IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l'art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarita' Contributiva»; Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarita', i contenuti e le modalita' della verifica nonche' le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4; Visto l'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l'art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell'interno 29 agosto 2012; l'art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche' l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita' di rilascio del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC); Sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20, 23 maggio 2014 nonche' il 31 ottobre 2014; Considerata la complessita' degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di verifica della regolarita' contributiva in tempo reale e la conseguente necessita' di disporre di un congruo lasso di tempo dall'emanazione del presente decreto; Decreta: Art. 1 Soggetti abilitati alla verifica di regolarita' contributiva 1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarita' contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalita' per le quali e' richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse; f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.