IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  "Visti
semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Vista la  legge  23  dicembre  1996  n.  648,  di  conversione  del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle  misure  per  il
contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione  del  tetto
di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  300
del 23 dicembre 1996; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
datato 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del
19 settembre 2000 con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in  altri  Stati
ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei   medicinali   non   ancora
autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali
da impiegare  per  una  indicazione  terapeutica  diversa  da  quella
autorizzata, da erogarsi  a  totale  carico  del  Servizio  sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del  decreto-legge  21  ottobre  1996  n.  536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 30
dicembre 2014, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  15
gennaio 2015, concernente l'inserimento, nel  succitato  elenco,  del
medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) come valida alternativa
terapeutica nella "prevenzione e rimozione dei depositi  corneali  di
cristalli di cistina nella cistinosi nefropatica"; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'11  febbraio  1997
che prevede l'importazione  nel  territorio  italiano  di  medicinali
registrati  all'estero  nel  rispetto   delle   condizioni   di   uso
autorizzate nel paese di provenienza; 
  Visto che il medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops)  non  e'
registrato in nessun Paese e quindi non rientra  in  quanto  previsto
dal decreto del Ministro della salute dell'11 febbraio 1997; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del  20-23  aprile
2015 - Stralcio Verbale n. 37; 
  Ritenuto pertanto di escludere il medicinale cisteamina  cloridrato
(Cystadrops) di cui alla determinazione dell'AIFA datata 30  dicembre
2014, sopra citata, dall'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il medicinale cisteamina cloridrato (Cystadrops) e' escluso per uso
oftalmico per l'indicazione "prevenzione  e  rimozione  dei  depositi
corneali  di  cristalli  di  cistina  nella  cistinosi   nefropatica"
dall'elenco dei medicinali erogabili a  totale  carico  del  Servizio
sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/96.