  con  il
quale si adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita'  dei
consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999; 
  Visto il decreto ministeriale 22 dicembre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001,  recante  la  disciplina
della pesca dei molluschi bivalvi; 
  Visto il Reg. (CE)  n.  1224/2009,  che  istituisce  un  regime  di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto  il  Regolamento  di   esecuzione   (UE)   N.404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il Regolamento (UE) N. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/Ce
del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2012 concernente il rinnovo,
per ulteriori cinque  anni,  dell'affidamento  della  gestione  della
pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti  e
riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e n. 515/1998; 
  Vista l'istanza in data 15 gennaio 2015, con la quale il  CO.GE.MO.
Monfalcone ha chiesto la proroga della sperimentazione della  cattura
dei «bibi» per n. 6  unita'  munite  del  sistema  «draga  idraulica»
autorizzate  alla  pesca  dei  molluschi  bivalvi   nell'ambito   del
Compartimento marittimo di Monfalcone; 
  Visti i decreti ministeriale 21 giugno  2010,  27  luglio  2011,  9
agosto 2012, 25 luglio 2013 e 23 luglio 2014, concernenti l'attivita'
di sperimentazione della  risorsa  «Sipunculus  nudus»  -  denominata
«bibi» per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; 
  Vista la nota in data 29 gennaio 2015, con la quale il Dipartimento
di scienze della vita dell'Universita' di Trieste, oltre ad esprimere
parere  favorevole  in  merito  alla  proroga  della  sperimentazione
dell'attivita'  di  cattura  di  prelievo  dei  «bibi»,  cosi'   come
richiesto dal CO.GE.MO. Monfalcone ha suggerito una quota di prelievo
ad imbarcazione «pro/die» di 120 Kg.; 
  Visto il parere favorevole della Capitaneria di Porto di Monfalcone
reso con nota prot. n. 0008071 in data 23 aprile 2015; 
  Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi
bivalvi sono finalizzate ad assicurare l'esercizio responsabile della
pesca, volto a raggiungere un punto di equilibrio tra  lo  sforzo  di
pesca e le reali capacita' produttive del mare e, pertanto, rientrano
nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Tenuto conto che l'affidamento ai consorzi di gestione della  pesca
dei molluschi bivalvi ha, quale obiettivo primario, l'incremento e la
tutela dei molluschi medesimi attraverso concrete iniziative  per  la
salvaguardia di tale risorsa; 
  Considerato che la  gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi
nell'ambito del Compartimento  marittimo  di  Monfalcone  cosi'  come
affidata al locale CO.GE.MO., da ultimo con D.M. 16 febbraio  2007  -
in corso di rinnovo - , ha prodotto effetti sostanzialmente  positivi
sulla corretta gestione di tale risorsa; 
  Considerato che al CO.GE.MO.  Monfalcone  aderiscono  la  totalita'
delle unita' autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi  con  draga
idraulica, ragione per cui la  richiesta  proroga  dell'attivita'  di
sperimentazione della pesca dei «bibi»  riduce  lo  sforzo  di  pesca
sugli stessi molluschi bivalvi nel Compartimento di Monfalcone; 
  Considerato altresi' che la proposta di proroga  dell'attivita'  di
cattura dei «bibi» consente al CO.GE.MO.  Monfalcone  di  perseguire,
nell'ambito dei poteri di auto organizzazione, le  proprie  finalita'
che tendono, come e' noto, ad intraprendere ed adottare le necessarie
misure  di  gestione  atte  ad  assicurare  l'esercizio  responsabile
dell'attivita' di prelievo, e volte pertanto al raggiungimento di  un
piu' vicino equilibrio  tra  lo  sforzo  di  pesca  e  l'esigenza  di
preservare l'ecosistema marino; 
  Considerato, altresi', che permane l'esigenza  di  adottare  misure
idonee a garantire un corretto equilibrio tra capacita' di prelievo e
quantita' di risorse disponibili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E'  consentita  la  proroga  dell'attivita'  di  prelievo  della
risorsa «Sipunculus nudus» - denominata «bibi» -  in  alternativa  ai
molluschi bivalvi, a n. 6  imbarcazioni,  individuate  dal  CO.GE.MO.
Monfalcone, abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con il sistema
draga idraulica, cosi' come identificato  nella  denominazione  degli
attrezzi di pesca - ai sensi  dell'art.  2 decreto  m  inisteriale 26
gennaio 2012 -, in «Draghe  meccaniche  comprese  le  turbosoffianti»
(HMD), in via sperimentale,  a  decorrere  dalla  data  del  presente
decreto e fino al 31 dicembre  2015,  nell'ambito  del  Compartimento
marittimo di Monfalcone. 
  2. Ciascuna imbarcazione puo' catturare un quantitativo  di  «bibi»
non superiore a 120 Kg. giornalieri. Le  unita'  dedite  al  prelievo
della suddetta risorsa sono vincolate ai medesimi limiti  spaziali  e
temporali cui sono sottoposte  le  unita'  dedite  alla  cattura  dei
molluschi bivalvi, ivi comprese la distanza dalla costa ed i punti di
sbarco. 
  3. I titolari delle imprese autorizzate  all'attivita'  di  cattura
dei «bibi» sono obbligati alla  tenuta  di  un  quaderno  debitamente
numerato, timbrato e siglato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone
dove devono essere annotate le giornate di pesca, le zone di cattura,
i quantitativi prelevati nonche' l'indicazione della lunghezza  media
della specie in questione.