IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto  il  D.P.C.M.  del  5  dicembre  2013  n.  158,  recante   il
regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto  1990  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
Cooperative in  data  13  maggio  2015  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del Codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Minori 2000 - S.c.r.l.» con sede in Minori
(SA) (codice fiscale n. 02576050658), e' sciolta per atto d'autorita'
ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile.