IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
                                  e 
 
           IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                       LE AUTONOMIE E LO SPORT 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per  l'armonizzazione  contabile  degli  enti  territoriali  di   cui
all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti  del
piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  91,  il  piano  dei  conti
integrato  puo'  essere  modificato   con   decreto   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con  il  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali  e  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,
su proposta della Commissione per  l'armonizzazione  contabile  degli
enti territoriali; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interi e  territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su  proposta  della
Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti  territoriali,
di cui all'art. 3-bis»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 25 marzo 2015  e  integrata
nel corso della riunione del 15 aprile 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Allegato 4/1 - Principio contabile applicato 
              concernente la programmazione di bilancio 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al paragrafo 4.1, lettera J, la parola «gennaio» e' sostituita
dalla seguente «ottobre»; 
    b) al paragrafo 4.2: 
      1) alla lettera d) la parola «10» e' sostituita dalla  seguente
«20»; 
      2) alla lettera i), le parole «da parte della Giunta  entro  il
30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed  entro
il 31 maggio da parte del Consiglio.» sono sostituite dalle  seguenti
«entro  il  30   aprile   dell'anno   successivo   all'esercizio   di
riferimento.»; 
    c) al paragrafo 8.1 le seguenti  parole  sono  cancellate  «Negli
enti locali con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti,  l'analisi
strategica, per la parte esterna, puo' essere limitata ai soli  punti
2 e 3.»; 
    d) dopo il paragrafo 8.3 aggiungere il seguente: 
  «8.4. Il Documento unico di programmazione semplificato 
  Il Documento  unico  di  programmazione  semplificato,  predisposto
dagli enti locali con popolazione fino a 5.000  abitanti,  individua,
in coerenza  con  il  quadro  normativo  di  riferimento  e  con  gli
obiettivi  generali  di  finanza  pubblica,   tenendo   conto   della
situazione socio economica  del  proprio  territorio,  le  principali
scelte  che  caratterizzano  il  programma  dell'amministrazione   da
realizzare nel corso  del  mandato  amministrativo  e  gli  indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 
  Gli  indirizzi  generali  individuati  dal   documento   unico   di
programmazione semplificato riguardano principalmente: 
    1. l'organizzazione  e  la  modalita'  di  gestione  dei  servizi
pubblici ai cittadini,  tenuto  conto  dei  fabbisogni  e  dei  costi
standard e del ruolo degli eventuali organismi,  enti  strumentali  e
societa' controllate e partecipate. 
  Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo  degli  organismi
ed  enti  strumentali  e  societa'  controllate  e  partecipate   con
riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria,  agli
obiettivi di servizio e  gestionali  che  devono  perseguire  e  alle
procedure di controllo di competenza dell'ente. 
    2. l'individuazione delle risorse, degli impieghi e  la  verifica
della sostenibilita' economico  finanziaria  attuale  e  prospettica,
anche in  termini  di  equilibri  finanziari  del  bilancio  e  della
gestione. 
  Devono  essere  oggetto  di  specifico  approfondimento  almeno   i
seguenti aspetti, relativamente ai quali  saranno  definiti  appositi
indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 
    a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche  con
indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e  dei
riflessi per quanto riguarda la spesa  corrente  per  ciascuno  degli
anni dell'arco temporale di riferimento; 
    b. i  programmi  ed  i  progetti  di  investimento  in  corso  di
esecuzione e non ancora conclusi; 
    c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
    d. la spesa corrente  con  specifico  riferimento  alla  gestione
delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla  qualita'  dei
servizi resi e agli obiettivi di servizio.; 
    e. l'analisi  delle  necessita'  finanziarie  e  strutturali  per
l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni; 
    f. la gestione del patrimonio; 
    g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto
capitale; 
    h. l'indebitamento con analisi della  relativa  sostenibilita'  e
andamento tendenziale nel periodo di mandato; 
    i.  gli  equilibri  della  situazione  corrente  e  generali  del
bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa. 
  3. Disponibilita' e gestione delle risorse  umane  con  riferimento
alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue  articolazioni
e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa. 
  4. Coerenza e compatibilita' presente e futura con le  disposizioni
del patto di stabilita' interno e con i vincoli di finanza pubblica. 
  Ogni anno sono verificati gli  indirizzi  generali  e  i  contenuti
della programmazione con particolare  riferimento  al  reperimento  e
impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilita'  economico  -
finanziaria, come sopra esplicitati.  A  seguito  della  verifica  e'
possibile operare  motivatamente  un  aggiornamento  degli  indirizzi
generali approvati. 
  In considerazione degli indirizzi  generali  di  programmazione  al
termine  del  mandato,  l'amministrazione  rende  conto  del  proprio
operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  149,  quale  dichiarazione
certificata    delle    iniziative     intraprese,     dell'attivita'
amministrativa  e  normativa  e   dei   risultati   riferibili   alla
programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato. 
  Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione
dei documenti contabili di previsione  dell'ente,  indica,  per  ogni
singola missione/programma del bilancio,  gli  obiettivi  che  l'ente
intende  realizzare  negli  esercizi  considerati  nel  bilancio   di
previsione (anche se  non  compresi  nel  periodo  di  mandato).  Per
ciascuna missione/programma gli enti  possono  indicare  le  relative
previsioni  di  spesa  in  termini  di  competenza  finanziaria.  Con
riferimento al primo  esercizio  possono  essere  indicate  anche  le
previsioni di cassa. 
