IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, in materia di monitoraggio, controlli e attivita' ispettiva relativi alle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso decreto-legge, stabilisce che i soggetti beneficiari degli interventi si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati; Visto lo stesso art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, che demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei contenuti minimi delle predette informazioni, alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, 8 febbraio 2010, n. 5, recante le istruzioni sulle modalita' di invio dei dati di monitoraggio degli interventi della politica regionale unitaria 2007/2013; Ritenuto opportuno, alla data odierna, fare riferimento, in via principale, al sistema di monitoraggio unitario del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014-2020; Decreta: Art. 1 Obblighi di monitoraggio 1. Il Ministero dello sviluppo economico attua il monitoraggio degli interventi di agevolazione di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di verificare lo stato di attuazione di ciascun intervento e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi, in conformita' con il sistema nazionale di monitoraggio unitario per il periodo di programmazione 2014-2020, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, nonche' con il sistema informativo di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (banca dati delle amministrazioni pubbliche). 2. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati la documentazione e tutte le informazioni utili al monitoraggio dei programmi agevolati, secondo la periodicita' e per il tramite dei sistemi di scambio elettronico di dati individuati nelle circolari adottate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle disposizioni attuative degli interventi medesimi. 3. I soggetti beneficiari degli interventi sono comunque tenuti a corrispondere, anche successivamente alla conclusione dei programmi agevolati, a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati. 4. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di mancata o non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico sospende nei confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del sistema medesimo. Qualora l'inadempimento sia reiterato, e' disposta la revoca del beneficio concesso.