IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto 29 marzo 2012 n. 53 Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto il decreto del 21 dicembre 2012 del Ministero della salute, inerente Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati (G.U. n. 63 del 15 marzo 2013); Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, di nomina del prof. Luca Pani a direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e, per la carica, a rappresentante legale della medesima; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 s.m.i., recante attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; Vista la determinazione 13 settembre 2012 n. aM - 119/2012 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2012); Ritenuto di individuare e di disciplinare con nuova determinazione la procedura inerente la richiesta ed il rilascio dei certificati di prodotto omeopatico, presenti sul mercato senza autorizzazione all'immissione in commercio alcuna, ai sensi dell'art. 156 e del Titolo III - Capo II «Norme speciali applicabili ai medicinali omeopatici», del decreto legislativo n. 219 del 2006; Determina: Art. 1 Ambito di applicazione La presente determinazione si applica, esclusivamente, alle richieste di Certificati relativi ai prodotti omeopatici sul mercato italiano ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 219/2006, in precedenza disciplinati dal d.lgs. n. 185/1995, che non hanno autorizzazione all'immissione in commercio nazionale o rilasciata da competente Autorita' estera. Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione della presente determinazione, i prodotti omeopatici provvisti di Autorizzazione all'Immissione in Commercio ed i prodotti omeopatici muniti di Autorizzazione all'Immissione in Commercio rilasciata da Autorita' estera competente per i quali trova applicazione la disciplina sancita dall'art. 156 d.lgs. n. 219/2006.