IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n.  34,  convertito
dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,  recante  «Semplificazioni  in
materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»; 
  Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad
un decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  i
profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e  la  Commissione
Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE),  la  definizione  dei
«requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della  verifica
nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art.
4; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16  maggio  2014,  n.  78,
secondo cui, dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,
sono abrogate tutte le disposizioni  di  legge  incompatibili  con  i
contenuti del medesimo art. 4; 
  Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma  11-ter,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35,  convertito  dalla  legge  6
giugno 2013,  n.  64;  l'art.  10  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera
a), del decreto del Ministero dell'interno  29  agosto  2012;  l'art.
13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.  52,  convertito
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche'  l'art.  4,  comma  2,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.  207,  che
disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento
Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); 
  Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale  Paritetica  per
le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il  15,  20,
23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014; 
  Considerata la complessita'  degli  interventi  di  implementazione
degli applicativi necessari per la messa a punto della  procedura  di
verifica  della  regolarita'  contributiva  in  tempo  reale   e   la
conseguente necessita' di disporre  di  un  congruo  lasso  di  tempo
dall'emanazione del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva 
 
  1.  Sono  abilitati  ad  effettuare  la  verifica  di   regolarita'
contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle  finalita'  per  le
quali e' richiesto il possesso del  Documento  Unico  di  Regolarita'
Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: 
    a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
    b) gli Organismi di attestazione SOA; 
    c)  le  amministrazioni  pubbliche  concedenti,  anche  ai  sensi
dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed  i
gestori di pubblici servizi che agiscono ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione  alla  propria
posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore
autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; 
    f) le banche o gli  intermediari  finanziari,  previa  delega  da
parte del soggetto titolare del credito, in relazione  alle  cessioni
dei crediti certificati ai sensi dell'art.  9  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89.