IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n.  43,
che prevede l'impiego del personale militare delle Forze  armate  per
esigenze di sicurezza e di prevenzione e contrasto del terrorismo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prorogare  i
dispositivi di sicurezza per il concorso  delle  Forze  armate  e  di
polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri dell'interno e della difesa, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente  alle  Forze
                               armate 
 
  1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di  sicurezza
che rendono  necessaria  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
anche in relazione  alle  straordinarie  esigenze  di  prevenzione  e
contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  aprile  2015,  n.  43,  puo'  essere
prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente
di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo
periodo  del  medesimo  articolo  5,  comma  1.   Si   applicano   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n.  125.  L'impiego   del   predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2. 
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la  spesa  di
42.446.841  euro  per  l'anno  2015  con  specifica  destinazione  di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1  milioni
di euro per il personale di cui al  comma  75  dell'articolo  24  del
decreto- legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Al  relativo  onere,  pari  a
42.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5,  comma  1,
del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  ai
pertinenti  programmi  degli  stati  di  previsione   del   Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa.