IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il decreto 26 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2014 con  il  quale  al
laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (MO), via Migliorara
n. 5, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati
di analisi nel settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto del 28 aprile  2015  di  annullamento  del  citato
decreto 26 marzo 2014; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  commissione  del  10
luglio 2009 recante alcune modalita' di applicazione del  regolamento
(CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni  che  all'art.  15  prevede  per   il   controllo   delle
disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa  comunitaria  per
la produzione dei  prodotti  vitivinicoli  l'utilizzo  di  metodi  di
analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali  d'analisi
dei vini e dei mosti dell'OIV; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei
prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.  922/72,  (CEE)
n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in  particolare  l'art.
80, dove e' previsto che la commissione adotta, ove necessario,  atti
di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo
5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte  II  dell'allegato
VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati  e
pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del  vino
(OIV), a meno che tali  metodi  siano  inefficaci  o  inadeguati  per
conseguire l'obiettivo perseguito dall'unione. 
  Visto il  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento
europeo e del consiglio del  17  dicembre  che  all'art.  80,  ultimo
comma,  prevede  che  in  attesa  dell'adozione  di  tali  metodi  di
esecuzione,  i  metodi  e  le  regole  da  utilizzare   sono   quelli
autorizzati dagli Stati membri interessati; 
  Visto il citato regolamento (UE)  n.  1308/2013  che  all'art.  146
prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori
autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere  ottenuto  in   data   12   settembre   2013   l'accreditamento
relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e
del suo sistema qualita',  in  conformita'  alle  prescrizioni  della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme
alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato  in  ambito  EA  -
European Cooperation for Accreditation; 
  Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono  metodi
di   analisi   raccomandati    e    pubblicati    dall'organizzazione
internazionale della vigna e del vino (OIV); 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il laboratorio Bio 7  S.r.l.,  ubicato  in  Castelvetro  (MO),  via
Migliorara n. 5,  e'  autorizzato  al  rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in
allegato al presente decreto.