IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne
l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per
gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 -
secondo semestre e in, particolare, l'articolo 3, recante principi e
criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 maggio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;»;
b) al comma 1, la lettera f) e' soppressa;
c) al comma 1, la lettera m) e' soppressa;
d) al comma 2, dopo la lettera h-bis) e' inserita la seguente:
«h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli
istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;»;
e) al comma 2, dopo la lettera h-octies) e' aggiunta la seguente:
«h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque
operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato»;
f) al comma 3, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni
del CICR,» sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: «nei titoli II e III» sono sostituite dalle
seguenti: «nel titolo II».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare
il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo
regolamento».
4. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, la parola: «l'ISVAP» e' sostituita dalla seguente:
«l'IVASS».
5. L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i provvedimenti
di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche'
altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a
vigilanza.».
6. L'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' cosi' modificato:
a) al comma 5, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni
del CICR,» sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni
del CICR,» sono soppresse.
7. L'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;»;
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;»;
c) il comma 2-bis e' abrogato;
d) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione e
alle modalita' di presentazione dell'istanza, ai criteri di
valutazione delle condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di
decadenza e di revoca dell'autorizzazione.».
8. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del
CICR,» sono soppresse.
9. All'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo le parole: «dall'articolo 79» sono aggiunte le
seguenti: «, commi 1, 3 e 4».
10. L'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca,
valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita'
finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:
la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25;
l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale
acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non
puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se
vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo
rilascio.»;
b) al comma 9, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni
del CICR» sono soppresse.
11. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituita dalla seguente: «Partecipanti
al capitale ed esponenti aziendali».
12. L'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Partecipanti al capitale). - 1. I titolari delle
partecipazioni indicate all'articolo 19 devono possedere requisiti di
onorabilita' e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo
da garantire la sana e prudente gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato
sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza
sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo'
esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o
misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi
inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare
della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni
eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni
eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.».
13. L'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Esponenti aziendali). - 1. I soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche
devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace
espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente
gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato
sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati secondo
principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e
con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione
dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da
queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle banche,
graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto delle
dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e
la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si
applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali
nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano
l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva
dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3,
lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione
dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza
dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della
violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate
dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche,
valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.».
14. L'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' abrogato.
15. All'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo
il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a
seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, e' limitato
secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme
di legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita'
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita' primaria della
banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo' limitare il diritto
al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.».
16. All'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del
CICR,» sono soppresse.
17. All'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:
«1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai
soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.».
18. Dopo l'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 52-bis (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). -
1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche
per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti
o fatti che possano costituire una violazione delle norme
disciplinanti l'attivita' bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole
che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte
ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la
segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente
e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se'
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la
difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 52-ter (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia). - 1.
La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle
relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni
riguardanti norme del titolo II e III, nonche' atti dell'Unione
europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo
52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti
e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste
dall'articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e'
effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza
del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.».
19. L'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole: «, in conformita' delle deliberazioni del
CICR,» sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di
attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della
banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In
ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi
previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in
conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto
l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca
d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per
l'assunzione delle attivita' di rischio.»;
e) al comma 4-quater le parole: «, in conformita' alle
deliberazioni del CICR,» sono soppresse;
f) dopo il comma 4-quater, sono aggiunti i seguenti:
«4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente
articolo possono prevedere che determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre
prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di
incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo,
stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme
di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle
disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di
incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute
in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni
contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove
possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei
valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.».
20. Dopo l'articolo 53 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 53-bis (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle
banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
delle banche quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1, ove
la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti anche:
la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il
divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio,
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la
fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo'
inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti
aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove
ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi
dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i
sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia
adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del
titolo VII della direttiva 2013/36/UE nonche' quelle di natura
macro-prudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale
autorita' designata ai sensi di tali normative comunitarie.».
21. L'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e
i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli
atti che ritenga necessari.».
22. L'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalita' da essa
stabilite.».
23. All'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformita' alle
deliberazioni del CICR» sono soppresse.
24. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole: «in conformita' alle
deliberazioni del CICR» sono soppresse.
25. L'articolo 62 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Idoneita' degli esponenti). - 1. Ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa'
finanziaria e la societa' di partecipazione finanziaria mista
capogruppo si applica l'articolo 26 e le relative disposizioni
attuative, salvo quanto previsto dall'articolo 67-bis.».
26. All'articolo 66 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi
ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche
ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.».
27. L'articolo 67 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al
presente comma.».
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 2-ter e' abrogato;
d) dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e
l'articolo 53-ter.».
28. Dopo l'articolo 67-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 67-ter (Poteri di intervento). - 1. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della
capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della
capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione
di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali
della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano ottemperato
a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con
provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere
indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario
e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate
operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio,
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la
fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, la Banca d'Italia puo'
inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti
aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai
sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i
sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.».
29. All'articolo 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e
presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi
ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le
ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il
fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti per il consolidamento.».
30. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 70-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la
rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei
presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica
il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei
componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della
banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e
controllo.
3. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre la
gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione
straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le
modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.».
31. L'articolo 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Banche comunitarie). - 1. In caso di violazione o di
rilevante rischio di violazione da parte di banche comunitarie delle
disposizioni relative alle succursali o alla prestazione di servizi
nel territorio della Repubblica, il cui controllo spetta
all'autorita' competente dello Stato d'origine, la Banca d'Italia ne
da' comunicazione a tale autorita' per i provvedimenti necessari. In
attesa di questi, se sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia
puo' adottare le misure provvisorie necessarie per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai
quali sono prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le
misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato
d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.
2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda
disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in
ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie
per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare
sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e
all'ABE.
3. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato
d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la
Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da
parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle
succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta
le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni,
la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.».
32. All'articolo 95-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della
procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello
Stato d'origine della banca comunitaria.».
33. Dopo l'articolo 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 98-bis (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo). - 1. La Banca d'Italia puo' disporre la
rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di
amministrazione e di controllo della capogruppo al ricorrere dei
presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a), e 98,
comma 2, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei
componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della
capogruppo per il rinnovo degli organi con funzioni di
amministrazione e controllo.
3. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre
l'amministrazione straordinaria della capogruppo di cui all'articolo
98, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente
capo.».
34. L'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;»;
b) dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 110;».
35. L'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) al comma 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario
finanziario, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai
soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «presso gli intermediari
finanziari» sono inserite le seguenti: «o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti».
36. L'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) al comma 3, lettera c), e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«I poteri previsti dalla presente lettera si applicano anche ai
soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.»;
b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di
questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.».
37. L'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera
c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del
medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
38. L'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di
forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile,
patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario
individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono
partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26,
comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono
essere situate nel territorio della Repubblica.».
39. L'articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;»;
b) al comma 1, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
«e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 114-quinquies.3;»;
c) al comma 4, la lettera c), e' sostituita dalla seguente:
«c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26,
comma 3, lettere a) e b).».
40. L'articolo 114-quinquies.2 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi
ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai
soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro
personale.»;
b) al comma 3, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente:
«d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta
elettronica, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare
la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di
provvedere.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti
di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti attivita' e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello
Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul
territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta
elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare
tali accertamenti.»;
e) al comma 5, dopo le parole: «o i soggetti a cui sono
esternalizzate» sono inserite le seguenti: «funzioni aziendali
essenziali o importanti»;
f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. In caso di violazione, da parte di istituti di moneta
elettronica comunitari che non esercitano attivita' imprenditoriali
diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di
servizi di pagamento, delle disposizioni relative alle succursali o
alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la Banca
d'Italia puo' ordinare all'istituto di moneta elettronica di porre
termine a tali irregolarita', dandone comunicazione all'autorita'
competente dello Stato membro in cui l'istituto di moneta elettronica
ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.
6-ter. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente, quando le irregolarita' commesse possano
pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di urgenza per la
tutela delle ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca d'Italia adotta
le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale.».
41. L'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. Agli emittenti che
agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo gli
articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a queste
disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 11.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si
applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il
decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei
criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma
3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura
specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione
del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano
attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta
elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano
altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.».
42. L'articolo 114-novies, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;»;
b) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 114-undecies;».
43. L'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52,
139 e 140 nonche' nel titolo VI.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera
c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del
medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli
articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7,
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter.».
44. L'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' cosi' modificato:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai
soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.»;
b) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di
pagamento, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti
di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca
d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario
ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di
quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti
o dei soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti ovvero richiede alle autorita' competenti del
medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i
loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti che operano nel territorio della Repubblica.
Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la
Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.».
45. L'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle
disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3, i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo
economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni
previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e
4.»;
b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo
115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i
controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste
dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.».
46. All'articolo 128-ter, comma 1, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul
sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di
pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».
47. L'articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o
un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si
applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di
essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
111.»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
48. L'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, dopo le parole: «presa all'unanimita'» sono inserite
le seguenti: «con l'esclusione del voto dell'esponente interessato»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.».
49. L'articolo 139 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle
disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5
milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle
norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
50. L'articolo 140 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20,
commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di
euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino
al 10 per cento del fatturato.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle
comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto
richiamate dall'articolo 110.»;
c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.».
51. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) alla rubrica, dopo le parole: «sanzioni amministrative» sono
aggiunte le seguenti: «alle societa' o enti»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari,
delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica,
degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per
cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter,
34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61
comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110
in relazione agli articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli
articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli
26 e 52, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma
1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119, 120,
120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4,
125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies,
126-septies e 128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione alla
clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo 40-bis
o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione
dell'articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di
imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il
recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del
diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del
rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 3-bis e' abrogato;
f) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per l'inosservanza
delle norme contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nei casi di
ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo articolo 128, di mancata adesione ai sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis,
nonche' di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter. La stessa sanzione si
applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei
quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore
previsto ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera a).»;
g) il comma 5 e' abrogato;
h) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel
comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni
previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4, l'inosservanza
degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la violazione
dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta immediate
misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle
violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo
128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.»;
i) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e), e
4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante,
secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di
carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla
complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali.»;
l) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
52. Dopo l'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 144-bis (Ordine di porre termine alle violazioni). - 1. Per
le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera a), quando
esse siano connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', la Banca
d'Italia puo', in alternativa all'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, applicare nei confronti della societa' o
dell'ente una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le
infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per
l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la
Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni e' aumentato
sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione
originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.
Art. 144-ter (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al
personale). - 1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per
l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1,
lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 fino a 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo,
nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della
violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza
della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai
sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter, comma 1,
lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera a),
114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3,
lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo
26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater, ovvero obblighi in
materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il
personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale,
nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare
l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della
societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare
la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.
Art. 144-quater (Criteri per la determinazione delle sanzioni). -
1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative
pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste nel
presente titolo la Banca d'Italia considera ogni circostanza
rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il
destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le
seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la
Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse
da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Art. 144-quinquies (Sanzioni per violazioni di disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. Nelle materie a
cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140,
144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella
misura e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in
caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative
norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di
quest'ultimo regolamento.
Art. 144-sexies (Obbligo di astensione). - 1. I soci e gli
amministratori che violano l'obbligo di astensione di cui
all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.».
53. L'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e'
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento
motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla
contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale
in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito
web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la
Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito
della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La
Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare
pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca
d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento
sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata
rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari
o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere
temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute
meno.»;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso
ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a
pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.»;
f) al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono sostituite dalle
seguenti: «ordinanza non impugnabile.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice
relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione
dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della
cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca
d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza
ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.»;
h) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti
procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza
di discussione.»;
i) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.»;
l) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria
della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della
pubblicazione prevista dal comma 3.»;
m) al comma 9, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «I
proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.»;
n) il comma 10 e' abrogato;
o) al comma 11, le parole: «nell'articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 6, 10, 11 e».
54. Dopo l'articolo 145-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
«Art. 145-ter (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate). -
1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative
applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle
pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai
soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.
