IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione del 16  dicembre  2013
effettuato dal  revisore  incaricato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si
rinvia e che qui si intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 effettuata in data  5  agosto
2014  prot.  n.  141702,  non  ha  prodotto   alcuna   documentazione
attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in  data  13  maggio  2015  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Romana Servizi Societa'  cooperativa»  con
sede in Valsamoggia (BO), (codice fiscale  02892871209),  e'  sciolta
per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.