IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il Regolamento (CE) 3 maggio 1998, n. 974/98, relativo alla
introduzione dell'euro;
Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1338/2001, come
modificato dal Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 44/2009, che
definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro
la contraffazione;
Visto, in particolare, l'elenco delle autorita' nazionali
competenti di cui all'articolo 2, lettera b) del Regolamento (CE) n.
1338/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee n. C 173/02 del 19 luglio 2002, integrato e aggiornato dal
successivo elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. C 56/3 del 10 marzo 2009, che individua, fra l'altro, il
«Centro nazionale di analisi delle monete - C.N.A.C.» presso
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale Autorita' nazionale
designata per la raccolta e l'analisi dei dati tecnici e statistici
relativi alle monete false;
Visto il Regolamento (CE) 28 giugno 2001, n. 1339/2001, che estende
agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica
gli effetti del Regolamento CE n. 1338/2001;
Visto il Regolamento (CE) 6 dicembre 2004, n. 2182/2004, come
modificato dal Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio del 18
dicembre 2008, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete
metalliche in euro;
Vista la Raccomandazione della Commissione 27 maggio 2005, n.
2005/504/CE, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al
trattamento delle monete non adatte alla circolazione;
Vista la Decisione della Banca centrale europea 16 settembre 2010,
n. BCE/2010/14, relativa ai controlli di autenticita' e idoneita'
delle banconote in euro e al loro ricircolo;
Visto il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210/2010, relativo
alla autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle
monete non adatte alla circolazione;
Visto il Regolamento (UE) 24 giugno 2014, n. 729/2014, riguardante
i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche
in euro destinate alla circolazione;
Visto il decreto 5 agosto 1999, n. 524, con il quale il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha adottato
il Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle
monete metalliche in lire e in euro;
Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, con i quali e' stato istituito il Ministero dell'economia e
delle finanze e sono state trasferite al medesimo le funzioni dei
Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle
finanze;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
cosi' come sostituito dall'articolo 97, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Gestione e distribuzione
al pubblico di banconote e monete metalliche in euro»;
Visto, in particolare, il comma 9 del suddetto articolo 8, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 che attribuisce al Ministero
dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia, nell'ambito
delle rispettive competenze sulle monete metalliche e sulle
banconote, il potere di emanare disposizioni di attuazione anche con
riguardo alle procedure, all'organizzazione occorrente per il
trattamento del contante, ai dati e alle informazioni che i gestori
del contante sono tenuti a trasmettere, nonche', relativamente alle
monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire la
corretta attuazione del citato Regolamento (UE) n. 1210/2010;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
marzo 2002, recante modalita' riguardanti il ritiro dalla
circolazione delle monete metalliche in euro sospette di falsita';
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26
settembre 2002, recante modalita' e termini per l'invio delle
segnalazioni riguardanti le banconote e le monete in euro sospette di
falsita' ritirate o sequestrate dalle Forze di polizia;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
aprile 2007, n. 112 e, in particolare, l'articolo 17 recante
competenze e organizzazione dell'Ufficio centrale antifrode dei mezzi
di pagamento (UCAMP);
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 97 che ha modificato il
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' il
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il provvedimento della Banca d'Italia 14 febbraio 2012,
recante disposizioni relative al controllo dell'autenticita' e
idoneita' delle banconote in euro e al loro ricircolo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1°
febbraio 2013, recante disposizioni applicative della trasmissione al
Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, dei dati
e delle informazioni sui casi di sospetta falsificazione dell'euro ed
il relativo chiarimento MEF del 23 maggio 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27
febbraio 2013, n. 67, recante Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
luglio 2014, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di
livello non generale;
Visto l'articolo 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante approvazione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n.
269, con il quale viene adottato il regolamento recante disciplina
delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei
requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli
articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali
espresso in data 29 gennaio 2015, Registro dei provvedimenti n. 48
del 29 gennaio 2015;
Considerato che la protezione dell'integrita' e dello stato di
conservazione delle banconote e delle monete in euro e' condizione
essenziale per preservare la fiducia del pubblico nelle banconote e
nelle monete in euro quali mezzi di pagamento e che cio' richiede la
loro sottoposizione a controlli di autenticita' per riconoscere
prontamente i falsi e la verifica di idoneita' per accertare che lo
stato di conservazione del circolante sia di buon livello
qualitativo;
Considerato che le banconote e le monete in euro che si sospettano
contraffatte devono essere individuate in modo rapido e consegnate
alle autorita' nazionali competenti;
Considerato che l'articolo 97, comma 3 del citato decreto-legge n.
