In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2015, n. 3 e'
stato adottato il «Regolamento che modifica il DPCM 23 marzo 2011, n.
1, il DPCM 26 ottobre 2012, n. 4, il DPCM 20 luglio 2012, n. 1 ed  il
DPCM 12 giugno 2009, n. 6». 
    Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto, le disposizioni  ivi
contenute entreranno in vigore il 10 giugno 2015. 
    Si riporta di seguito il testo dell'art. 45, comma 2, del DPCM n.
1/2011 - cosi' come modificato dall'art. 6  del  presente  decreto  -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  5
aprile 2011, n. 78: 
 
                              «Art. 45. 
                         Doveri particolari 
 
    1. (Omissis). 
    2. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di
pubblico servizio di cui devono essere assunte le  dichiarazioni  nel
corso di un procedimento giudiziario sono  tenuti  a  dare  immediata
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  se  ritengono
che il loro  esame  o  il  loro  interrogatorio  o  ogni  altro  atto
giudiziario cui sono chiamati abbia  ad  oggetto  fatti  o  documenti
coperti dal segreto di Stato, o suscettibili di  essere  oggetto  del
segreto di Stato a norma del regolamento emanato ai  sensi  dell'art.
39, comma 5, della legge n. 124 del 2007. Il Presidente del Consiglio
dei ministri provvede ai sensi della normativa vigente.».