IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  Regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni  nazionali  per  l'attuazione   del   regolamento   (UE)
n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  21  novembre
2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dal Comitato promotore dell'IGP Olio di
Calabria, con sede in Cosenza, via Cesare Marini  n.  19,  intesa  ad
ottenere la registrazione della denominazione Olio  di  Calabria,  ai
sensi del citato regolamento (UE) n.1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 10881 del 19 febbraio 2015 con la quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento Europeo e  del  Consiglio
del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso   all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore dell'IGP Olio di
Calabria, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,
ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  predetto  Regolamento  (UE)
n.1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e  per  esso
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da
qualunque   responsabilita',   presente   e    futura,    conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della indicazione geografica  protetta,  ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n.1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  Olio  di
Calabria, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla  domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata  dal  Comitato  promotore
dell'IGP  Olio  di  Calabria,  assicuri  la   protezione   a   titolo
transitorio  e  a  livello  nazionale  della  denominazione  Olio  di
Calabria, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  (UE)
n.1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione Olio di Calabria.