IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
  IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; 
  Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone
con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a  New  York  il  13
dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18; 
  Vista la citata legge 3  marzo  2009,  n.  18,  ed  in  particolare
l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali   con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, disciplina la composizione,  l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle
persone con disabilita'; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
6 luglio 2010, n. 167, che adotta il Regolamento  recante  disciplina
dell'Osservatorio  nazionale  sulla  condizione  delle  persone   con
disabilita', ai sensi dell'articolo 3, della  citata  legge  3  marzo
2009, n. 18; 
  Considerato che in data 22 ottobre 2013 il suddetto Osservatorio ha
terminato il proprio mandato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
richiamata legge n. 18 del 3 marzo 2009; 
  Visto il decreto del  Consiglio  dei  ministri  9  settembre  2013,
registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, fg. 106,  reg
8,  che  ha  stabilito  la  proroga  della  durata  dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di ulteriori
tre anni; 
  Vista la legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  di  conversione  con
modificazioni del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici» che all'articolo 21,  comma  1,  ha  disposto  la
soppressione dell'INPDAP dal 1° gennaio 2012, con attribuzione  delle
relative funzioni all'INPS che succede in tutti i rapporti  attivi  e
passivi degli Enti soppressi; 
  Considerata l'opportunita' di riservare una  posizione  all'interno
del citato Osservatorio all'Istituto Nazionale contro  gli  Infortuni
sul Lavoro (INAIL), quale componente effettivo; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  19
marzo 2015; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge
n. 400 del 1988, con nota n. 1749 del 9 aprile 2015; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), del  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 6 luglio 2010, n. 167, la parola
«INPDAP» e' sostituita dalla parola «INAIL». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 8 maggio 2015 
 
                                              Il Ministro del lavoro 
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti 
Il Ministro per la semplificazione 
  e la pubblica amministrazione 
               Madia 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 2962 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              Il testo del decreto interministeriale 6  luglio  2010,
          n. 167 (Regolamento  recante  disciplina  dell'Osservatorio
          nazionale sulla condizione delle persone  con  disabilita',
          ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.  18),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre  2010,  n.
          236. 
              Si riporta l'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18
          (Ratifica ed esecuzione  della  Convenzione  delle  Nazioni
          Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',  con
          Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre  2006
          e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla  condizione
          delle persone con disabilita'): 
              "Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita' 
              1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle
          persone con disabilita', in attuazione dei principi sanciti
          dalla Convenzione di cui all'  articolo  1  ,  nonche'  dei
          principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 ,  e'
          istituito, presso il Ministero del lavoro, della  salute  e
          delle politiche  sociali,  l'Osservatorio  nazionale  sulla
          condizione  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito
          denominato «Osservatorio». 
              2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro   del
          lavoro,  della  salute  e  delle   politiche   sociali.   I
          componenti dell'Osservatorio sono nominati, in  numero  non
          superiore a quaranta, nel rispetto del  principio  di  pari
          opportunita' tra donne e uomini. 
              3.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con  regolamento  adottato  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400 , di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione    e    l'innovazione,    disciplina     la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita',  designati  dal  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali in numero non superiore  a
          cinque. 
              4. L'Osservatorio dura in carica  tre  anni.  Tre  mesi
          prima della scadenza del termine di durata,  l'Osservatorio
          presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che  la
          trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ai
          fini della valutazione congiunta della perdurante  utilita'
          dell'organismo e dell'eventuale proroga della  durata,  per
          un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni,  da
          adottare con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
          e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti
          di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 
              5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
                a) promuovere l'attuazione della Convenzione  di  cui
          all' articolo 1 ed elaborare il rapporto dettagliato  sulle
          misure adottate  di  cui  all'  articolo  35  della  stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
                b) predisporre un programma di azione biennale per la
          promozione dei diritti e l'integrazione delle  persone  con
          disabilita', in attuazione della legislazione  nazionale  e
          internazionale; 
                c) promuovere la  raccolta  di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
                d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione
          delle politiche sulla disabilita', di cui all' articolo 41,
          comma  8,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal comma 8 del presente articolo; 
                e) promuovere la realizzazione di  studi  e  ricerche
          che possano contribuire  ad  individuare  aree  prioritarie
          verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione
          dei diritti delle persone con disabilita'. 
              6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato  uno
          stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni  dal  2009
          al  2014.  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000,
          n. 328. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. All' articolo 41, comma 8, della  legge  5  febbraio
          1992, n. 104, le parole: «entro il 15 aprile di ogni  anno»
          sono sostituite dalle seguenti: «ogni due anni, entro il 15
          aprile». ". 
          Note alle premesse: 
              Si riporta l'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il  testo  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e
          successive modificazioni  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
          l'integrazione  sociale   e   i   diritti   delle   persone
          handicappate) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              Per il testo dell'articolo 3 della citata legge,  n  18
          del 2009, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  marzo
          2009, n. 61, si veda nella nota al titolo. 
              Si riporta l'articolo 21, comma 1, del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              "Art. 21. Soppressione enti e organismi 
              1. In considerazione del  processo  di  convergenza  ed
          armonizzazione   del   sistema   pensionistico   attraverso
          l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine  di
          migliorare   l'efficienza   e    l'efficacia    dell'azione
          amministrativa nel settore previdenziale  e  assistenziale,
          l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
          relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede  in
          tutti i rapporti attivi e  passivi  degli  Enti  soppressi.
          Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
          al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS  possono  compiere
          solo atti di ordinaria amministrazione.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  della
          citata legge, n. 167 del 2010, come modificato dal presente
          regolamento: 
              "Art. 2. Composizione 
              1. L'Osservatorio e' presieduto dal Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali o dal  Sottosegretario  di  Stato
          delegato ed e' composto dai seguenti membri effettivi: 
                a) un  rappresentante  per  ciascuna  delle  seguenti
          amministrazioni: 
                  1) Dipartimento per la pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                  2) Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                  3) Dipartimento per le politiche  per  la  famiglia
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                  4) Ministero degli affari esteri; 
                  5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                  7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
                  8) Ministero della salute; 
                  9) Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                b) due rappresentanti indicati dalla  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                c) un rappresentante  indicato  dall'Unione  province
          italiane (UPI); 
                d)  un  rappresentante   indicato   dall'Associazione
          nazionale comuni d'Italia (ANCI); 
                e) un rappresentante dell'INPS; 
                f) un rappresentante dell'INAIL; 
                g)  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale   di
          statistica (ISTAT); 
                h)   un    rappresentante    per    ciascuna    delle
          confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL; 
                i) un rappresentante  della  Confederazione  generale
          dell'industria italiana; 
                l)  quattordici  rappresentanti  delle   associazioni
          nazionali maggiormente rappresentative  delle  persone  con
          disabilita', da individuarsi  con  successivo  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
                m) due rappresentanti  di  organizzazioni  del  terzo
          settore  che  operano  nel  campo  della  disabilita',   da
          individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali; 
                n) tre esperti di  comprovata  esperienza  nel  campo
          della disabilita' designati dal Ministro del lavoro e delle
          politiche sociali.".