IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada» e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 80, comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo il quale prevede, tra l'altro, che:  «Il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti  stabilisce,  con  propri  decreti,  i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione  della  revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore  e  dei  loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi  le  condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che  i  veicoli
stessi  non  producano  emanazioni  inquinanti  superiori  ai  limiti
prescritti; le revisioni,  salvo  quanto  stabilito  nei  commi  8  e
seguenti,  sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  competenti   del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri.  Nel   regolamento   sono
stabiliti gli elementi su cui deve  essere  effettuato  il  controllo
tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono  l'equipaggiamento  dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»; 
  Visto, altresi',  l'art.  111,  comma  1,  del  richiamato  decreto
legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di  garantire  adeguati
livelli di sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  nella  circolazione
stradale, il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, con decreto da adottare entro e non  oltre  il  30  giugno
2015, dispone  la  revisione  obbligatoria  delle  macchine  agricole
soggette ad immatricolazione  a  norma  dell'art.  110,  al  fine  di
accertarne lo stato di  efficienza  e  la  permanenza  dei  requisiti
minimi di idoneita' per  la  sicurezza  della  circolazione.  Con  il
medesimo decreto e' disposta, a far data dal  31  dicembre  2015,  la
revisione  obbligatoria  delle  macchine  agricole  in   circolazione
soggette  ad  immatricolazione  in  ragione  del  relativo  stato  di
vetusta' e con precedenza per quelle  immatricolate  antecedentemente
al 1° gennaio 2009, e sono  stabiliti,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  i  criteri,  le  modalita'  ed  i
contenuti  della  formazione  professionale  per   il   conseguimento
dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in  attuazione  di
quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81.»; 
  Visto, infine, l'art. 114, comma 3, primo periodo, del  piu'  volte
richiamato decreto legislativo il quale prescrive che:  «Le  macchine
operatrici per  circolare  su  strada  sono  soggette  altresi'  alla
disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.»; 
  Visti gli articoli 295 e  304  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante  «Regolamento   di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada»,  relativi,
rispettivamente,  alla   revisione   delle   macchine   agricole   in
circolazione  ed  alla  revisione  delle   macchine   operatrici   in
circolazione; 
  Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003,  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio,  relativa  all'omologazione  dei  trattori
agricoli  e  forestali,  dei   loro   rimorchi   e   delle   macchine
intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed  entita'
tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE,
recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, del 19 novembre 2004; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  il
quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome  di  Trento  e
Bolzano, in attuazione del principio di leale  collaborazione  e  nel
perseguimento  di  obiettivi  di   funzionalita',   economicita'   ed
efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni accordi al fine  di  coordinare  l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune; 
  Visto l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le  Provincie
autonome di Trento e di Bolzano, concernente  l'individuazione  delle
attrezzature di lavoro  per  le  quali  e'  richiesta  una  specifica
abilitazione  degli  operatori,   nonche'   le   modalita'   per   il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione, in
attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto  legislativo  9  aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Revisione generale delle macchine agricole 
 
  1. E' disposta la revisione generale, con  periodicita'  di  cinque
anni, delle  macchine  agricole,  di  cui  all'art.  57  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate: 
    a) trattori agricoli  cosi'  come  definiti  nella  direttiva  n.
2003/37/CE  del  26  maggio  2003  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b) macchine agricole operatrici semoventi a due o piu' assi; 
    c) rimorchi agricoli aventi  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva  inferiore  a  1,5
tonnellate, se le dimensioni d'ingombro  superano  i  4,00  metri  di
lunghezza e 2,00 metri di larghezza. 
 
          Avvertenza: 
              L'Accordo del 22 febbraio 2012 sancito dalla Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano e'  stato  pubblicato
          nel S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
          n. 60 del 12 marzo 2012.