IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato  X  di  tale
regolamento; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   641/2014   della
Commissione, del 16 giugno 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1307/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori
nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola
comune; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di  controllo,
le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2015/747   della
Commissione dell'11 maggio 2015  recante  deroga  al  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per
la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o  delle
domande di pagamento, il  termine  ultimo  per  la  comunicazione  di
modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine
ultimo per le domande di  assegnazione  di  diritti  all'aiuto  o  di
aumento del valore di diritti all'aiuto  nell'ambito  del  regime  di
pagamento di base per l'anno 2015; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai  criteri  e
alle modalita' per la  pubblicazione  degli  atti  e  degli  allegati
elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai  sensi  dell'articolo
7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela
della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese"; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 295  del  20  dicembre  2014,
recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre
2013"; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 gennaio 2015, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 14
alla "Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2015 - Serie  generale  n.  69,
recante "Disciplina  del  regime  di  condizionalita'  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle  riduzioni  ed  esclusioni  per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale"; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 26 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana -  Serie  generale  n.  81  dell'8  aprile  2015,
recante  "disposizioni  modificative  ed  integrative   del   decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013"; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 marzo 2015,  prot.  1922,  in  corso  di  pubblicazione,
recante  "disposizioni  modificative  ed  integrative   del   decreto
ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n.
1307/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013; 
  Vista la nota del Ministero della salute Direzione  generale  della
sanita' animale e dei farmaci veterinari 10 marzo 2015,  prot.  6139,
con la quale e' stata rappresentata la modalita'  per  ricondurre  la
condizione di indennita' sanitaria di un gregge ovino  nei  confronti
della scrapie classica  a  quanto  indicato  alle  lettere  a)  e  b)
dell'art. 22 comma 3 del decreto n. 6513 del 18 novembre 2014; 
  Vista la nota del 24 aprile 2015, prot. ACIU.2015.197, con la quale
AGEA Coordinamento, per l'anno 2015, ha  chiesto  di  prorogare  alla
data di presentazione della domanda unica il termine ultimo, previsto
dall'articolo 26, comma 4 del sopracitato decreto  ministeriale,  per
il deposito del contratto di fornitura dei  pomodori  destinati  alla
trasformazione; 
  Considerata che ai sensi del citato regolamento (UE) n. 2015/747 e'
concessa agli  Stati  membri  la  facolta'  di  derogare  ai  termini
stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014, articolo 13, paragrafo
1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1; 
  Considerato che e' necessario adeguare l'articolo  22  del  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  18
novembre 2014 per  tenere  conto  delle  osservazioni  formulate  dal
Ministero  della  salute  con   la   sopracitata   nota   in   merito
all'inesistenza di  allevamenti  dichiarati  indenni,  tenendo  conto
delle osservazioni espresse dalla Conferenza delle  Regioni  e  delle
Province autonome con nota n. 15/048/SR35/C10; 
  Ritenuto opportuno di  avvalersi  della  facolta'  di  derogare  ai
termini stabiliti con il regolamento (UE) n. 809/2014,  articolo  13,
paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 2 e articolo 22, paragrafo 1 e di
conseguenza adeguare anche il  termine  stabilito  dall'articolo  28,
comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali 18 novembre 2014 con il  regolamento  (UE)  n.  809/2014,
articolo 13, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo  2  e  articolo  22,
paragrafo 1, adeguando, come richiesto dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome, anche i termini per la presentazione delle
domande per le  misure  a  superficie  e  le  domande  di  indennita'
compensativa previste dallo sviluppo rurale, nonche'  l'aggiornamento
dei fascicoli aziendali; 
  Ritenuto di integrare l'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18  novembre
2014 e di riformulare percentuali di ammissibilita'  delle  superfici
sulle quali sono svolte le pratiche  di  pascolo  tradizionali  ed  i
criteri per l'accesso ai premi  delle  vacche  da  latte  secondo  le
indicazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 7 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Agricoltore in attivita' 
 
  1 Alla lettera b) dell'articolo 3 del decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre  2014  dopo  la
parola "riassicurazioni" sono  aggiunte  le  seguenti  parole  ",  ad
eccezione  di  quelle  che  operano  nelle   zone   di   montagna   e
svantaggiate".