Art. 145-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di attuazione del presente titolo.».
55. L'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' cosi' modificato:
a) al comma 3,il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 4, le parole: «n. 89/646/CEE,» sono sostituite dalle
seguenti: «2013/36/UE,».
56. All'articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, al comma 1, dopo le parole: «il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per
gli articoli 3, 4, 5» le parole: «e per le competenze valutarie del
CICR previste dall'articolo 1, primo comma» sono soppresse.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2013/36/Ue del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Il regolamento (CE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali
per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante
ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno
2013, n. L 176.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n.
154 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2014, n.
251, cosi' recita:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 , sull'accesso
all'attivita' degli enti creditizi e sulla vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga
le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto
compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) apportare al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e
le integrazioni necessarie al corretto e integrale
recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione
del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012;
b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla
disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro
l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva
2013/36/UE ; le disposizioni di attuazione della Banca
d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorita' di
vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle
linee guida emanate dall'Autorita' bancaria europea;
c) attribuire alle autorita' di vigilanza, secondo le
rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva
2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di
assegnare loro;
d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE ,
con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida
emanate dall'Autorita' bancaria europea, la materia dei
requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al
capitale degli intermediari, in modo da rafforzare
l'idoneita' a garantire la sana e prudente gestione degli
intermediari stessi; individuare inoltre il momento della
prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova
disciplina;
e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di
rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando
la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana
e prudente gestione;
f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della
direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013
nonche' di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di
interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di
trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico
dei soci e degli amministratori degli intermediari
l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano
un interesse in conflitto e prevedere la nullita' delle
previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in
materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla
disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui
ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, e 24
febbraio 1998, n. 58;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a esercitare le facolta' di opzione che il
regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;
h) disciplinare modalita' di segnalazione,
all'interno degli intermediari e verso l'autorita' di
vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della
direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 ,
tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di
protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo
misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di vigilanza ed eventualmente
estendendo le modalita' di segnalazione anche ad altre
violazioni;
i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con
quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le
disposizioni emanate in attuazione del presente articolo,
la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie
prevista dall'art. 144 e la relativa procedura
sanzionatoria, stabilendo:
1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie alle societa' o enti nei cui confronti sono
accertate le violazioni, tenendo conto anche delle
dimensioni delle societa' o enti medesimi, e i presupposti
che determinano una responsabilita' da parte dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo nonche' dei dipendenti o di coloro che operano
sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
1.2) l'entita' delle sanzioni amministrative
pecuniarie, in modo tale che:
1.2.1) la sanzione applicabile alle societa' o
enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo
del 10 per cento del fatturato;
1.2.2) la sanzione applicabile alle persone
fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un
massimo di 5 milioni di euro;
1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore
della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati
ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino
al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'
tale ammontare sia determinabile;
2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai
sensi della presente lettera a tutte le violazioni previste
nel vigente art. 144, tenendo fermo, per le sanzioni in
materia di trasparenza, il principio della rilevanza della
violazione;
3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli
articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e
criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);
4) per le fattispecie previste dagli articoli 130,
131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi
previsti e avvalersi della facolta', attribuita dalla
direttiva 2013/36/UE , di non introdurre sanzioni
amministrative;
l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i
principi e criteri direttivi previsti alla lettera i),
numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura
sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative
pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;
2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai
sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262, i minimi e i
massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191,
192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il
rispetto dei principi di proporzionalita', dissuasivita' e
adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi
non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5
milioni di euro;
m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria
adottata in attuazione delle lettere i) e l):
1) valutare l'estensione del principio del favor
rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento
in cui e' stata commessa la violazione;
2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la
CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare
della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla
direttiva 2013/36/UE , anche in deroga alle disposizioni
contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;
3) prevedere le modalita' di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo
scambio di informazioni con l'Autorita' bancaria europea,
in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;
4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB,
secondo il vigente riparto di competenze, il potere di
definire disposizioni attuative, con riferimento, tra
l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile
per la determinazione della sanzione, alla procedura
sanzionatoria e alle modalita' di pubblicazione dei
provvedimenti che irrogano le sanzioni;
5) con riferimento alle fattispecie connotate da
minore effettiva offensivita' o pericolosita', prevedere,
ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE , efficaci
strumenti per la deflazione del contenzioso o per la
semplificazione dei procedimenti di applicazione della
sanzione, anche conferendo alle autorita' di vigilanza la
facolta' di escludere l'applicazione della sanzione per
condotte prive di effettiva offensivita' o pericolosita';
n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel
rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di
adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE
relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o
di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione
temporanea dall'incarico;
o) attribuire alle autorita' di vigilanza, nel
rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di
revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attivita'
degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva
2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la
disciplina della gestione delle crisi;
p) nel rispetto del vigente assetto di competenze
delle autorita' nazionali preposte alla prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo, apportare al decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e alle altre
disposizioni vigenti in materia le modificazioni e
integrazioni occorrenti ad adeguare l'entita' delle
sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito
alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente
comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera n),
nonche' ogni altra modificazione e integrazione necessaria
a garantire la coerenza, la proporzionalita' e
l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i
soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal
medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre
disposizioni vigenti in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
q) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono alla sua
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
f) (soppressa);
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in
cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non membro
della Comunita' europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle
Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del
regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.
1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico,
istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le
autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) (soppressa).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in
Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) "banche autorizzate in Italia": le banche italiane e
le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) "succursale": una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il
credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come definiti
dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
"money broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla
la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) «istituti di moneta elettronica comunitari»:
gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario
diverso dall'Italia;
h-ter) "moneta elettronica'': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies)
h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse
dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica,
autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla
lettera f), n. 4);
h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) "succursale di un istituto di pagamento": una
sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento;
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la
definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera
h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4 (Banca d'Italia). - 1. La Banca d'Italia,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, formula le
proposte per le deliberazioni di competenza del CICR
previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana
regolamenti nei casi previsti dalla legge, impartisce
istruzioni e adotta i provvedimenti di carattere
particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici
previamente i principi e i criteri dell'attivita' di
vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini
fissati da disposizioni di legge, stabilisce i termini per
provvedere, individua il responsabile del procedimento,
indica i motivi delle decisioni e pubblica i provvedimenti
aventi carattere generale. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
sull'attivita' di vigilanza.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e
integrazione nel SEVIF). - 1. Le autorita' creditizie
esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le
disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e
le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, le autorita' creditizie adempiono agli
obblighi di comunicazione nei confronti delle autorita' e
dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre
autorita' e istituzioni indicate dalle disposizioni
dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza, e' parte del SEVIF e partecipa alle attivita'
che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli
strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri
d'intervento a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo anche per assicurare il rispetto del
regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del
regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili
adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia puo' concludere
accordi con l'ABE e con le autorita' di vigilanza di altri
Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti
e la delega di funzioni nonche' ricorrere all'ABE per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.».
