IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d)  e
ss.mm.ii.; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
Europeo e del Consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  6  novembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 21 novembre  2013  con
il quale al laboratorio Valoritalia  Laboratori  S.r.l.,  ubicato  in
Tavarnelle Val di Pesa, via Sangallo n. 43 - Sambuca Val di Pesa,  e'
stata rinnovata  l'autorizzazione  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che con il decreto 6 novembre 2013  sopra  indicato  il
laboratorio Valoritalia Laboratori  S.r.l.  e'  stato  autorizzato  a
eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato  secondo
il certificato di accreditamento rilasciato da Accredia  in  data  16
ottobre 2013; 
  Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela  ai  sensi
dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il
decreto 6 novembre 2013, poiche' il  citato  laboratorio  Valoritalia
Laboratori S.r.l. puo'  essere  autorizzato  solo  per  i  metodi  di
analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione  internazionale
della vigna e del vino (OIV), e non, puo' essere autorizzato  invece,
per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da  Accredia  con
certificato del 16 ottobre 2013; 
  Considerata altresi' la nota del 2 aprile  2015  con  la  quale  e'
stato comunicato al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. l'avvio
del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.
240, relativo all'annullamento del  citato  decreto  del  6  novembre
2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' annullato, in autotutela, il decreto  del  6  novembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  273
del 21 novembre 2013,  recante  il  «Rinnovo  dell'autorizzazione  al
laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle  Val
di Pesa, via Sangallo n. 43 - Sambuca Val di  Pesa  al  rilascio  dei
certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 
  2. Sono salvi  gli  atti  eventualmente  compiuti  dal  laboratorio
Valoritalia Laboratori S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 28 aprile 2015 
 
                                         Il direttore generale: Gatto