Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione,  in
data 30 giugno  2015,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti  dei  certificati
comprovanti la loro  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  di  voler
promuovere una richiesta di referendum popolare,  previsto  dall'art.
75 della Costituzione, sul seguente quesito: 
    «Volete voi che siano abrogati l'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
limitatamente alla seguente parte: ", salvo i capolista nel limite di
dieci collegi", nonche' l'art. 1, comma 1, lettera  b)  limitatamente
alla seguente parte: "tra quelli che  non  sono  capolista",  nonche'
l'art. 1, comma 1, lettera g) della  legge  6  maggio  2015,  n.  52,
recante  "Disposizioni  in  materia  di  elezione  della  Camera  dei
deputati", limitatamente alla seguente parte: "dapprima  i  capolista
nei collegi, quindi", nonche' l'articolo 4, comma 2, del decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361   del   1957,   e   successive
modificazioni, come sostituito dall'art. 2, comma  4  della  legge  6
maggio 2015, n. 52, recante  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "e  il
nominativo del candidato capolista", l'articolo  18-bis  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e  successive
modificazioni, come sostituito dall'art.  2,  comma  10,  lettera  c)
della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di
elezione della Camera  dei  deputati",  limitatamente  alla  seguente
parte: "da un candidato capolista e" ed all'ulteriore seguente parte:
"A pena di inammissibilita' della lista, nel numero  complessivo  dei
candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione  non  puo'
esservi piu' del 60 per cento di candidati dello  stesso  sesso,  con
arrotondamento all'unita' piu' prossima", nonche' l'art. 19, comma 1,
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  e
successive modificazioni, come  sostituito  dall'art.  2,  comma  11,
della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di
elezione della Camera  dei  deputati",  limitatamente  alla  seguente
parte: "con diversi contrassegni" ed all'ulteriore seguente parte  "e
un  candidato  puo'  essere  incluso  in  liste   con   il   medesimo
contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e  fino
ad un massimo di dieci collegi plurinominali", nonche' l'articolo 31,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,
e successive modificazioni, come sostituito dall'art.  2,  comma  17,
lettera b) della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in
materia di elezione della Camera dei  deputati",  limitatamente  alla
seguente parte: "Sulle schede  sono  altresi'  riportati,  accanto  a
ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il  nome  del
relativo candidato capolista  nel  collegio  plurinominale",  nonche'
l'articolo  59-bis,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come inserito
dall'art. 2, comma 21, della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  recante
"Disposizioni in materia di  elezione  della  Camera  dei  deputati",
limitatamente alla seguente parte: "1. Se l'elettore traccia un segno
sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno  sul
contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la
lista stessa.", nonche' l'articolo 59-bis, comma 5, del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361   del   1957,   e   successive
modificazioni, come inserito dall'art. 2, comma  21,  della  legge  6
maggio 2015, n. 52, recante  "Disposizioni  in  materia  di  elezione
della Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte: "5. Se
l'elettore traccia un segno sul  contrassegno  di  una  lista  e  sul
nominativo del  candidato  capolista  di  altra  lista,  il  voto  e'
nullo.", nonche' l'articolo 84, commi 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 2,  comma
26, della legge 6  maggio  2015,  n.  52,  recante  "Disposizioni  in
materia di elezione della Camera dei  deputati",  limitatamente  alla
seguente   parte:   "a   partire   dal    candidato    capolista    e
successivamente", nonche' l'articolo 84, comma 2, primo  alinea,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957,  come
sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio 2015,  n.  52,
recante  "Disposizioni  in  materia  di  elezione  della  Camera  dei
deputati",  limitatamente  alla  seguente  parte:  "a   partire   dal
candidato capolista e successivamente", nonche' l'articolo 84,  comma
2, secondo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957, come sostituito dall'art. 2, comma 26, della legge 6 maggio
2015, n. 52, recante  "Disposizioni  in  materia  di  elezione  della
Camera dei deputati", limitatamente alla seguente parte:  "a  partire
dal candidato capolista e successivamente"». 
    Precisano, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 352 del 1970,  che
la legge 6 maggio 2015, n. 52 recante  "Disposizioni  in  materia  di
elezione della  Camera  dei  deputati"  e'  stata  approvata  in  via
definitiva dalla Camera in  data  4  maggio  2015,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.105 dell'8 maggio  2015  ed  e'
entrata in vigore il 23 maggio 2015. 
    Dichiarano di eleggere domicilio presso il prof. Marco Galdi,  in
Cava de' Tirreni (SA), Via Biblioteca  Avallone  n.  9,  tel.  e  fax
089-342394,  cell.   337.1019086,   e-mail:   mgaldi@unisa.it;   pec:
marco.galdi@pec.comune.cavadetirreni.sa.it