  Per ogni singola  missione/programma  sono  altresi'  indicati  gli
impegni pluriennali di spesa gia' assunti  e  le  relative  forme  di
finanziamento. 
  Gli  obiettivi  individuati   per   ogni   missione   /   programma
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale  degli  indirizzi
generali e costituiscono indirizzo vincolante per i  successivi  atti
di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i
documenti di programmazione. L'individuazione delle  finalita'  e  la
fissazione  degli  obiettivi  per  ogni  missione  /  programma  deve
"guidare", negli altri strumenti di programmazione,  l'individuazione
dei progetti strumentali alla loro realizzazione e  l'affidamento  di
obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. 
  Gli obiettivi devono  essere  controllati  annualmente  a  fine  di
verificarne  il  grado  di  raggiungimento  e,  laddove   necessario,
modificati,  dandone   adeguata   giustificazione,   per   dare   una
rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti  dell'ente
e del  processo  di  formulazione  dei  programmi  all'interno  delle
missioni. 
  Il  Dup  semplificato  comprende  inoltre,  relativamente  all'arco
temporale di riferimento del bilancio di previsione: 
    a)  gli  obiettivi  degli  organismi  facenti  parte  del  gruppo
amministrazione pubblica; 
    b) l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con  gli
strumenti urbanistici vigenti; 
    c) la programmazione dei lavori pubblici; 
    d) la programmazione del fabbisogno di personale; 
    e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei
beni patrimoniali. 
  La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve  essere
svolta  in  conformita'  ad  un  programma  triennale   e   ai   suoi
aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP. 
  I lavori da realizzare nel primo anno del  triennio  sono  compresi
nell'elenco annuale che costituisce il documento  di  previsione  per
gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. 
  La programmazione del fabbisogno di personale  che  gli  organi  di
vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge,  deve
assicurare le esigenze di funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle
risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente  con
le disponibilita' finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. 
  Al fine di procedere al riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
proprio  patrimonio  immobiliare  l'ente,   con   apposita   delibera
dell'organo  di  governo  individua,  redigendo  apposito  elenco,  i
singoli immobili di proprieta' dell'ente. Tra  questi  devono  essere
individuati  quelli  non  strumentali  all'esercizio  delle   proprie
funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero
di dismissione. Sulla base delle informazioni  contenute  nell'elenco
deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e  valorizzazioni
patrimoniali" quale parte integrante del DUP. 
  La ricognizione degli immobili e' operata sulla base, e nei limiti,
della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. 
  L'iscrizione degli  immobili  nel  piano  determina  una  serie  di
effetti di natura giuridico - amministrativa previsti e  disciplinati
dalla legge. 
  Infine, nel DUP  devono  essere  inseriti  tutti  quegli  ulteriori
strumenti  di  programmazione  relativi  all'attivita'  istituzionale
dell'ente richiesti dal legislatore. Si  fa  riferimento  ad  esempio
alla possibilita' di redigere piani triennali di razionalizzazione  e
riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n.
98/2011 - legge n. 111/2011»; 
    e) al paragrafo 9.3 le parole «approva lo schema di  delibera  di
approvazione» sono sostituite dalle seguenti «approva  lo  schema  di
delibera»; 
    f) alla fine del paragrafo 9.7 e' aggiunto  il  seguente  periodo
«Nel primo esercizio di applicazione della riforma, se il bilancio di
previsione e' approvato  dopo  il  riaccertamento  straordinario  dei
residui, il prospetto del risultato di  amministrazione  presunto  e'
sostituito dal prospetto di  cui  all'allegato  n.  5/2  al  presente
decreto unitamente al prospetto del risultato di  amministrazione  al
31 dicembre 2014 allegato al rendiconto 2014.»; 
    g) al paragrafo 9.11.4: 
      1) nella tabella «1) Elenco analitico delle  risorse  vincolate
rappresentate  nel  prospetto  del   risultato   di   amministrazione
presunto», le parole «Cancellazione dell'accertamento o  eliminazione
del  vincolo»   sono   sostituite   dalle   seguenti   «Cancellazione
dell'accertamento o eliminazione  del  vincolo  (+)  e  cancellazione
degli impegni (-)»; 
      2) prima delle parole «La stessa tabella aggiornata, unitamente
alle tabelle n. 2) e 3)» e' inserito il seguente periodo: «Si ricorda
che,  nel  rispetto  del  principio  applicato   della   contabilita'
finanziaria 9.2, le risorse destinate  al  cofinanziamento  nazionale
sono  classificate  tra  i  i  vincoli  derivanti  da  trasferimenti.
Considerato che per tali risorse non e' possibile fare riferimento ad
uno  specifico  capitolo  di  entrate,  nella  colonna  «Capitolo  di
entrata» si indica «Cof. Naz.»; 
      3)  dopo  le  parole  «E'  necessario  distinguere  le  entrate
vincolate alla realizzazione di una specifica  spesa,  dalle  entrate
destinate al finanziamento di una generale categoria di spese,  quali
la spesa sanitaria o la spesa UE»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «La
natura  vincolata  dei  trasferimenti  UE  si  estende  alle  risorse
destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono
essere  considerate  come  "vincolate  da  trasferimenti"   ancorche'
derivanti da entrate proprie  dell'ente.  Per  gli  enti  locali,  la
natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della  disciplina
dei vincoli di cassa»; 
    h) al paragrafo 11, le  parole  «di  cui  all'articolo  18»  sono
sostituite dalle seguenti «di cui all'articolo 18-bis».