IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 25, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
che, in materia di  monitoraggio,  controlli  e  attivita'  ispettiva
relativi  alle  agevolazioni   concesse   ai   sensi   dello   stesso
decreto-legge, stabilisce che i soggetti beneficiari degli interventi
si impegnano a fornire al Ministero dello  sviluppo  economico  e  ai
soggetti dallo stesso  incaricati,  anche  con  cadenza  periodica  e
tramite   strumenti   informatici,   ogni   informazione   utile   al
monitoraggio dei programmi agevolati; 
  Visto lo stesso art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012,
che demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo  economico,  di
concerto  con   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
l'individuazione dei contenuti minimi  delle  predette  informazioni,
alla  luce  di  quanto  stabilito  ed  adottato  per  il  sistema  di
monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 ed ai fini  di
quanto previsto dall'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  concernente
la banca dati delle amministrazioni pubbliche,  istituita  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea,  8  febbraio
2010, n. 5, recante le istruzioni sulle modalita' di invio  dei  dati
di monitoraggio degli interventi della  politica  regionale  unitaria
2007/2013; 
  Ritenuto opportuno, alla data odierna,  fare  riferimento,  in  via
principale,  al  sistema  di  monitoraggio  unitario  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea, per il  periodo  di  programmazione  dei  fondi
europei 2014-2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Obblighi di monitoraggio 
 
  1. Il Ministero dello  sviluppo  economico  attua  il  monitoraggio
degli interventi di agevolazione di cui al  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, al fine di verificare lo stato di attuazione di ciascun
intervento e la capacita' di  perseguire  i  relativi  obiettivi,  in
conformita' con il sistema nazionale di monitoraggio unitario per  il
periodo  di   programmazione   2014-2020,   gestito   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari
con l'Unione europea, nonche'  con  il  sistema  informativo  di  cui
all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  (banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche). 
  2. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al comma  1  sono
tenuti a trasmettere al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  ai
soggetti  dallo  stesso  incaricati  la  documentazione  e  tutte  le
informazioni utili al monitoraggio dei programmi  agevolati,  secondo
la periodicita' e per il tramite dei sistemi di  scambio  elettronico
di dati individuati nelle  circolari  adottate  dal  Ministero  dello
sviluppo economico nell'ambito  delle  disposizioni  attuative  degli
interventi medesimi. 
  3. I soggetti beneficiari degli interventi sono comunque  tenuti  a
corrispondere, anche successivamente alla conclusione  dei  programmi
agevolati, a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e  rapporti
tecnici periodici disposti dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
anche per il tramite dei soggetti dallo stesso incaricati. 
  4. Ai sensi dell'art. 25, comma  5,  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, in caso di mancata o  non  corretta  alimentazione  del
sistema di monitoraggio  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  degli
interventi,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sospende  nei
confronti dell'impresa inadempiente l'erogazione dei benefici fino al
ripristino delle condizioni di  corretta  alimentazione  del  sistema
medesimo. Qualora  l'inadempimento  sia  reiterato,  e'  disposta  la
revoca del beneficio concesso.