IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia
e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno
e
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
LE AUTONOMIE E LO SPORT
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui
all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti
integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli
enti territoriali;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono
modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali,
di cui all'art. 3-bis»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 marzo 2015 e integrata
nel corso della riunione del 15 aprile 2015;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione
di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 4.1, lettera J, la parola «gennaio» e' sostituita
dalla seguente «ottobre»;
b) al paragrafo 4.2:
1) alla lettera d) la parola «10» e' sostituita dalla seguente
«20»;
2) alla lettera i), le parole «da parte della Giunta entro il
30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed entro
il 31 maggio da parte del Consiglio.» sono sostituite dalle seguenti
«entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di
riferimento.»;
c) al paragrafo 8.1 le seguenti parole sono cancellate «Negli
enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'analisi
strategica, per la parte esterna, puo' essere limitata ai soli punti
2 e 3.»;
d) dopo il paragrafo 8.3 aggiungere il seguente:
«8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto
dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua,
in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della
situazione socio economica del proprio territorio, le principali
scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Gli indirizzi generali individuati dal documento unico di
programmazione semplificato riguardano principalmente:
1. l'organizzazione e la modalita' di gestione dei servizi
pubblici ai cittadini, tenuto conto dei fabbisogni e dei costi
standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e
societa' controllate e partecipate.
Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi
ed enti strumentali e societa' controllate e partecipate con
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli
obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle
procedure di controllo di competenza dell'ente.
2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica
della sostenibilita' economico finanziaria attuale e prospettica,
anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della
gestione.
Devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i
seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei
riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli
anni dell'arco temporale di riferimento;
b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di
esecuzione e non ancora conclusi;
c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione
delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualita' dei
servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
e. l'analisi delle necessita' finanziarie e strutturali per
l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
f. la gestione del patrimonio;
g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto
capitale;
h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilita' e
andamento tendenziale nel periodo di mandato;
i. gli equilibri della situazione corrente e generali del
bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilita' e gestione delle risorse umane con riferimento
alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni
e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilita' presente e futura con le disposizioni
del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica.
Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti
della programmazione con particolare riferimento al reperimento e
impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilita' economico -
finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica e'
possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi
generali approvati.
In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al
termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio
operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione
certificata delle iniziative intraprese, dell'attivita'
amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla
programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.
Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione
dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, per ogni
singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l'ente
intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di
previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per
ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative
previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con
riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le
previsioni di cassa.
Per ogni singola missione/programma sono altresi' indicati gli
impegni pluriennali di spesa gia' assunti e le relative forme di
finanziamento.
Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi
generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i
documenti di programmazione. L'individuazione delle finalita' e la
fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve
"guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione
dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.
Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di
verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario,
modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente
e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle
missioni.
Il Dup semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco
temporale di riferimento del bilancio di previsione:
a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo
amministrazione pubblica;
b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli
strumenti urbanistici vigenti;
c) la programmazione dei lavori pubblici;
d) la programmazione del fabbisogno di personale;
e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei
beni patrimoniali.
La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere
svolta in conformita' ad un programma triennale e ai suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.
I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi
nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.
La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve
assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzazione delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con
le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.
Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del
proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera
dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i
singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra questi devono essere
individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco
deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni
patrimoniali" quale parte integrante del DUP.
La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e nei limiti,
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.
L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di
effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e disciplinati
dalla legge.
Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori
strumenti di programmazione relativi all'attivita' istituzionale
dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio
alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n.
98/2011 - legge n. 111/2011»;
e) al paragrafo 9.3 le parole «approva lo schema di delibera di
approvazione» sono sostituite dalle seguenti «approva lo schema di
delibera»;
f) alla fine del paragrafo 9.7 e' aggiunto il seguente periodo
«Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di
previsione e' approvato dopo il riaccertamento straordinario dei
residui, il prospetto del risultato di amministrazione presunto e'
sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 5/2 al presente
decreto unitamente al prospetto del risultato di amministrazione al
31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.»;
g) al paragrafo 9.11.4:
1) nella tabella «1) Elenco analitico delle risorse vincolate
rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione
presunto», le parole «Cancellazione dell'accertamento o eliminazione
del vincolo» sono sostituite dalle seguenti «Cancellazione
dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione
degli impegni (-)»;
2) prima delle parole «La stessa tabella aggiornata, unitamente
alle tabelle n. 2) e 3)» e' inserito il seguente periodo: «Si ricorda
che, nel rispetto del principio applicato della contabilita'
finanziaria 9.2, le risorse destinate al cofinanziamento nazionale
sono classificate tra i i vincoli derivanti da trasferimenti.
Considerato che per tali risorse non e' possibile fare riferimento ad
uno specifico capitolo di entrate, nella colonna «Capitolo di
entrata» si indica «Cof. Naz.»;
3) dopo le parole «E' necessario distinguere le entrate
vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate
destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali
la spesa sanitaria o la spesa UE» sono aggiunte le seguenti: «La
natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse
destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono
essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorche'
derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la
natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina
dei vincoli di cassa»;
h) al paragrafo 11, le parole «di cui all'articolo 18» sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 18-bis».