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita'). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
d'informazioni, con le autorita' e i comitati che
compongono il SEVIF, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia
possono essere trasmesse alle autorita' italiane
competenti, salvo diniego dell'autorita' dello Stato
comunitario che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia
informazioni con tutte le altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle disposizioni medesime.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Pubblicazione di provvedimenti e di dati
statistici). - 1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio
sito web i provvedimenti di carattere generale emanati
dalle autorita' creditizie nonche' altri provvedimenti
rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere
generale del Ministro dell'economia e delle finanze emanati
ai sensi del presente decreto legislativo sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana quando le disposizioni in essi contenute sono
destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a
vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati
statistici relativi a soggetti sottoposti a vigilanza.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12 (Obbligazioni e titoli di deposito emessi
dalle banche). - 1. Le banche, in qualunque forma
costituite, possono emettere obbligazioni, anche
convertibili, nominative o al portatore.
2.
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre societa' e' deliberata
dall'organo amministrativo; non si applicano gli articoli
2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n. 3, 2414-bis, 2415,
2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si
applicano le norme del codice civile, eccetto l'art. 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti
finanziari assoggettati alla disciplina delle obbligazioni
prevista dal codice civile.
5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte
delle banche delle obbligazioni non convertibili o
convertibili in titoli di altre societa' nonche' degli
strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito
nominativi o al portatore. La Banca d'Italia puo'
disciplinarne le modalita' di emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte
delle banche di prestiti subordinati, irredimibili ovvero
rimborsabili previa autorizzazione della medesima Banca
d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma
di obbligazioni o di titoli di deposito.».
- Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 14 (Autorizzazione all'attivita' bancaria). - 1.
La Banca d'Italia autorizza l'attivita' bancaria quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano
situate nel territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale, unitamente all'atto costitutivo e
allo statuto;
d) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, ai sensi dell'art. 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo
di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di
vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. (Abrogato).
3. Non si puo' dare corso al procedimento per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti
l'autorizzazione del comma 1.
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di
una banca extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca
d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri,
subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a
quelle del comma 1, lettere b), c) ed e). L'autorizzazione
e' rilasciata tenendo anche conto della condizione di
reciprocita'.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative
del presente articolo, con particolare riguardo alla
procedura di autorizzazione e alle modalita' di
presentazione dell'istanza, ai criteri di valutazione delle
condizioni previste dal comma 1, alle ipotesi di decadenza
e di revoca dell'autorizzazione.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 17 (Attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. La Banca d'Italia disciplina
l'esercizio di attivita' non ammesse al mutuo
riconoscimento comunque effettuato da parte di banche
comunitarie nel territorio della Repubblica.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell'art. 15, comma
1, e dell'art. 16, comma 1, si applicano anche alle
societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a
forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e
ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art.
16, comma 3, si applicano, in armonia con la normativa
comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede
legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede
legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto
l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,
comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo
riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi'
le disposizioni previste dall'art. 79, commi 1, 3 e 4.».
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
in una banca di partecipazioni che comportano il controllo
o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto
conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento,
30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le
variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o
sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle
partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale
acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di
acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione
del potenziale acquirente ai sensi dell'art. 25;
l'idoneita', ai sensi dell'art. 26, di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,
direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria
del potenziale acquirente; la capacita' della banca di
rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che
ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del
gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio
efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere
rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione
sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere
sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
6.
7.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o
indiretta, del controllo derivante da un contratto con la
banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del
presente articolo, e in particolare disciplina le modalita'
e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma
5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai
fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e
2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono
computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i
criteri per l'individuazione dei casi di influenza
notevole.».
- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28 (Norme applicabili) In vigore dal 26 marzo
2015. - 1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di
societa' cooperative e' riservato alle banche popolari e
alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle
sezioni I e II del presente capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito
cooperativo non si applicano i controlli sulle societa'
cooperative attribuiti all'autorita' governativa dal codice
civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere
agevolativo, sono considerate cooperative a mutualita'
prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano
i requisiti di mutualita' previsti dall'art. 2514 del
codice civile ed i requisiti di operativita' prevalente con
soci previsti ai sensi dell'art. 35 del presente decreto.
2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito
cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di
recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o
esclusione del socio, e' limitato secondo quanto previsto
dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge,
laddove cio' sia necessario ad assicurare la computabilita'
delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita'
primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia
puo' limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti
di capitale emessi.».
- Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 49 (Assegni circolari). - 1. La Banca d'Italia
autorizza le banche alla emissione degli assegni circolari
nonche' di altri assegni a essi assimilabili o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La Banca d'Italia determina la misura, la
composizione e le modalita' per il versamento della
cauzione che le banche emittenti sono tenute a costituire
presso la medesima Banca d'Italia a fronte della
circolazione degli assegni indicati nel comma 1.».
- Il testo dell'art. 51 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 51 (Vigilanza informativa). - 1. Le banche
inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i
bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei
conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
che l'hanno determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni
al personale delle banche anche per il tramite di queste
ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro
personale.».
- Il testo dell'art. 53 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 53 (Vigilanza regolamentare). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle
materie di cui alle lettere da a) a d).
2. (Abrogato).
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza,
che tali soggetti devono possedere e le relative modalita'
di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita', qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo
sistemi informativi creditizi, rilasciano alle banche
valutazioni del rischio di credito o sviluppano modelli
statistici per l'utilizzo ai fini di cui al comma 1,
lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita', anche
in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo
storico di osservazione che sia congruo rispetto a quanto
richiesto dalle disposizioni emanate ai sensi del comma
2-bis. Le modalita' di attuazione e i criteri che
assicurano la non identificabilita' sono individuati su
conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. (Abrogato).
4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari,
di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza
sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche'
dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli
amministratori, fermi restando gli obblighi previsti
dall'art. 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse
in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi
in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di
interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e
limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di
rischio.
4-bis.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il
mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4
comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma
4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura
economica.
4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del
presente articolo possono prevedere che determinate
operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca
d'Italia. Possono inoltre prevedere che determinate
decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione
siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e
controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi
anche in deroga a norme di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non
conforme alle disposizioni in materia di sistemi di
remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del
comma 1, lettera d), o contenute in atti dell'Unione
europea direttamente applicabili. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto. Le
previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite
di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle
disposizioni suddette nei valori piu' prossimi alla
pattuizione originaria.».
- Il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 54 (Vigilanza ispettiva). - 1. La Banca d'Italia
puo' effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai
quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino
accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite
nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
3. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, le succursali
stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle
stesse autorizzate. Se le autorita' competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'
concordare con le autorita' competenti degli Stati
extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di
banche insediate nei rispettivi territori.
5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».
- Il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 55 (Controlli sulle succursali in Italia di
banche comunitarie). - 1. La Banca d'Italia esercita
controlli sulle succursali di banche comunitarie nel
territorio della Repubblica, con le modalita' da essa
stabilite.».
- Il testo dell'art. 59 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita'
di assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche
indicate dalla Banca d'Italia; una o piu' delle attivita'
previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a
12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi del
numero 15 della medesima lettera; le attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
b-bis) per "di partecipazione finanziaria mista" si
intendono le societa' di cui all'art. 1, comma 1, lettera
v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa'
che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita'
che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle
societa' del gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
gestione di servizi anche informatici.
1-bis.».
- Il testo dell'art. 60 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e'
composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa'
bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e
dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da
questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da
essa partecipate vi sia almeno una banca italiana
controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia, le partecipazioni in
societa' bancarie e finanziarie.».
- Il testo dell'art. 66 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 66 (Vigilanza informativa). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell'art. 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra
informazione utile. La Banca d'Italia puo' altresi'
richiedere ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del
comma 1 dell'art. 65 le informazioni utili all'esercizio
della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle
informazioni indicati nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei
soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1
dell'art. 65 l'applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla
capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio
della vigilanza consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese
nella vigilanza su base consolidata di competenza delle
autorita' di vigilanza degli altri Stati comunitari
forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le
informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.
5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale dei soggetti indicati al comma 1, anche per il
tramite di questi ultimi, e per i medesimi fini ivi
indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
al loro personale.».
- Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67 (Vigilanza regolamentare). - 1. Al fine di
esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia
impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad
oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
di cui al presente comma.
2. (Abrogato).
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
requisiti che tali soggetti devono possedere e le relative
modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi
sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorita' di un
altro Stato comunitario, la decisione e' di competenza
della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga
adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia
stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. (Abrogato).
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere
conto, anche con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attivita' dei soggetti indicati nelle
lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
ai sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.
3-ter. Si applicano l'art. 53, commi 4-quinquies e
4-sexies, e l'art. 53-ter.».
- Il testo dell'art. 68 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 68 (Vigilanza ispettiva). - 1. A fini di
vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art.
65 e presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate
da questi ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti
e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di societa'
diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali o da
quelle alle quali siano state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti hanno il fine esclusivo
di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare
accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1,
stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita'
competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari,
puo' effettuare ispezioni presso le societa' con sede
legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base
consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La
Banca d'Italia puo' consentire che la verifica sia
effettuata dalle autorita' che hanno fatto la richiesta
ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorita'
competente richiedente, qualora non compia direttamente la
verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita'
competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i
profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai
sensi dell'art. 61, qualora queste abbiano controllate
sottoposte alla vigilanza di dette autorita'.».
- Il testo dell'art. 95-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 95-bis (Riconoscimento delle procedure di
risanamento e liquidazione). - 1. I provvedimenti e le
procedure di risanamento e liquidazione di banche
comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio
della procedura di risanamento da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine della banca comunitaria.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione
straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione
coatta amministrativa di banche italiane si applicano e
producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e,
sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati
esteri.».
- Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 107 (Autorizzazione). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la
propria attivita' al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e
cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione
al tipo di operativita';
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 110;
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita'
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca, nonche' di decadenza,
quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita', e detta disposizioni attuative
del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana
disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il
governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il
contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione
nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette
materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione
lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1
prevedono che gli intermediari finanziari possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da
societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis,
lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca
d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti,
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e
documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con
le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli intermediari finanziari, anche per il
tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli intermediari finanziari o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che
ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca
d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi
del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da
uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche
extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite
dall'art. 59, comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e'
l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che
esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su
base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di
cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei
confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti
per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo
finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie,
finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo
finanziario, ma controllate dalla persona fisica o
giuridica che controlla un gruppo finanziario o un
intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da
quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano
controllate da un intermediario finanziario ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano,
anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei
commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposizioni concernenti
il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi
componenti, sulle materie indicate nell'art. 108, comma 1.
L'art. 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la
vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche
con riferimento al singolo intermediario finanziario, della
situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e
b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei
confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo
finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita'
dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al
gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e
ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle
societa' che controllano l'intermediario finanziario e non
appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili
per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero
all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le
informazioni richieste per consentire l'esercizio della
vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione
di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni
nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di
verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni
forniti per il consolidamento. I poteri previsti dalla
presente lettera si applicano anche ai soggetti ai quali
siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti.
3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale dei soggetti indicati al comma 3, lettera b),
anche per il tramite di questi ultimi e per i medesimi fini
ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3,
lettera b), si applicano anche ai soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.».
