L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  Codice  delle  Assicurazioni
Private; in particolare gli articoli n. 134 (Attestazione sullo stato
del rischio) e n. 170-bis (Durata del contratto); 
  Visto  il  decreto-legge  6  luglio  2012,   n.   95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con  modifiche  nella
legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione
dell'IVASS); 
  Visto il titolo IV del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio  2010,
recante  disposizioni  in  materia  di  «Informativa   via   web   al
contraente»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  codice   in   materia   di
protezione dei dati personali; 
  Considerato che l'art. 134  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, prevede l'obbligo per le imprese  di  assicurazione  di
inserire le informazioni riportate negli attestati di rischio in  una
Banca dati elettronica detenuta da un soggetto  pubblico  o,  qualora
gia' esistente, da un soggetto privato; 
  Considerata l'esigenza di ridefinire la disciplina  in  materia  di
attestazione sullo stato del  rischio  dei  contratti  r.c.  auto  in
conformita' con l'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n. 209, attualmente disciplinata dal regolamento ISVAP  n.  4  del  9
agosto 2006, cosi' come modificato dal provvedimento  ISVAP  n.  2590
dell'8 febbraio 2008; 
 
                         adotta il seguente: 
 
 
                             Regolamento 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente Regolamento si intendono per: 
  a) «decreto»: il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
(Codice delle Assicurazioni private); 
  b)  «impresa»  o   «assicuratore»:   l'impresa   di   assicurazione
autorizzata in Italia all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile auto nonche' l'impresa di  assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E, abilitata in
Italia   all'esercizio    dell'assicurazione    obbligatoria    della
responsabilita' civile auto in regime di  stabilimento  o  di  libera
prestazione di servizi; 
  c)  «assicurazione  obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei  veicoli  a  motore»  o,  in  breve,
«r.c.a.»: l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i  rischi  del
ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, di  cui  all'art.
2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  d) «contraente»: la persona  fisica  o  giuridica  che  stipula  il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; 
  e) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che  ha  diritto
alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero,  qualora
diverso, il proprietario del veicolo,  l'usufruttuario,  l'acquirente
con patto di riservato dominio, il locatario nel  caso  di  locazione
finanziaria); 
  f) «attestazione sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»:
il documento elettronico nel quale sono indicate  le  caratteristiche
del rischio assicurato; 
  g) «banca dati degli attestati di  rischio»  o,  in  breve,  «banca
dati»: la banca dati elettronica che le imprese  hanno  l'obbligo  di
alimentare con le informazioni e i dati  necessari  ad  attestare  lo
stato del rischio; 
  h) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il  contratto
e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata  dalla
singola  impresa  e  correlata  alla  sinistrosita'  pregressa,   per
individuare il presumibile livello  di  rischiosita'  della  garanzia
prestata; 
  i) «classe di merito CU»: categoria  alla  quale  il  contratto  e'
assegnato  sulla  base  di  una  scala   di   valutazione   stabilita
dall'IVASS, con proprio provvedimento, che tutte  le  imprese  devono
indicare nell'attestato di rischio  accanto  alla  classe  di  merito
aziendale a fini di confrontabilita' delle offerte assicurative  r.c.
auto; 
  j) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante  ai
fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri
pagati nel periodo; 
  l) «regole evolutive»:  modalita'  definite  rispettivamente  dalla
singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della
classe di merito aziendale di cui alla lettera h) e della  classe  di
merito CU di cui alla lettera i); 
  m) «contratto  di  leasing»:  contratto  di  locazione  in  cui  il
locatore concede in godimento il veicolo contro il  corrispettivo  di
un canone periodico.