1/2012, stabilisce che dall'attuazione dell'articolo 97 stesso non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato e che le amministrazioni competenti provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Considerato che il citato articolo 97 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, ha, tra l'altro, attribuito al «Centro di analisi delle monete
- C.N.A.C.», istituito presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato i compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010
e specificatamente:
ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere
contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione;
effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE)
n. 1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete
metalliche in euro;
effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6,
paragrafi 2 e 6 del Regolamento (UE) n. 1210/2010;
formazione del personale in conformita' alle modalita' definite
dagli Stati membri;
Considerato che il Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento
europeo e del Consiglio ha dettato regole e procedure comuni relative
al controllo dell'autenticita' e idoneita' delle monete in euro e al
loro ricircolo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a. «apparecchiatura conforme»: l'apparecchiatura per il controllo
dell'autenticita' e dell'idoneita' alla circolazione delle monete
metalliche in euro, riportata nell'apposito elenco di cui alla
definizione «j»;
b. «autenticazione delle monete in euro»: la procedura di verifica
dell'autenticita' e dell'idoneita' alla circolazione delle monete
metalliche in euro svolta attraverso le apparecchiature per il
trattamento delle monete presenti nell'elenco di cui alla definizione
«j», pubblicato sul sito internet della Commissione europea -
Organizzazione lotta antifrode o da personale qualificato;
c. «attivita' di gestione del contante», di seguito «trattamento
del contante»: le attivita' volte a preservare l'integrita' e lo
stato di conservazione delle monete metalliche in euro mediante: 1)
individuazione di quelle sospette di falsita', con l'accertamento
delle caratteristiche distintive e di sicurezza; 2) verifica di
quelle che, per il loro stato di conservazione, sono idonee ad essere
rimesse in circolazione; 3) gestione, ai sensi della normativa
vigente, delle monete sospette di falsita' e delle monete non adatte
alla circolazione;
d. «Centro nazionale di analisi delle monete (C.N.A.C.)», di
seguito denominato «C.N.A.C.»: Autorita' nazionale incaricata,
istituita presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
e. «controlli annuali»: verifiche effettuate annualmente sulle
apparecchiature per il trattamento delle monete per accertarne il
corretto funzionamento e sull'idoneita' e sull'adeguatezza
dell'intero processo di autenticazione adottato dai gestori del
contante;
f. «dichiarazione di conformita'»: dichiarazione, emessa dal
costruttore di apparecchiature per l'autenticazione del circolante,
che attesta l'equivalenza tecnica, per quanto concerne
l'individuazione ed il rigetto di monete contraffatte, tra un modello
di apparecchiatura conforme ed un modello non verificato. La
dichiarazione di conformita' consente di far inserire
l'apparecchiatura nella lista OLAF senza che la stessa venga
sottoposta a test;
g. «gestore del contante»: soggetto di cui all'articolo 8, comma 2,
del suddetto decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, ad eccezione
dei soggetti di cui alla lettera c) del citato articolo 8 del
decreto-legge n. 350/2001, tenuto a verificare l'integrita' e lo
stato di conservazione delle monete metalliche in euro allo scopo di
individuare quelle sospette di falsita' e quelle che non sono piu'
adatte alla circolazione;
h. «esibitore»: persona fisica o persona giuridica diversa dal
gestore del contante che presenta alla Banca d'Italia, per il
rimborso o la sostituzione, monete ritenute non adatte alla
circolazione;
i. «ente segnalante»: gestore del contante che utilizza
apparecchiature automatiche per l'autenticazione del circolante;
j. «elenco consolidato delle apparecchiature per il trattamento
delle monete», di seguito «lista delle apparecchiature: lista
ufficiale delle macchine idonee all'autenticazione del circolante
metallico». Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2
del Regolamento, la lista e' pubblicata nel sito della Commissione
europea. Tutte e sole le apparecchiature presenti nella lista possono
essere utilizzate per l'autenticazione automatica, fatte salve le
deroghe di cui al paragrafo 2 dell'articolo 4 del citato Regolamento;
k. «monete»: le monete metalliche denominate in euro;
l. «monete in euro non adatte alla circolazione»: monete metalliche
in euro autentiche, che sono state respinte durante il processo di
autenticazione o monete metalliche in euro il cui aspetto risulta
significativamente alterato;
m. «pacchetto di prova»: insieme rappresentativo di monete
metalliche in euro contraffatte e di monete metalliche in euro
autentiche;
n. «personale qualificato»: i dipendenti dei gestori del contante
che hanno conoscenza delle differenti caratteristiche di sicurezza
pubbliche delle monete in euro, come specificate nel Regolamento (CE)
n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 e la capacita' di
controllarle e che hanno svolto almeno gli appositi corsi formativi
predisposti dal C.N.A.C.;
o. «portale del contante (CASH.IT)»: sistema informatico per
l'acquisizione delle segnalazioni statistiche dei gestori del
contante, istituito dalla Banca d'Italia e di cui al provvedimento
del Governatore della Banca d'Italia del 14 febbraio 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n. 414 del
18 febbraio 2012;
p. «Regolamento»: il Regolamento (UE) 15 dicembre 2010, n. 1210,
relativo alla autenticazione delle monete metalliche in euro e al
trattamento delle monete metalliche in euro non adatte alla
circolazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
del 22 dicembre 2010, L 339, di seguito denominato «Regolamento»;
q. «ricircolo»: la re-immissione in circolazione delle monete
metalliche in euro, previa autenticazione da parte dei gestori del
contante;
r. «test di individuazione»: i test di cui alla lettera e),
«controlli annuali», nonche' la procedura di prova volta a verificare
la capacita' di un modello di apparecchiatura per il trattamento
delle monete di respingere i tipi noti delle monete in euro
contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla
circolazione, nonche' tutti gli altri oggetti simili alle monete, non
conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.