- Il testo dell'art. 110 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 47, 52,
61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso intermediari
finanziari si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3,
lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura
specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'art. 19 in intermediari finanziari si applica l'art.
25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui
all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma
2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche'
alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita' di
concessione di finanziamenti). - 1. I confidi, anche di
secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto
dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e
i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Ministro dell'economia e delle
finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui
all'art. 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione
nell'elenco tenuto dall'Organismo previsto all'art.
112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle
condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o fondo
consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto
proprietario individuate dall'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' al possesso
da parte di coloro che detengono partecipazioni e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a),
e 26, comma 3, lettera a). La sede legale e quella
amministrativa devono essere situate nel territorio della
Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria in base ai
quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto
dall'art. 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione
per il calcolo del volume di attivita' finanziaria. In
deroga all'art. 106, per l'iscrizione nell'albo i confidi
possono adottare la forma di societa' consortile a
responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via
residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi
dell'art. 106, comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla
Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre
continuare a svolgere la propria attivita', senza obbligo
di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106, gli enti e le
societa' cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993
tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica,
gia' iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni
di cui all'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del
29 marzo 1995. In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
cui all'art. 106, le societa' cooperative di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti
alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano
negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei
confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma
tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei
soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di
ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
favorevoli di quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'art.
115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni per escludere
l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di alcune
disposizioni previste dal presente titolo.».
- Il testo dell'art. 114-quinquies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quinquies (Autorizzazione e operativita'
transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia autorizza gli
istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta
elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri
soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta
elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita'
imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica,
la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali sia costituito un unico
patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti
stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e
114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'art. 26, comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di
cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia
puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga
esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta
elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla
Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza
stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca
d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale
in un altro Stato comunitario, che intendono operare in
Italia, possono operare nel territorio della Repubblica
anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente
dello Stato di appartenenza.
8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un
istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato
extracomunitario e' subordinata all'apertura di una
succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai
sensi del presente articolo in presenza di condizioni
corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero
degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione
di reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del
presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-quinquies.2 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quinquies.2 (Vigilanza). - 1. Gli istituti di
moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei
termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di moneta elettronica, anche per
il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di moneta
elettronica abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di moneta elettronica per
esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine
del giorno, e proporre l'assunzione di determinate
decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di moneta elettronica
quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a
quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di moneta elettronica
riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della
struttura territoriale, il divieto di effettuare
determinate operazioni anche di natura societaria e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche',
con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di moneta elettronica, la rimozione dalla
carica di uno o piu' esponenti; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti attivita' e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello
Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare
ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di
istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei
soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti ovvero richiede alle autorita'
competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare
tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di
moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a
cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti attivita' che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere
direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica
che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse
dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione
dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art.
114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri
di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita'
di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi
di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali,
avendo a riferimento anche il responsabile della gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato.
6-bis. In caso di violazione, da parte di istituti di
moneta elettronica comunitari che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta
elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento,
delle disposizioni relative alle succursali o alla
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la
Banca d'Italia puo' ordinare all'istituto di moneta
elettronica di porre termine a tali irregolarita', dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato membro
in cui l'istituto di moneta elettronica ha sede legale per
i provvedimenti eventualmente necessari.
6-ter. Quando manchino o risultino inadeguati i
provvedimenti dell'autorita' competente, quando le
irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi
generali ovvero nei casi di urgenza per la tutela delle
ragioni dei depositanti, dei risparmiatori e degli altri
soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia adotta le misure necessarie, comprese
l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
e la chiusura della succursale.».
- Il testo dell'art. 114-quinquies.3 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quinquies.3 (Rinvio). - 1. Agli istituti di
moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. Agli emittenti che
agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo
gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a
queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
moneta elettronica si applica l'art. 26, ad eccezione del
comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26
puo' prevedere l'applicazione dei criteri di competenza
definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera
c), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla
natura specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'art. 19 in istituti di moneta elettronica si applica
l'art. 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto
di cui all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei
criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo
articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli
istituti, nonche' alla natura specifica dell'attivita'
svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non
esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione
di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di
pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 82,
113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-novies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-novies (Autorizzazione). - 1. La Banca
d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di
societa' in accomandita per azioni, di societa' a
responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate
nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente
l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa,
unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'art. 19 per i titolari
delle partecipazioni ivi indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti,
stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare
funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di
autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza
quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato
l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di
servizi di pagamento soggetti che esercitino altre
attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad
eccezione del possesso dei requisiti di professionalita'
degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le
relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito
un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti
stabiliti dall'art. 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili
del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica
l'art. 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e
professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle altre attivita'
imprenditoriali rischia di danneggiare la solidita'
finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio
effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente
l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative
del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-undecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-undecies (Rinvio). - 1. Agli istituti di
pagamento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23,
24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso istituti di
pagamento si applica l'art. 26, ad eccezione del comma 3,
lettere c) ed e); il decreto di cui all'art. 26 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti
ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto
riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate
all'art. 19 in istituti di pagamento si applica l'art. 25,
ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui
all'art. 25 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma
2, lettera b), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla
natura specifica dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei
servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma
4, si applicano altresi' gli articoli 78, 82, 113-bis e
113-ter, ad eccezione del comma 7, 114-quinquies.2, commi
6-bis e 6-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al
presente articolo.».
- Il testo dell'art. 114-quaterdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 114-quaterdecies (Vigilanza). - 1. Gli istituti
di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita'
e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini
stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale degli istituti di pagamento, anche per il tramite
di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano
anche ai soggetti ai quali gli istituti di pagamento
abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o
importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto: il governo societario,
l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile nonche' i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i
dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la
situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali
degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del
giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli
organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli
organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto
dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale; il divieto di effettuare determinate
operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire
utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare
interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica
sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione
dell'istituto di pagamento, la rimozione dalla carica di
uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'
disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la
decadenza ai sensi dell'art. 26, salvo che sussista urgenza
di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso
gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui
sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti e richiedere a essi l'esibizione di documenti e
gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica
all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante
l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di
quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei
loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti ovvero richiede
alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di
effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario,
dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare,
anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di
pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti
che operano nel territorio della Repubblica. Se le
autorita' competenti di uno Stato comunitario lo
richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente
agli accertamenti.
6. Nei confronti degli istituti di pagamento che
svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla
prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi
dell'art. 114-novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i
poteri di vigilanza indicati nel presente articolo
sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e
sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a
riferimento anche il responsabile della gestione
dell'attivita' e il patrimonio destinato.».
- Il testo dell'art. 128 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128 (Controlli). - 1. Al fine di verificare il
rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed
eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta
elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari
finanziari.
2. Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari
delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3,
i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro
dello sviluppo economico al quale compete, inoltre,
l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi
1, lettere b), c), d), ed e), e 4.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita'
competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e
a irrogare le sanzioni previste dall'art. 144, commi 1,
lettere b), c), d), ed e), e 4.».
- Il testo dell'art. 128-ter del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128-ter (Misure inibitorie). - 1. Qualora
nell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 128
emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i
servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione
dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e
ordinare la restituzione delle somme indebitamente
percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o
conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un
periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di
cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare
urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente
articolo sul sito web della Banca d'Italia e disporre altre
forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese
dell'intermediario.».
- Il testo dell'art. 133 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 133 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca",
"banco", "credito", "risparmio", ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle
banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione "moneta elettronica" ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche.
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre
parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
parola "finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' finanziaria
loro riservata e' vietato ai soggetti diversi dagli
intermediari finanziari di cui all'art. 106.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le
ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi
o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni
indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli
istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento
e dagli intermediari finanziari.
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se
la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse
sanzioni si applicano a chi, attraverso informazioni e
comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso
convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 o di essere abilitato
all'esercizio delle attivita' di cui all'art. 111.
3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
- Il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 136 (Obbligazioni degli esponenti bancari). - 1.
Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso una banca non puo' contrarre obbligazioni
di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita,
direttamente od indirettamente, con la banca che
amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa all'unanimita' con
l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo,
fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in
materia di interessi degli amministratori e di operazioni
con parti correlate. E' facolta' del consiglio di
amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di
cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalita' ivi
previste.
[2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi
svolge funzione di amministrazione, direzione e controllo,
presso una banca o societa' facenti parte di un gruppo
bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel
comma 1 posti in essere con la societa' medesima o per le
operazioni di finanziamento poste in essere con altra
societa' o con altra banca del gruppo. In tali casi
l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalita'
previste dal comma 1, dagli organi della societa' o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.]
[2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano
anche le obbligazioni intercorrenti con societa'
controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso
le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo, nonche' con le
societa' da queste controllate o che le controllano. Il
presente comma non si applica alle obbligazioni contratte
tra societa' appartenenti al medesimo gruppo bancario
ovvero tra banche per le operazioni sul mercato
interbancario.]
3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e'
punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da 206 a 2.066 euro.».
- Il testo dell'art. 139 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 139 (Partecipazioni in banche, e di societa'
finanziarie e societa' di partecipazione finanziaria mista
capogruppo e in intermediari finanziari). - 1. L'omissione
delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la
violazione degli obblighi di comunicazione previsti
dall'art. 20, comma 2, nonche' la violazione delle
disposizioni dell'art. 24, commi 1 e 3, dell'art. 25, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da
una societa' o un ente, e' applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per
cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla
violazione delle norme di cui al comma 1, in quanto
richiamate dall'art. 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle domande di autorizzazione previste dall'art.
19 o nelle comunicazioni previste dall'art. 20, comma 2,
anche in quanto richiamati dall'art. 110 fornisce false
indicazioni e' punito con l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal
comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si applicano per le
medesime violazioni in materia di partecipazioni nelle
societa' finanziarie e nelle societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo.».
3-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
- Il testo dell'art. 140 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 140 (Comunicazioni relative alle partecipazioni
in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario
ed in intermediari finanziari). - 1. L'omissione delle
comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di
euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.
1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per
l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate
nel comma 1, in quanto richiamate dall'art. 110.
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave,
chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel
comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con
l'arresto fino a tre anni.».
2-bis. Si applica l'art. 144, comma 9.».
- Il testo dell'art. 144 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative alle societa'
o enti). - 1. Nei confronti delle banche, degli
intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli
istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento
e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni
aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli
incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al
10 per cento del fatturato, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28,
comma 2-ter, 34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53,
53-bis, 53-ter, 54, 55, 61 comma 5, 64, commi 2 e 4, 66,
67, 67-ter, 68, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli
articoli 26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,
114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in
relazione agli articoli 26 e 52, 114-octies, 114-undecies
in relazione agli articoli 26 e 52, 114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma
3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie;
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124,
126-quater e 126-novies, comma 3, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies, 126-septies e
128-decies, comma 2, o delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie;
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
3-bis. (Abrogato).
4. La sanzione di cui al comma 1, si applica per
l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma
1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni
di controllo previste dal medesimo art. 128, di mancata
adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica altresi' nel caso di frazionamento artificioso di
un unico contratto di credito al consumo in una pluralita'
di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore
al limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma
1, lettera a).
5. (Abrogato).
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi
nel comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le
violazioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), ed e),
e 4, l'inosservanza degli obblighi previsti dall'art.
125-novies o la violazione dell'art. 128-decies, comma 1,
ultimo periodo, adotta immediate misure correttive e
trasmette la documentazione relativa alle violazioni
riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'art.
128-duodecies, all'Organismo di cui all'art. 128-undecies.
6.
7.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c),
d), ed e), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono
carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca
d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto
conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva
organizzazione e sui profili di rischio aziendali.
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della
violazione come conseguenza della violazione stessa e'
superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del
vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.».
- Il testo dell'art. 145 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 145 (Procedura sanzionatoria). - 1. Per le
violazioni previste nel presente titolo cui e' applicabile
una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del
complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni
con provvedimento motivato. I soggetti interessati possono,
entro trenta giorni dalla contestazione, presentare
deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di
istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza
di un avvocato.
1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai
principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
2.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni
previste dal presente titolo e' pubblicato senza ritardo e
per estratto sul sito web della Banca d'Italia. Nel caso in
cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione
sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia
menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della
stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione.
La Banca d'Italia, tenuto conto della natura della
violazione e degli interessi coinvolti, puo' stabilire
modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell'autore della
violazione.
3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione
la Banca d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima
del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione
appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei
mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di
un'indagine penale in corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai
soggetti coinvolti, purche' tale pregiudizio sia
determinabile.
3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno
carattere temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando
queste sono venute meno.».
4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e'
ammesso ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso
e' notificato, a pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in
comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notifica.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono gravi
motivi, puo' disporre la sospensione con ordinanza non
impugnabile.
6. Il Presidente della corte di appello designa il
giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
la discussione dell'opposizione. Il decreto e' notificato
alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni
prima dell'udienza. La Banca d'Italia deposita memorie e
documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza.
Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con
ordinanza ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso
improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento.
7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche
d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'
l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. Successivamente le parti procedono alla
discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle
parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata
del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e'
pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
giorni dall'udienza di discussione.
7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto
o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la
durata della sanzione.
8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, alla Banca d'Italia,
anche ai fini della pubblicazione prevista dal comma 3.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i
termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi
derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.
10. (Abrogato).
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente titolo non si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.».
- Il testo dell'art. 159 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 159 (Regioni a statuto speciale). - 1. Le
valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca
d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli
articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono attribuiti alla
competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini
di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie
disposizioni gia' emanate le norme dettate dai commi 1 e 2
nonche' dagli articoli 15, 16, 26 e 47.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono
riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei
rispettivi statuti, poteri nelle materie disciplinate dalla
direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare norme di
recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili contenute nei
commi precedenti.».
- Il testo dell'art. 161 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 161 (Norme abrogate). - 1. Sono o restano
abrogati:
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la legge 15 luglio 1906, n. 441;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709,
convertito dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
1926, n. 255;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1297,
convertito dalla legge 14 aprile 1927, n. 531;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511,
convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830,
convertito dalla legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187,
convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
il regio decreto-legge 27 luglio 1927, n. 1509,
convertito dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive
modificazioni e integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto
dal comma 3 del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817,
convertito dalla legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307,
convertito dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693,
convertito dalla legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
1932, n. 1581;
la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721,
convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883,
convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n.
141, e successive modificazioni e integrazioni, fatta
eccezione per il titolo III e per gli articoli 32, primo
comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma, lettera b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376,
convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008,
convertito dalla legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561,
convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938,
n. 778;
la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per
gli articoli 10,11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e
31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883,
convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta
eccezione per gli articoli 37, 38, 39, 40, commi 2° e 3°,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1779;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice
civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre
1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale
28 dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
12 agosto 1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
23 agosto 1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3,
4, 5;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1418;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
15 dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e
successive modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta
eccezione per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo
comma, 39, primo comma, 40, primo comma, e 41, secondo
comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per gli
articoli 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 20 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e4 della legge 25 novembre 1962,
n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
1962, n. 1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n.
700, nonche' ogni altra disposizione della medesima legge
relativa all'organizzazione, al funzionamento e
all'operativita' della "Sezione credito" della Banca
nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto
1971, n. 896;
la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1973, n. 916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1° luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n.
423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n.
49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3
e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e15
della legge 28 agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto
previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e
successive modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20
novembre 1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10,
l'art. 7 e l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197. Resta fermo quanto previsto
dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo
quanto previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta
eccezione per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati
dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto
legislativo:
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma,
della legge 9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1985, n. 350;
gli articoli 10,11,12, 13 e 14 della legge 28 agosto
1989, n. 302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n.
428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta
salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art.
2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e
l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n.
142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per
l'art. 10;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
12 maggio 1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23
gennaio 1928, cosi' come successivamente modificati,
continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'art.
152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148; tuttavia essi continuano a essere applicati fino
all'attuazione dell'art. 155, comma 5, del presente decreto
legislativo.
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con il presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie
ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere
applicate fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto
legislativo.
6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le
partecipazioni gia' consentite in sede di prima
applicazione del titolo V della legge 10 ottobre 1990, n.
287.
7-bis. Le disposizioni di cui all'art. 40-bis si
applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2
giugno 2007. Dalla stessa data decorrono i termini di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo per i mutui
immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile 2007 e sono
abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'art.
40-bis e le clausole in contrasto con il medesimo articolo
sono nulle e non comportano la nullita' del contratto. Per
i mutui immobiliari estinti prima del 3 aprile 2007 e la
cui ipoteca non sia stata cancellata alla medesima data, il
termine di cui al comma 2 dell'art. 40-bis decorre dalla
data della richiesta della quietanza da parte del debitore,
da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
120-ter si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto
della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007
e ai contratti di mutuo per l'acquisto o per la
ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'
economica o professionale da parte di persone fisiche
stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai
sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, a
decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o
parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'art. 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella
definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007
dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai
sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo
stipulati prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il
debitore proponga la riduzione dell'importo della penale
entro i limiti stabiliti ai sensi dell'accordo di cui al
periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del contratto, stipulati o
accollati, anche a seguito di frazionamento, per
l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione
dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'art.
120-quater, comma 3, sono autenticati dal notaio senza
l'applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso
delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dal
finanziatore originario e il contratto stipulato con il
creditore surrogato sono forniti al notaio per essere
prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Con il
provvedimento di cui al comma 3 dell'art. 120-quater sono
stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e
l'atto di surrogazione sono presentati al conservatore al
fine dell'annotazione. Per eventuali attivita' aggiuntive
non necessarie all'operazione, espressamente richieste
dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della
parte richiedente.
7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la
cancellazione di cui all'art. 40-bis si esegue anche con
riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre
venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 del
codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei
mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte
del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo
ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al
conservatore la comunicazione attestante la data di
estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di
ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le
richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di
sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore
procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza
alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a
quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro
il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.».